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30 giugno 2022: termine ultimo per variare la classe senza verifica
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2022, l’Albo ha stabilito il termine ultimo, con cui è possibile modificare l’incarico di RT per una classe superiore a quella attualmente ricoperta dimostrando solamente gli anni di esperienza professionale, e non la Verifica d’Idoneità.
Si ricorda, infatti, che tale previsione è contenuta nella Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, discussa e decisa nel periodo in cui la pandemia Covid19 impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità per tutti i RT, sia per quelli nuovi che per quelli che continuavano a ricoprire l’incarico beneficiando della transitorietà prevista dall’art. 13 del DM 120/2014, e regolamentata dalla Delibera n. 6/2017, art. 3.
Infatti, per questi ultimi – in carica alla data di entrata in vigore della “riforma” del RT (ovvero il 16 ottobre 2017), il legislatore prevedeva un regime transitorio della durata massima di 5 anni, periodo durante il quale il RT “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte, o che si iscrivono nella stessa categoria, classe o classi inferiori”. Nella stessa Delibera n. 6/2017, si disponeva che dovevano anche aggiornare l’idoneità nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2021 e il 16 ottobre 2022.
Senonché, le misure di contenimento e di emergenza pandemiche, avevano vietato lo svolgimento delle verifiche e, di conseguenza, nessuno poteva dimostrare il requisito dell’idoneità.
Pertanto, vista la situazione contingente, e per non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, l’Albo ha introdotto con la Delibera del 10 marzo 2021, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, la possibilità per i RT del regime transitorio di aumentare la classe relativa alla categoria per cui si ricopre l’incarico esclusivamente dimostrando gli anni di esperienza previsti, derogando l’altro requisito, ovvero la verifica.
Ma qual è la finestra temporale nella quale i RT del regime transitorio possono sostenere le verifiche di aggiornamento?
Anche in questo caso l’Albo ha provveduto a fare chiarezza: le scadenze originali sono state prorogate esattamente di un anno, ovvero dall’1 gennaio 2022 al 16 ottobre 2023 (vedasi la Delibera n. 9 del 28 luglio 2021).
Dunque, tornando alla nostra deroga con cui è possibile innalzare la classe di riferimento con la dimostrazione della sola esperienza professionale, questa circostanza è applicabile fino a 6 mesi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità. Premesso che i RT del regime transitorio potranno sostenere le prove di aggiornamento a partire dall’1 gennaio 2022, ecco che la scadenza entro la quale potranno cambiare la classe senza dimostrare il possesso della verifica d’idoneità, è fissata alla data del 30 giugno 2022 (Circolare n.2/2022).
Va da sé che non si tratta di una dispensa totale dalle verifiche, ma solo di un rinvio per la dimostrazione dell’esito positivo della prova di aggiornamento, che dovrà comunque essere superata entro il termine del periodo transitorio.
Quindi, pur con questa semplificazione temporanea introdotta dall’Albo, si ritiene quantomeno opportuno che i responsabili tecnici “transitori” pianifichino per tempo la propria preparazione per evitare di trovarsi senza requisiti alla scadenza del 16 ottobre 2023, con conseguente revoca dell’autorizzazione all’impresa e revoca dall’incarico per lo stesso responsabile tecnico.
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30 giugno 2022: termine ultimo per variare la classe senza verifica
di Marco Casadei
Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2022, l’Albo ha stabilito il termine ultimo, con cui è possibile modificare l’incarico di RT per una classe superiore a quella attualmente ricoperta dimostrando solamente gli anni di esperienza professionale, e non la Verifica d’Idoneità.
Si ricorda, infatti, che tale previsione è contenuta nella Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, discussa e decisa nel periodo in cui la pandemia Covid19 impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità per tutti i RT, sia per quelli nuovi che per quelli che continuavano a ricoprire l’incarico beneficiando della transitorietà prevista dall’art. 13 del DM 120/2014, e regolamentata dalla Delibera n. 6/2017, art. 3.
Infatti, per questi ultimi – in carica alla data di entrata in vigore della “riforma” del RT (ovvero il 16 ottobre 2017), il legislatore prevedeva un regime transitorio della durata massima di 5 anni, periodo durante il quale il RT “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte, o che si iscrivono nella stessa categoria, classe o classi inferiori”. Nella stessa Delibera n. 6/2017, si disponeva che dovevano anche aggiornare l’idoneità nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2021 e il 16 ottobre 2022.
Senonché, le misure di contenimento e di emergenza pandemiche, avevano vietato lo svolgimento delle verifiche e, di conseguenza, nessuno poteva dimostrare il requisito dell’idoneità.
Pertanto, vista la situazione contingente, e per non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, l’Albo ha introdotto con la Delibera del 10 marzo 2021, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, la possibilità per i RT del regime transitorio di aumentare la classe relativa alla categoria per cui si ricopre l’incarico esclusivamente dimostrando gli anni di esperienza previsti, derogando l’altro requisito, ovvero la verifica.
Ma qual è la finestra temporale nella quale i RT del regime transitorio possono sostenere le verifiche di aggiornamento?
Anche in questo caso l’Albo ha provveduto a fare chiarezza: le scadenze originali sono state prorogate esattamente di un anno, ovvero dall’1 gennaio 2022 al 16 ottobre 2023 (vedasi la Delibera n. 9 del 28 luglio 2021).
Dunque, tornando alla nostra deroga con cui è possibile innalzare la classe di riferimento con la dimostrazione della sola esperienza professionale, questa circostanza è applicabile fino a 6 mesi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità. Premesso che i RT del regime transitorio potranno sostenere le prove di aggiornamento a partire dall’1 gennaio 2022, ecco che la scadenza entro la quale potranno cambiare la classe senza dimostrare il possesso della verifica d’idoneità, è fissata alla data del 30 giugno 2022 (Circolare n.2/2022).
Va da sé che non si tratta di una dispensa totale dalle verifiche, ma solo di un rinvio per la dimostrazione dell’esito positivo della prova di aggiornamento, che dovrà comunque essere superata entro il termine del periodo transitorio.
Quindi, pur con questa semplificazione temporanea introdotta dall’Albo, si ritiene quantomeno opportuno che i responsabili tecnici “transitori” pianifichino per tempo la propria preparazione per evitare di trovarsi senza requisiti alla scadenza del 16 ottobre 2023, con conseguente revoca dell’autorizzazione all’impresa e revoca dall’incarico per lo stesso responsabile tecnico.
Piacenza, 21-03-2022
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