Il presente parere affronta il tema dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) introdotto dal D.P.R. 59/13: nel caso di specie, la criticità maggiore è stata comprendere quale normativa dovesse applicarsi per le unità locali di un gruppo industriale, le quali non sono classificabili come P.M.I. e non ricadono nemmeno nella disciplina dell’A.I.A.
Stefano Maglia, 03/11/2014

L’Autorizzazione Integrata Ambientale

L’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento istituito con il DPR 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato, su istanza di parte, allo scopo di incorporare in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Il D.P.R. citato individua, all’art. 3 comma 1, un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

Occorre infatti precisare che diverse regioni, subito dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, stante le problematiche interpretative che lo stesso ha posto a tutti gli operatori (evidenziate da diversi commentatori) hanno provveduto a fornire indicazioni applicative del decreto[1] alle competenti Province.

Invero, tra le questioni fondamentali in ordine all’applicazione del D.P.R. 59/2013 vi è proprio quella relativa al campo soggettivo di applicazione, ovvero: il D.P.R. è riservato alle sole piccole medie imprese (PMI)[2] o no?

Purtroppo la formulazione letterale dell’art. 1 c. 1: “Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale” lasciava qualche dubbio in proposito, ovvero se il D.P.R. deve intendersi riferito solo alle cosiddette PMI, oppure anche alle PMI che sono soggette al regime AIA oppure ancora alle PMI ma anche alle altre attività purché non soggette ad AIA.

La risposta, che di fatto l’articolato del D.P.R. non dà espressamente, si ritrova[3] nell’articolo 23 del D.L. 5/2012[4], che pur titolando in epigrafe “Autorizzazione unica ambientale per le piccole medie imprese”, nella descrizione dell’ambito soggettivo ometteva la congiunzione “nonché”, sostituendola con una più chiara “e”, che poi nel testo definitivo del D.P.R., purtroppo, non è stata riportata.

Ma non solo: si legge sempre nel citato art. 23 del D.L. : “Fermo restando quanto disposto in materia di AIA…”, che significa: “a prescindere dall’applicazione delle disposizioni AIA” che quindi si ritengono prevalenti, è da ritenere che l’AUA valga per tutte le imprese, purché non soggette ad AIA, comprese naturalmente le PMI[5].

Questa a parere di chi scrive è l’interpretazione più condivisibile in ordine al campo di applicazione soggettivo dell’AUA[6].

 

Conclusioni

Nel caso di specie, quindi, posto che è indiscussa l’obbligatorietà[7] di ottenere tale atto di assenso per i soggetti indicati che devono rinnovare (o ottenere ex novo) le autorizzazioni sostituite, si ritiene che le unità locali non ricadenti in AIA (quindi stabilimenti autonomi ma di piccole dimensioni rispetto a quelli che operano invece in AIA) debbano procedere per i rinnovi delle autorizzazioni settoriali in scadenza alla richiesta, con il procedimento descritto nel D.P.R. 59/2013 dell’AUA.

I tempi del rinnovo sono dettati, in termini generali dall’art. 10 co. 2 del D.P.R. citato in base al quale la richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito; quindi la domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei titoli abilitativi da sostituire (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali).

 

Ne discende che, qualora a scadere fosse l’autorizzazione agli scarichi industriali – che deve essere rinnovata ogni 5 anni mentre quella alle emissioni in atmosfera ogni 15 anni – il rinnovo in regime AUA di entrambi gli atti dovrà essere richiesto almeno un anno prima della scadenza dell’autorizzazione agli scarichi, secondo quanto disposto per tale autorizzazione dall’art. 124 comma 8 del D.L.vo 152/06 (Parte III – Autorizzazione agli scarichi).

 

Note

 

[1] A titolo esemplificativo ricordiamo che la Regione Veneto ha dettato i primi indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina dell’Aua, con la Dgr 3 ottobre 2013, n. 1775, in vigore dal 29 ottobre 2013 successivamente modificata con con Dgr 29 aprile 2014, n. 622; per la Regione Emilia Romagna non si segnalano provvedimenti a carattere regionale ma solamente emanazione di modulistica a livello provinciale; mentre la Regione Lombardia con Decreto Direttoriale 25 giugno 2014, n. 5512 ha approvato la modulistica unica per l’Aua rendendola disponibile dal 30 giugno 2014 sulla piattaforma regionale Muta (modello unico trasmissione atti), da dove si possono scaricare tutti i modelli necessari e, dapprima, con la Circolare regionale 5 agosto 2013, n. 19 aveva fornito i primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina AUA. Infine, la Provincia Autonoma di Trento ha recepito l’autorizzazione unica ambientale inglobandola nella più ampia “autorizzazione unica territoriale” (Aut) istituita dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17 in vigore dal successivo 9 ottobre.

[2] La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI), ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

[3] In tal senso si veda: S. MAGLIA, Atti del Corso tenutosi a Milano il 20 marzo 2013: “AUA, analisi operativa”; e della stessa opinione L. BENEDUSI, Atti del corso tenutosi a Milano il Milano, il 24 giugno 2013, il corso di formazione “A.U.A.: Autorizzazione Unica Ambientale. Analisi operativa del DPR 59/2013”. Ed inoltre: L. BENEDUSI e G. GALOTTO: “L’autorizzazione Unica Ambientale”, Irnerio Edizioni, 2013.

[4] Ovvero il decreto decreto-legge (9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5) da cui discende il D.P.R. 59/2013.

[5] In tal senso concorda anche P. FICCO: “Speciale AUA – Autorizzazione Unica Ambientale” articolo pubblicato su www.reteambiente.it, giugno 2013.

[6] Questa è poi l’interpretazione riportata nel volume citato in nota 3 di questo parere.

[7] Non è una facoltà passare all’AUA ma, ai sensi dell’art. 3 comma 1del D.P.R. 59/2013 “I gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano [ovvero devono presentare] domanda di autorizzazione unica ambientale…”, poiché l’uso del verbo al presente solitamente indica un obbligo e non una scelta del destinatario della norma; e si precisa che l’obbligo esiste pur mancando un regime sanzionatorio. È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.