Il presente parere affronta le norme che disciplinano la figura del Mobility Manager, il c.d. manager della mobilità aziendale, con particolare riguardo alle ultime novità del Decreto Rilancio.
Miriam Viviana Balossi, 09/12/2020

La figura del “responsabile della mobilità aziendale”, relativamente recente in Italia, è nata nell’ambito degli accordi di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti: essa, infatti, è stata introdotta per la prima volta dal D.M. 27 marzo 1998 recante norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”…

Questa figura, meglio nota come Mobility Manager, ha il compito di gestire gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti aziendali attraverso l’ottimizzazione dei trasporti, la riduzione dell’uso dei mezzi privati ed una migliore organizzazione degli orari al fine di limitare la congestione del traffico e le emissioni in atmosfera.

L’art. 3 del D.M. 27 marzo 1998 così prevede:

Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell’art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico”.

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La norma prosegue disponendo che il piano (c.d. PSCL) venga trasmesso al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre di ogni anno e venga aggiornato con un rapporto annuale contenente la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

Quindi, riassumendo, il Decreto prevede che le Aziende o gli Enti obbligati:

  1. nominino il responsabile aziendale per la mobilità;
  2. redigano un Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL);
  3. presentino il PSCL al Comune in cui ha sede l’Azienda entro la fine di ogni anno;
  4. implementino quanto scritto nel PSCL.

Affinché, però, un’Azienda o un Ente pubblico sia soggetto alle disposizioni in materia di Mobility Manager, è necessario che:

  1. presenti i requisiti numerici previsti dall’art. 3, co. 1;
  2. sia ubicato nei comuni di cui all’art. 2, co. 1 (“… comuni di cui all’allegato III del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 novembre 1994”).

Il D.M. 25 novembre 1994 riporta un “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994” e all’All. III elenca le aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive: Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Cagliari.

All’interno del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ritroviamo nel Titolo VIII (“Misure di settore”), Capo VII (“Misure per l’ambiente”), le principali novità per quanto concerne la disciplina ambientale.

Si tratta in particolare di misure inerenti al Sostegno alle zone economiche ambientali (art. 227), Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 228) e Misure per incentivare la Mobilità sostenibile con l’introduzione del Bonus Mobilità e un cenno alla figura del Mobility Manager in azienda (art. 229).

Per quanto qui interessa, in particolare, l’art. 229 (“Misure per incentivare la mobilità sostenibile”), al c. 4, stabilisce che:

Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. … Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il D.L. 34/20, convertito dalla L. 77/20, trattandosi di una norma di rango superiore, è intervenuto a modificare implicitamente il D.M. 179/1998 in ordine all’obbligatorietà della nomina del Mobility Manager, nonché della predisposizione del piano degli spostamenti casa- lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, anche da parte di aziende di minori dimensioni, ossia aventi singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La ratio della nuova norma – che considera indispensabile la nomina del Mobility Manager anche in aziende di minori dimensioni – è da ricercarsi nell’importanza di incentivare la mobilità sostenibile mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.

Resta però decisivo attendere i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che stabiliranno le modalità di redazione del piano, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del Mobility Manager.

A fronte delle disposizioni sopra riportate e degli obiettivi che la normativa si prefigge, corre l’obbligo di precisare che la mancata nomina del Mobility Manager non è sanzionata dalla legge (come pure l’assenza di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro).

A che risulti, infatti, né nel D.M. 27 marzo 1998, né nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, né in altri atti successivi si rinvengono, ad oggi, sanzioni ricollegabili alla mancata nomina del responsabile della mobilità aziendale o alla mancata redazione del PSCL. Ciò fa sì che l’utilità di questa figura e l’importanza della questione siano in parte vanificate.