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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e iscrizione in white list

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Terza)
Data: 12/03/2024
n. 2373

Ai fini del diniego di iscrizione nella white list, non è necessario il concorso di entrambe le condizioni previste dall’art. 84 del Codice antimafia, ossia la condanna per un reato “spia” (nel caso di specie, si trattava del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies del cod. pen.) e la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Pertanto, la presenza anche solo di una delle due citate condizioni è sufficiente a giustificare l’esclusione dalla lista.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Nel giudizio di primo grado l’odierna società appellante, dopo aver agito avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla sua istanza (del 24 giugno 2021) di iscrizione alla white list provinciale per le attività di "estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti noli a freddo di macchinari e noli a caldo", ai sensi della Legge 190/2012, ha impugnato il provvedimento di diniego del 6 luglio 2022, sopraggiunto nelle more del giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a.. 2. L’atto - gravato unitamente al parere Gruppo Ispettivo Antimafia reso all’esito delle sedute del 29…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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