18/06/2024
Legname spiaggiato: modifiche al DM Agricoltura 10 marzo 2023
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 15 maggio 2024
Biogas e biomasse Energia RifiutiÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno il Decreto 15 maggio 2024 che modifica il Decreto 10 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene».
In particolare, per effetto del nuovo decreto, l’art. 2, comma 1, del decreto 10 marzo 2023 stabilisce che il Fondo è destinato al finanziamento di progetti, di cui sono parte integrante anche le attività di formazione e comunicazione in quanto funzionali alla realizzazione degli stessi, relativi all’attività di raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
È invece abrogato il comma 2 dell’art. 2 che considerava ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, ovvero sia stata dichiarata l’allerta metereologica o lo stato di calamità con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.
All’art. 4, comma 5, viene precisato che gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle disposizioni regionali vigenti in materia di concessioni idrauliche in aree demaniali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.
Infine, il nuovo art. 5 sancisce che le attività previste dal decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2023 incrementate di 2 milioni di euro per l’anno 2024 dell’art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.