Mobility Manager: chi è?
Mobilità sostenibile Mobility ManagerStefano Maglia - Miriam Viviana Balossi, 01/08/2017
Chi è il Mobility Manager: origine, nomina e funzione
Il Mobility Manager è il “responsabile della mobilità aziendale”, figura che trova origine nell’ambito degli accordi di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti. In Italia tale figura compare, per la prima volta, nel D.M. 27 marzo 1998[1] (firmato dall’allora Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi) recante norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”.
Si tratta di una figura strategica all’interno dell’Azienda, deputata a gestire gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti attraverso l’ottimizzazione dei trasporti, la riduzione dell’uso dei mezzi privati ed una migliore organizzazione degli orari, al fine ultimo di limitare la congestione del traffico e le emissioni in atmosfera. Contestualmente, tale pianificazione consente all’azienda di ottimizzare i costi aziendali per gli spostamenti, in sintonia con le politiche di mobilità sostenibile del territorio, così da migliorarne l’immagine complessiva.
Quali sono gli Enti tenuti a nominare un Mobility Manager?
Relativamente alla nomina, l’art. 3 del citato decreto si riferisce a imprese ed enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e a imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate in determinati comuni (di cui al comma 1 dell’art. 2, ossia i “… comuni di cui all’allegato III del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 novembre 1994[2]”).
Si tratterà, quindi, di valutare la sussistenza dei requisiti numerici previsti dall’art. 3, comma 1, e l’ubicazione all’interno dei comuni di cui all’art. 2, comma 1.
Precisamente, il citato D.M. 25 novembre 1994, recante l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane, elenca al citato Allegato III le aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive: Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Cagliari.
Le imprese e gli Enti pubblici che presentino tali condizioni devono adottare, ai sensi del citato art. 3, “il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale”. Tale piano (PSCL) “è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico”. La norma prosegue disponendo che il PSCL deve essere trasmesso al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere aggiornato con un rapporto annuale contenente la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
Il Mobility Manager di area
Con il D.M. del 20 dicembre 2000[3], recante “Incentivazione dei programmi proposti dai mobility managers aziendali”, è stata definita la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Managers aziendali. Ogni Azienda o Ente sottoposto all’obbligo di nomina del Mobility Manager aziendale deve comunicarne la nomina all’ufficio del Mobility Manager di area del Comune in cui ha sede.
In particolare, al Mobility Manager di area sono affidati i seguenti compiti:
- promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati;
- assistere le aziende nella redazione dei PSCL;
- favorire l’integrazione tra i PSCL e le politiche dell’Amministrazione Comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;
- verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l’intermodalità e l’interscambio, e l’utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;
- favorire la diffusione e la sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
- fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;
- promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare.
Il Mobility Manager scolastico
La figura del Mobility Manager è stata pensata anche per l’ambito scolastico.
Precisamente, all’interno della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”[4] , l’art. 5, rubricato “Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile” prevede, al comma 6, che il Ministro dell’istruzione adotti – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del Mobility Manager scolastico, “scelto su base volontaria”.
In maniera del tutto simile alle precedenti figure, costui ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale e segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
Criticità aperte
Lo scopo ultimo della normativa che sottende all’istituto del Mobility Manager è quello di limitare la congestione del traffico e le emissioni in atmosfera. Ferme dunque le condivisibili premesse di questa disciplina, non si può non segnalarne una grande criticità: l’assenza di sanzioni per la mancata nomina e per l’assenza di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). Lacuna, questa, ravvisabile sia nel D.M. 27 marzo 1998, sia nel D.M. 20 dicembre 2000, a palese discapito dell’utilità della figura medesima.
Nella prassi, peraltro, alcune aziende hanno proceduto alla nomina del Mobility Manager ed alla redazione del PSCL solo a seguito di osservazioni critiche sollevate dagli organismi preposti al rilascio o al rinnovo delle certificazioni per i sistemi di gestione ambientale (per lo più ISO 14001).
Del resto, trattandosi di questioni che investono le prestazioni ambientali dell’azienda, la mobilità dei dipendenti è spesso vista dagli enti certificatori come uno dei punti chiave in ordine al quale le aziende devono dimostrare di aver proceduto con interventi concreti di riduzione degli impatti ambientali. Si tenga, però, sempre presente che le certificazioni di conformità sono pur sempre iniziative di natura volontaria, rispetto alle quali l’organizzazione non deve quindi adempiere ad alcun obbligo di legge.
In questo contesto, è evidente che la figura del Mobility Manager rischia di essere relegata tra le funzioni meno rilevanti all’interno dell’organizzazione aziendale: ad oggi, infatti, in Italia ci sono circa 850 Mobility Manager, di cui 750 aziendali. L’obiettivo di dotare di un Mobility Manager tutte le aziende che vi sarebbero tenute è, però, ancora lontano dall’essere raggiunto.
Conclusioni
Istituito con il D.M. 27 marzo 1998, il Mobility Manager è la figura aziendale deputata a gestire gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti attraverso l’ottimizzazione dei trasporti, la riduzione dell’uso dei mezzi privati ed una migliore organizzazione degli orari, al fine ultimo di limitare la congestione del traffico e le emissioni in atmosfera. Il medesimo decreto circoscrive l’obbligo di nomina alle aziende ed agli Enti pubblici in possesso di determinati requisiti numerici e ubicati in determinati comuni.
All’obbligo di nomina sono, inoltre, connessi quelli di:
- elaborare un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (PSCL), finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico, da trasmettere al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre di ogni anno e da aggiornare annualmente;
- nominare un Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Managers aziendali istituita con il D.M. del 20 dicembre 2000.
Al di fuori dell’ambito strettamente aziendale, poi, è stata individuata la figura del Mobility Manager scolastico, definita dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la cui funzione è, in sostanza, quella di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.
Ad oggi, la figura del Mobility Manager, seppur definita e regolamentata da norme di legge, non è obbligatoria: non sono, infatti, previste sanzioni per la mancata nomina da parte degli Enti a ciò obbligati, né per la mancata predisposizione del PSCL. Dai relativamente pochi casi ad oggi riscontrabili risulta, in realtà, che spesso le nomine seguono a segnalazioni da parte degli organismi preposti al rilascio o al rinnovo delle certificazioni per i sistemi di gestione ambientale (per lo più ISO 14001), sistemi, tuttavia, di natura volontaria. L’assenza di sanzioni fa sì che tale figura sia ancora troppo poco diffusa rispetto agli obiettivi che la normativa si è prefissata. A tal fine, i finanziamenti pubblici sono importanti, ma occorre anche un impegno proprio da parte delle stesse aziende, motivato dalla presa di coscienza della loro “responsabilità sociale” e dal fatto che “l’attività del Mobility Manager aziendale apporta benefici anche ai dipendenti e quindi, sia pure indirettamente, incide sulla produttività del lavoro”.
Note:
[1] Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 marzo 1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998.
[2] Decreto Ministero dell’Ambiente 25 novembre 1994, Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.
[3] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 Aprile 2001.
[4] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016.