E-PRTR, obbligatoria anche per gli impianti non AIA?
AIA Autorizzazioni rifiuti Emissioni RifiutiStefano Maglia, 02/05/2014
Il Registro europeo delle emissioni
In “attuazione pratica” alla disciplina comunitaria contenuta nel Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all`istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti[1], ovvero allo scopo di istituire anche per l’Italia tale registro, lo Stato italiano ha predisposto il DPR n. 157 dell’11 luglio 2011 (G.U. Supplemento Ordinario n. 224 del 26 settembre 2011) il quale ha espressa finalità di specificare: “… a) l’individuazione delle autorità competenti ai controlli; b) gli obblighi dei gestori; c) i contenuti della comunicazione; d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico” (art. 1).
Il Registro, meglio noto come “E-PRTR” (European Pollutant Release and Transfer Register), ha sostituito il precedente Registro “Eper” (European Pollutant Emission Register) istituito dalla direttiva 96/61/Ce, ovvero la “Direttiva Ippc”, arricchendone i contenuti informativi.
La dichiarazione delle aziende interessate all’organo competente costituisce adempimento all’obbligo di trasmissione originariamente previsto dal D. L.vo 59/2005, e poi riportato all’art. 29-undecies (inventario delle principali emissioni) del D. L.vo 152/2006[2], parte II (ovvero disciplina di VIA VAS e AIA), nella versione non ancora modificata dal D.Lvo 4 marzo 2014, n. 46.
In ragione di tali riferimenti normativi si è sempre ritenuto che gli impianti interessati fossero (solo) quelli sottoposti al regime AIA.
Invero, a prescindere dal fatto che l’art. 29 undecies – modificato dal D. L.vo n. 46/2014 – non si riferisce più alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni (anche se il successivo art. 29 terdecies prevede ancora che le autorità competenti riferiscano al Min. Amb. tali dati), la formulazione letterale del D.P.R. 157/2011 e del Regolamento Ue non è limitata agli impianti AIA, ma pone alcuni altri riferimenti.
Alcuni passaggi del Regolamento 166/2006 aiutano ad individuare i soggetti obbligati alla dichiarazione.
La normativa comunitaria precisa anzitutto che: “Il PRTR europeo mira ad informare il pubblico su importanti emissioni di sostanze inquinanti dovute in particolare alle attività disciplinate dalla Direttiva 96/61/CE [ovvero la prima direttiva IPPC] in riferimento alle Attività di cui all’Allegato I …”; inoltre, tra le definizioni di cui all’art. 2 sono riportate quella di: “«impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull’inquinamento” nonché quella di “«complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica”, tutte chiaramente improntate alla disciplina IPPC.
L’Allegato I, tra le attività soggette a comunicazione comprende – al punto 5 lettera a) – gli “impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi che ricevono 10 t/g di rifiuti”.
La disciplina italiana di riferimento operativo, ovvero il già citato D.P.R. 157/2011, in termini di soggetti obbligati, definizioni ed attività, si richiama al Regolamento, quindi nella parte dispositiva il D.P.R. non aiuta ad individuare gli obbligati.
Anche l’Allegato II al D.P.R. indica semplicemente che “Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.166/06 (di seguito denominato regolamento E-PRTR) e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi”.
Il punto 2 dell’Allegato II – ovvero le linee guida per gli operatori italiani – però precisa, individuando le attività PRTR, che: “… sono quelle elencate in Tab. A1 (cfr. 3. Appendici). La Tab. A1 è conforme all’allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006. Tutte le attività IPPC sono attività PRTR. In Tab. A1 le attività PRTR sono distinte in categorie; ciascuna categoria è identificata da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Alle categorie spesso è associato un valore soglia1 riferito alla potenza termica installata o alla capacità produttiva o di trattamento. Se alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività PRTR. Se alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività PRTR”.
L’impostazione delle Linee Guida italiane lascia quindi intendere che senz’altro gli impianti IPPC sono obbligati alla dichiarazione, mentre per gli altri, occorre riferirsi alla colonna 2 della Tabella A1, che – pur richiamando il Regolamento UE – si riferisce in modo chiaro agli impianti IPPC laddove indica accanto al codice E-PRTR anche quello dell’attività IPPC, ma non per tutte le attività ivi riportate, ciò consente quindi di effettuare un discrimine importante per il campo di applicazione.
Fermo restando che l’appartenenza alla Tabella A1 è il primo requisito indicativo dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, il secondo è relativo ai valori soglia indicati (in tal senso è chiaro lo schema 1 contenuto nell’Allegato II del D.P.R.).
Conclusioni
Nel caso di specie, per l’attività di un impianto di recupero/smaltimento rifiuti R13 – D15 il riferimento in Tabella A1 è il punto 5.a) (codice E-PRTR) che è indicato anche con riferimento al codice IPPC 5.1; se ne deve desumere che l’obbligo di dichiarazione per questa categoria di impianti è riferito ai soli complessi industriali IPPC che operano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi con ricezione di 10 t/g.
Qualora questi impianti dessero corso a trasferimenti fuori sito dei rifiuti – ovvero “lo spostamento oltre confine del complesso industriale di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero” – la dichiarazione deve essere presentata se “… il valore del trasferimento totale annuale del complesso E-PRTR è superiore a 2 t/a per i rifiuti pericolosi, 2000t/a per quelli non pericolosi”.
Nonostante l’impianto di stoccaggio avvii a recupero/smaltimento più di 2 t/a di rifiuti pericolosi, a parere di chi scrive si ritiene che non rientri tra quelli tenuti alla comunicazione al registro E-PRTR nazionale poiché non è un impianto in AIA, bensì – come precisato in premessa – opera in regime ordinario ex art. 208 D.L.vo 152/06; manca quindi il primo requisito indicato da D.P.R.
Gli step individuati dal D.P.R. sono infatti progressivi: se l’impianto appartiene alla Tabella A1 – con tutti i suoi requisiti – è tra i soggetti E-PRTR quindi deve verificare le soglie di emissione al fine di effettuare la comunicazione o meno, ma non il contrario.
La mancata presentazione della comunicazione, ai sensi della Parte II del D.L.vo 152/06, è sanzionata solo se la presentazione della dichiarazione costituisce una prescrizione di AIA (oppure una prescrizione di autorizzazione ex art. 208, ai sensi della Parte IV) poiché il D.L.vo 152/06 non è stato coordinato con l’art. 30 del D. L.vo 46/14, il quale, invero ha introdotto, ai commi 3 e 4[3], una nuova sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il gestore dell’impianto IPPC ometta di effettuare o effettui in modo inesatto, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 (comunicazione E-PRTR)[4].
Note
[1] Regolamento (CE) n. 166/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 18 gennaio 2006 “relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio” pubblicato in GUUE 4 febbraio 2006, in vigore dal 24 febbraio 2006 e direttamente applicabile negli Stati membri.
[2] Art. 29 undecies D.L.vo 152/06 (versione ante riforma): “1. I gestori degli impianti di cui all’allegato VIII trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell’anno precedente. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”. 3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l’invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni”.
[3] L’art. 30 D. L.vo n. 46/2014 è rubricato: “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE” e così dispone: “1. Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, sono: a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un’attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso é localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualità di rilevazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo. 2. Le comunicazioni annuali di cui all’articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 3. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalità ivi indicate”.
[4] Tale articolo, peraltro, distingue l’obbligo di presentazione della comunicazione in base all’appartenenza o meno dell’attività svolta a quelle dell’Allegato VIII della Parte II del D.L.vo 152/06, ovvero gli impianti IPPC, confermando indirettamente l’interpretazione data nel parere.