Responsabilità per scarico di acque reflue oltre i limiti
Acque reflue Responsabilità ambientali ScarichiStefano Maglia, Miriam Viviana Balossi, 03/02/2014
La nozione di acque reflue industriali
Attualmente, le acque reflue industriali sono definite dal vigente art. 74, lett. h), D.L.vo 152/06 come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Prima delle modifiche intervenute ad opera del D.L.vo 4/08 (il II correttivo al D.L.vo 152/06), invece, la nozione di acque reflue industriali (da ritenersi, quindi, superata) era la seguente: “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
In altre sedi[1] abbiamo sostenuto, e qui lo confermiamo, che la definizione precedente alle modifiche del D.L.vo 4/2008 fondava la diversità delle acque reflue industriali dalle acque reflue domestiche su un criterio di differenza qualitativa (si leggeva infatti “differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento”); al riguardo si rammenta che secondo Cass. III Pen., n. 21119 del 29 maggio 2007, ric. B. nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche[2] [3].
Dopo l’intervento della novella del 2008, il nuovo criterio è senza dubbio quello della differenza della “provenienza”, proprio perché la caratteristica delle acque industriali è quella di essere scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni[4].
Il concetto di “attività commerciali o industriali”, fortemente sinergico perché rappresenta la fonte delle acque reflue industriali, è delineato da “qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico” (art. 74, lett. nn). Si tratta di due ipotesi di cui la prima si articola a sua volta in due punti distinti. Tale definizione si riferisce dunque, in primo luogo, sia alle attività commerciali che industriali.
Per acque reflue industriali[5] sono da intendersi anche quelle derivanti da strutture non inserite necessariamente nell’ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all’aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.
Le acque di raffreddamento, pur non essendo espressamente definite, si qualificano per loro natura come acque di processo. Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da ritenersi comprese nella definizione di “acque reflue industriali” in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento[6].
Il rispetto dei limiti tabellari
L’art. 101, c. 5 del D.L.vo 152/06 dispone tassativamente che “i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo” (si veda in precedenza l’art. 9, c. 4, legge Merli).
Peraltro, l’art. 74, c. 1, lett. oo), nel definire i valori limite di emissione precisa che “i valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione”.
Il divieto di diluizione è, dunque, un principio fondamentale nel campo della tutela delle acque dall’inquinamento: se così non fosse, infatti, la possibilità di diluire i reflui con un alto potenziale inquinante con acqua pulita permetterebbe di aggirare i parametri stabiliti dal legislatore (e porterebbe ad un dispendioso utilizzo di grandi quantità di acqua pulita).
L’art. 101, c. 1, D.L.vo 152/06 (criteri generali della disciplina degli scarichi) dispone letteralmente che “tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto …”.
In caso di superamento dei valori limite, quali profili di responsabilità si configurano?
Il D.L.vo 152/06, Parte III, prevede due campi sanzionatori principali, che sostanzialmente corrispondono alle violazioni di inquinamento (relative alla trasgressione del regime tabellare) e alle violazioni riferite alle autorizzazioni allo scarico.
In sintesi, tale apparato sanzionatorio si articola su un doppio binario, in quanto recepisce i due modelli di illecito tipici della materia ambientale: l’illecito amministrativo (artt. 133[7] – 136) e penale contravvenzionale (artt. 137 – 140). La sanzione penale è prevista in particolari ipotesi, ovvero laddove il comportamento illecito risulti maggiormente (o potenzialmente) lesivo del bene giuridico oggetto di protezione[8].
Gli illeciti di “inquinamento” sono dunque non sostanziali, ma connessi al mancato rispetto dei livelli tabellari che costituiscono la vera regola da rispettare. Già Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928 aveva cura di puntualizzare che “il reato di cui all’art. 51 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L’inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l’inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato”.
In tema di superamento dei valori limite merita un approfondimento ad hoc il disposto dell’art. 137 del D.L.vo 152/06[9]:
“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
- Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1.
- Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.
- Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
- Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.
Per via della natura formale delle leggi speciali ambientali, esistono anche altri reati nel Codice Penale che possono concorrere con gli illeciti previsti dalla anzidetta normativa: essi sono altresì definiti “reati satelliti”, e nella pratica corrispondono al reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635, c. 2, n. 3, Cod. Pen.) e all’avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all’alimentazione (artt. 439 e 452).
Infatti, nel sistema sanzionatorio delineato dall’art. 133 (sanzioni amministrative) in diversi casi è stato riportato l’inciso “salvo che il fatto costituisca reato” ed il sistema degli illeciti penali delineato dall’art. 137 non prevede norme ostative per la concorrenza satellite di tali reati esterni.
In caso di grave inquinamento idrico, dunque, è tendenzialmente possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635, c. 2, n. 3, Cod. pen.). Così prevedeva Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2000, n. 11710, e più precisamente “lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell’ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui”.
Peraltro, assume particolare e primaria importanza sottolineare che il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche è alternativo (e/o concorre) con gli illeciti previsti D.L.vo 152/06.
Il Codice Penale, poi, prevede altri due reati, del tutto autonomi e distinti dalle ipotesi di illeciti sopra esaminate, concernenti l’avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Le norme in esame tutelano la salute pubblica e l’acqua oggetto della protezione giuridica è soltanto quella che può essere, seppur potenzialmente, destinata all’alimentazione.
Per completezza in tema di responsabilità, si segnala altresì che il ns. ordinamento giuridico disciplina tramite il D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 “La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. In termini generali, si può affermare che l’ente viene chiamato a rispondere “per un autonomo illecito amministrativo riconducibile ad una carenza organizzativa tale da rendere possibile la consumazione del reato”, seppur materialmente commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 5). La responsabilità dell’ente coesiste con quella del soggetto attivo del reato (corresponsabilità), a meno che l’ente non provi di aver adottato tutte quelle misure organizzative idonee a prevenire la commissione del reato (artt. 6 e 7): infatti, quando un reato presupposto viene commesso dai vertici dell’impresa, poiché la loro attività esprime la politica d’impresa, la responsabilità dell’ente è presunta, a meno che venga fornita prova liberatoria.
Ad opera del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni)[10], i reati presupposto del D.L.vo 231/01 sono stati implementati, sicché l’art. 25-undecies (reati ambientali) così dispone:
“2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all’articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote”[11].
Resta inteso che le predette sanzioni non si applicano automaticamente, ma solo laddove ne sussistano i presupposti[12] previsti dal D.L.vo 231/01.
Quindi, nel caso in cui, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5, si effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente (fattispecie di cui al c. 3 dell’art. 137), l’autore dell’illecito non solo rischia la pena dell’arresto fino a 2 anni, ma la persona giuridica nel cui interesse è stato commesso detto reato incorre nella sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote: ciò significa che, ipotizzando l’importo massimo di una quota (1.549 euro), si va da un minimo di 232.350 euro (per 150 quote) ad un massimo di 387.250 euro (per 250 quote).
Si segnala, in proposito, che in una nota datata 26 aprile 2011, Confindustria nazionale si era così espressa: “in considerazione della complessità della disciplina ambientale e per evidenti esigenze di certezza degli operatori sarebbe auspicabile che il legislatore fornisse alle imprese criteri per l’implementazione dei modelli organizzativi esimenti, definendo eventualmente una serie di obiettivi e alcuni requisiti minimi da rispettare e sancendo la presunzione di idoneità dei modelli organizzativi definiti conformemente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o modelli equivalenti”.
Per completezza, si riporta – a che risulti – la prima pronuncia in argomento: il Tribunale di Chieti, nell’ordinanza datata 26 settembre 2013 ha stabilito che la realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, reato commesso dall’amministratore unico di una società, nell’interesse e a vantaggio della medesima, al fine inequivoco di non far sopportare alla stessa il costo del legittimo smaltimento, con conseguente illecito profitto, configura la responsabilità dell’ente conseguente da reato come previsto dal D.L.vo 231/01 come modificato dal D.L.vo 121/11. Tale reato ha indubbia natura permanente ed è applicabile in tal caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall’art. 19 del citato D.L.vo 231 /01.
Conclusioni
In riferimento alla responsabilità penale, si richiama l’attenzione sul fatto che, dato uno scarico – pur autorizzato – con superamento di valori limite tabellari, alla responsabilità prevista dall’art. 137 D.L.vo 152/06 (personale) si aggiunge quella stabilita dal D.L.vo 231/01 (per la persona giuridica).
Ad esempio, nella fattispecie di cui all’art. 137, c. 5 (ovvero chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente), quali profili di responsabilità si configurano complessivamente? Ad oggi, ex art. 137, c. 5 sono previsti arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro; inoltre, il D.L.vo 231/01 stabilisce per la persona giuridica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (vale a dire – ipotizzando l’importo massimo di una quota (1.549 euro) – da un minimo di 232.350 euro ad un massimo di 387.250 euro).
Note
[1] S. MAGLIA – M.V. BALOSSI, Il nuovo concetto di scarico, con particolare riferimento alla nozione di acque reflue industriali, in Rivista Ambiente & Sviluppo, n. 4/2008, p. 322 ss.
[2] Come cit. da G. ROVELLI, in R. GRECO, Codice dell’ambiente, Nel diritto Editore, 2009, p. 223
[3] Sul punto si vedano anche:
– P. FICCO– R. RIFICI – M. SANTOLOCI, La nuova tutela delle acque, Edizioni Ambiente, p. 110 ss.
– G. AMENDOLA, Le nuove disposizioni contro l’inquinamento idrico, Giuffrè Editore, 2001, p. 20 ss.
– G. AMENDOLA, La tutela penale dall’inquinamento idrico, Giuffrè Editore, 2002, p. 88 ss.
[4] Si veda anche L. PRATI – G. GALOTTO, Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo, 2008, IPSOA – Wolters Kluver Italia, p. 37 ss.
[5] In tema di acque reflue industriali, si rammenta che sussiste una categoria intermedia, per così dire “residuale”, che determina il concetto delle acque “assimilabili” a quelle domestiche. Trattasi, in altre parole, di quegli scarichi apparentemente industriali, ma che in realtà tali non sono perché non presentano le caratteristiche specifiche e selettive previste dalla legge. Ritroviamo tale concetto nel c. 7 dell’art. 101 in base al quale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche una serie di acque reflue tra cui quelle “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale” (lett. e).
Il cd. “decreto semplificazioni”, ovvero il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, ha introdotto, agli artt. 2 e 3, delle semplificazioni in materia di scarichi di acque reflue. Il decreto semplificazioni, che si applica esclusivamente alle imprese di cui all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, ovvero alla “categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI)”, prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101 e dall’All. 5 alla Parte III del D.L.vo 152/06 (riguardanti, rispettivamente, i criteri generali della disciplina sugli scarichi e i limiti di emissione degli scarichi idrici), sono assimilate alle acque reflue domestiche – tra le altre – le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella Tab. 2 dell’All. A (con le limitazioni indicate nella stessa tabella) del D.P.R. 227/2011; dette attività sono di diversa natura e variano dalle attività alberghiere e di ristorazione agli asili nido, dalle macellerie agli stabilimenti balneari, dalle discoteche ai call center.
La norma ha una valenza pratica di tutto rilievo in quanto amplia sensibilmente il novero delle acque reflue assimilate ex lege a quelle domestiche.
Il successivo c. 2 dell’art. 2 dispone poi che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 … in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1”. Dunque, i criteri di assimilazione poc’anzi esaminati troveranno applicazione solo ed esclusivamente in assenza di una normativa regionale che disponga sul punto; per contro, qualora una regione abbia già provveduto a legiferare in materia, si dovrà fare riferimento solo a quest’ultimo provvedimento (anche se in contrasto con il D.P.R. 227/2011).
[6] M. V. BALOSSI – E. SASSI, La gestione degli scarichi. Aspetti giuridici e tecnici, Irnerio Editore, 2011
[7] Art. 133 (sanzioni amministrative)
“1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
- Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.
- Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
- Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
- a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;
- b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.
- Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
- Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”.
[8] Cfr. anche M. CHILOSI – M. ZALIN, Disciplina degli scarichi: con la legge n. 36/2010 nuovi profili sanzionatori, in Ambiente & Sicurezza, n. 8 del 27 aprile 2010, p. 92 ss.
[9] Si segnala che la previgente norma di cui all’art. 59, c. 5, D.L.vo 152/99 (sostanzialmente corrispondente alla versione attuale dell’art. 137, c. 5, D.L.vo 152/06) era stata interpretata in maniera diversa dalla S.C., all’interno della quale prevaleva l’orientamento restrittivo. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 137, c. 5, D.L.vo 152/06, invece, la pronuncia Cass. III Pen. n. 37279 del 1 ottobre 2008 rappresenta uno dei rari casi di adozione dell’interpretazione estensiva (per ulteriori approfondimenti, si vedano M. TAINA, Scarichi industriali oltre i limiti tabellari: sempre sanzione penale (nota a Cass. Pen. n. 37279/2008), in Rivista Ambiente & Sviluppo, n. 2/2009 e V. PAONE, Acque reflue industriali: disciplina dei limiti tabellari, in Rivista Ambiente & Sviluppo, n. 1/2010).
[10] In G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 ed in vigore dal 16 agosto 2011.
[11] Ex art. 10, c. 3 “l’importo di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549”.
[12] Art. 5: “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.