Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 19 maggio 2015, è stato pubblicato il Regolamento n. 757 del 29 aprile 2015, che stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace, dal punto di vista dei costi, la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo. Le disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, con esclusione delle navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non commerciali. Le società, per ciascuna delle loro navi, monitorano e comunicano i parametri pertinenti in un periodo di riferimento. Il monitoraggio e la comunicazione riguardano le emissioni di CO2 risultanti dalla combustione dei carburanti, quando le navi sono in mare nonché quando sono ormeggiate. Entro il 31 agosto 2017, le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi, indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti. A decorrere dal 1 gennaio 2018, le società, in base al piano di monitoraggio, monitorano su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2, mentre a decorrere dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti. Il verificatore, valutato il piano di monitoraggio, qualora siano soddisfatti i requisiti necessari, predispone, sulla base di una relazione di verifica, un documento di conformità per la nave in questione.
Il Regolamento n. 757 del 2015 entrerà in vigore il 1 luglio 2015. (RT)


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