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Stefano Maglia

231 AMBIENTE: quale valore ai SGA?

di Andrea Sillani

Categoria: Responsabilità ambientali

“Il D.Lgs. n. 121/2011, ascrivendo la responsabilità amministrativa agli enti ed alle aziende, ha voluto prioritariamente prevedere un modello sanzionatorio rivolto anche al soggetto collettivo portatore dell’interesse economico sotteso alla commissione del reato nel momento in cui il comportamento illecito derivi, appunto, da una colpa dell’organizzazione. In questo modo, quindi, è possibile colpire direttamente l’ente o l’azienda attraverso, nello specifico, l’irrorazione di sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni. L’ente o l’azienda, tuttavia, non risponde se può dimostrare di avere adottato ed efficientemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi. Infatti il D.Lgs. n. 231/01 ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente o dell’azienda se tali soggetti sono in grado di dimostrare, in sede giudiziale per uno dei reati indicati, di aver adottato ed efficacemente attuato e mantenuto attivo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi. Questa facoltà esimente, imputabile ad un sistema di gestione certificato secondo una norma internazionalmente riconosciuta, è espressamente indicata per i reati afferenti all’omicidio colposo e alle lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

A tale proposito, infatti, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, il D.Lgs. n. 81/08, contiene un riferimento chiaro e circostanziato alla materia in quanto, nello specifico, all’art. 30 richiama espressamente la necessità di adottare ed attuare un modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 per gli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro indicando, inoltre, anche i requisiti minimi di idoneità dei modelli organizzativi da definire secondo le indicazioni delle Linee guida UNI-INAIL SGLS e della norma internazionale OHSAS 18001:2007. In merito ai reati ambientali, recentemente inseriti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, il legislatore, al contrario, non ha espressamente prevista la capacità esimente per le aziende certificate con la ISO 14001:2004 ovvero registrate con il Regolamento comunitario EMAS, contrariamente a quanto formalmente identificato per le aziende certificate secondo la norma internazionale OHSAS 18001:2007. Tuttavia è del tutto evidente, a nostro avviso, che un Sistema di gestione ambientale, correttamente implementato secondo i requisiti della norma ISO 14001:2004 ovvero secondo i principi del Regolamento comunitario EMAS e validato da un ente terzo accreditato o Organismo di certificazione, possa essere assimilato, specificatamente per i reati ambientali previsti dal D.Lgs. n. 121/2011, ad un Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, rispondente ai requisiti della norma internazionale OHSAS 18001:2007, che, come già detto, costituisce formalmente modello esimente dalla responsabilità amministrativa per gli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro”.

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