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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
È arrivato il momento di aggiornare il tuo modello 231!
di Fabrizio Salmi
Categoria: Responsabilità ambientali
In data 26 ottobre 2019 è stato definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Una delle principali novità è sicuramente rappresentata dall’introduzione, all’interno dell’elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.
In particolare, l’art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale cita:
“Art. 25quinquiesdecies (Reati Tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Con l’uso di fatture false, dunque, scatta anche la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con il rischio di sanzioni fino a 774.500 euro!
Sul punto, si rende necessario ricordare come l’importo di una quota risulti compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 e un massimo di Euro 1.549,00 e come tale valore sia determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica al fine di assicurare l’efficacia della sanzione.
Pertanto, le imprese i cui legali rappresentanti abbiano posto a vantaggio delle stesse il reato di frode fiscale avvalendosi di un impianto documentale e contabile mendace potranno essere condannate a pagare una sanzione pecuniaria il cui valore potrà arrivare fino a 774.500,00 Euro.
Da ultimo, si rende necessario porre l’accento in merito all’assenza, nell’alveo del trattamento punitivo, delle sanzioni interdittive le quali avrebbero sicuramente inciso pesantemente sulla gestione della società.
In conclusione, nell’attesa di eventuali novità in sede di conversione del decreto fiscale – che potranno ricomprendere anche altri reati fiscali all’interno dell’elenco ex D.Lgs. 231/2001 – appare evidente come le aziende siano tenute a provvedere al più presto non solo all’aggiornamento ma anche all’adozione di un proprio modello organizzativo in quanto, alla luce di questa importante evoluzione normativa, l’adozione di un modello organizzativo da parte di un ente risulta sempre più fondamentale oltre che necessaria.
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È arrivato il momento di aggiornare il tuo modello 231!
di Fabrizio Salmi
In data 26 ottobre 2019 è stato definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Una delle principali novità è sicuramente rappresentata dall’introduzione, all’interno dell’elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.
In particolare, l’art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale cita:
“Art. 25quinquiesdecies (Reati Tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Con l’uso di fatture false, dunque, scatta anche la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con il rischio di sanzioni fino a 774.500 euro!
Sul punto, si rende necessario ricordare come l’importo di una quota risulti compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 e un massimo di Euro 1.549,00 e come tale valore sia determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica al fine di assicurare l’efficacia della sanzione.
Pertanto, le imprese i cui legali rappresentanti abbiano posto a vantaggio delle stesse il reato di frode fiscale avvalendosi di un impianto documentale e contabile mendace potranno essere condannate a pagare una sanzione pecuniaria il cui valore potrà arrivare fino a 774.500,00 Euro.
Da ultimo, si rende necessario porre l’accento in merito all’assenza, nell’alveo del trattamento punitivo, delle sanzioni interdittive le quali avrebbero sicuramente inciso pesantemente sulla gestione della società.
In conclusione, nell’attesa di eventuali novità in sede di conversione del decreto fiscale – che potranno ricomprendere anche altri reati fiscali all’interno dell’elenco ex D.Lgs. 231/2001 – appare evidente come le aziende siano tenute a provvedere al più presto non solo all’aggiornamento ma anche all’adozione di un proprio modello organizzativo in quanto, alla luce di questa importante evoluzione normativa, l’adozione di un modello organizzativo da parte di un ente risulta sempre più fondamentale oltre che necessaria.
Per ottenere una consulenza autorevole in tema di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 si consulti il seguente link sul sito di Tuttoambiente: Consulenza sul modello organizzativo 231, l’ambiente e la sicurezza in azienda
Piacenza, 31 ottobre 2019
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