A partire dal 1° gennaio 2021, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, e in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell’Ambiente, i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, svolte dal privato cittadino nella propria abitazione, saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, non più conferibili al centro di raccolta comunale. Con il presente parere si effettua una disamina dei profili sanzionatori in cui incorrerebbe il Gestore dei rifiuti urbani che, successivamente al 1° gennaio 2021 (salvo proroghe) e al fine di scongiurare i disagi agli utenti dovuti all’improvvisa interruzione di un servizio molto richiesto, decidesse di proseguire con la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione “fai da te” presso i centri di raccolta.
Stefano Maglia, Alessandra Corrù, 03/12/2020

Rifiuti da costruzione e demolizione

Per effetto delle recenti modifiche apportate dal D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116 alla parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 , ai sensi di quanto disposto dall’art. 184, comma 3, lettera b) del D.L.vo 152/2006, a partire dal 1 gennaio 2021 i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, anche se generati dal privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e demolizione “fai da te”, rientreranno nella nozione di rifiuti speciali .

Ciò premesso, se è vero che nell’Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 è presente tutt’ora il codice CER relativo ai rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione (per i quali risulta, quindi, ancora consentito il conferimento al centro di raccolta), il D.L.vo 152/2006, così come modificato dal D.L.vo 116/2020, esclude tale tipologia di rifiuti dal novero di quelli conferibili ai centri di raccolta, trattandosi di rifiuti speciali. È bene ricordare, infatti, che i rifiuti conferibili presso i centri di raccolta siano solo i rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, al D.M. 8 aprile 2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche o non domestiche.

A questo proposito, non si può fare a meno di notare il mancato coordinamento normativo fra le disposizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 e la nuova classificazione di rifiuti introdotta dal D.L.vo 116/2020. Tuttavia, considerata la prevalenza di quanto disposto nel D.L.vo 152/2006 rispetto a quanto disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008, in ossequio al principio cronologico e a quello di gerarchia delle fonti, dal 1° gennaio 2021 sarà necessario qualificare i rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione “fai da te” come rifiuti speciali e, per questo, non conferibili ai centri di raccolta.

 

Profili sanzionatori

Veniamo ora al quesito più puntuale inerente ai profili sanzionatori in cui incorrerebbe il Gestore del servizio pubblico che, successivamente al 1° gennaio 2021 e al fine di scongiurare i disagi agli utenti dovuti all’improvvisa interruzione di un servizio molto richiesto, decidesse di proseguire con la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione “fai da te” presso i centri di raccolta.

Un tale comportamento potrebbe configurare, a parere di chi scrive, l’ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, a mente del quale:

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  1. a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. […]”

Nello specifico, è sconsigliato al Gestore del servizio pubblico raccogliere e trasportare i rifiuti in questione, poiché tale comportamento potrebbe integrare un’indebita raccolta, nonché un esercizio abusivo di attività di trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi da parte di un soggetto (ossia il Gestore del pubblico servizio, autorizzato in categoria 1 dell’Albo) privo del titolo abilitativo richiesto per trasportare rifiuti speciali (per cui sarebbe necessaria l’iscrizione in categoria 4 o 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali).

Oltretutto, il Gestore del centro di raccolta – nel caso in cui fosse un soggetto distinto dal Gestore del servizio pubblico – potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nella commissione del reato perché consentirebbe al Gestore del servizio pubblico di esercitare un’attività illecita.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato, in particolare, considerata la prevalenza di quanto disposto nel D.L.vo 152/2006 rispetto a quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008, in ossequio al principio cronologico e a quello di gerarchia delle fonti, è necessario qualificare i rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione “fai da te” come rifiuti speciali e, per questo, non conferibili ai centri di raccolta.

Il Gestore del servizio pubblico che, successivamente al 1° gennaio 2021 e al fine di scongiurare i disagi agli utenti dovuti all’improvvisa interruzione di un servizio molto richiesto, decidesse di proseguire con la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione “fai da te” presso i centri di raccolta, rischierebbe di incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, per la gestione di rifiuti non autorizzata.

Tale comportamento, alla luce delle nuove disposizioni in materia di classificazione in vigore dal 1° gennaio 2021, e in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell’ambiente, a parere di chi scrive è, dunque, assolutamente da evitare.