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Piano Nazionale Gestione dei Rifiuti: prime considerazioni sui rifiuti derivanti dal riciclo e dal recupero degli stessi

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

L’obiettivo. Colmare i gap impiantistici esistenti sul territorio. Questo lo sfidante obiettivo con il quale il MITE ha avviato la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) per l’approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) lo scorso 16 marzo. (https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/3060). Il PNGR, infatti, fissa il macro-obiettivi, definisce criteri e linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del Dlgs n. 152/2006, offrendo una ricognizione dell’impiantistica, suddivisa per categorie e regione, per dare “in primis, indirizzi atti a colmare i gap impiantistici presenti nel territorio” (pag. 5 del Piano)

La base giuridica è l’articolo 198-bis del Dlgs n. 152 cit., con il quale dovranno appunto essere definiti i macro-obiettivi, i criteri cogenti e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si dovranno attenere nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 cit.

Infatti, ai sensi dell’art. 199, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione entro 18 mesi dalla definitiva pubblicazione del PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi al contenuto o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. “In tal caso i piani di gestione dei rifiuti sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento degli stessi almeno ogni sei anni. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti “(pag. 5 del Piano).

 

Pilastro del PNRR. Il PNGR è un pilastro fondamentale della più ampia strategia sull’economia circolare, come indicato anche nella SEC (Strategia Nazionale Economia Circolare, pubblicata sempre il 24 giugno scorso) e dal PNRR. Fare pianificazione significa contribuire, con adeguate infrastrutture, a creare un ambiente dinamico e innovativo, tipico del mercato.

In particolare il PNGR costituisce una delle riforme strutturali per l’attuazione del PNRR prevista dalla Missione 2- Rivoluzione vedere e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando e sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra Regioni del Nord e quella del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile e riciclo meccanico e chimico delle plastiche.

Sulla base delle priorità indicate dalle regioni, i seguenti flussi strategici da analizzare sono stati considerati ai fini della elaborazione del Programma (pag. 6):

 

  • rifiuti urbani indifferenziati;
  • rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani;
  • scarti derivanti dai trattamenti:
    1. delle frazioni secche da raccolta differenziato
    2. del trattamento delle frazioni organiche;
  • rifiuti organici;
  • rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  • rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
  • rifiuti tessili;
  • rifiuti in plastica
  • rifiuti contenenti amianto;
  • veicoli fuori uso;
  • rifiuti sanitari a rischio infettiv,
  • fanghi da depurazione delle acque reflue urbane.

 

Nel documento viene dedicata attenzione al tema delle raccolte differenziate, anche perché nel PNRR c’è l’obiettivo di ridurre i divari territoriali (del 20% tra la migliore al peggiore) e di ridurre le discariche irregolari.

 

 

Rifiuti omogenei strategici e relative azioni. Il Capitolo 8 riguarda i flussi strategici da analizzare ai fini della elaborazione del Programma, sopra elencati.

In quest’ambito di particolare interesse scarti derivanti dai trattamenti delle frazioni secche da raccolta differenziato e dal trattamento delle frazioni organiche (par. 8.2)

In questo paragrafo, come per tutto il capitolo in genere, mancano numeri e dati. Eppure, proprio per i rifiuti del par 8.2 (ad esempio vetro, carta, metalli, plastica ecc) a livello europeo sono indicate le regole di calcolo degli obiettivi (Decisione UE 2019/1004) e, quindi, esiste la possibilità di calcolare (o almeno stimare) anche le quantità di questi scarti.

 

A questo proposito, va ricordato che proprio secondo l’art. 198 bis, comma 3, D.lgs. 116/2020), il PNGR dovrebbe costituire un sicuro punto di riferimento in quanto dovrebbe prevedere:

 

  • c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi;
  • f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
  • f-bis) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo.

 

Nel merito. Innanzi tutto secondo il par. 8.2 le nuove regole di calcolo per le comunicazioni dei dati relativi al recupero e riciclaggio, infatti, “prevedono che il peso dei rifiuti da contabilizzare come riciclati sia calcolato all’atto dell’immissione nell’operazione finale di riciclaggio” (pag. 59). Le quantità di materiali di rifiuti che abbiamo cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria (prima di essere sottoposti a trattamento) possono essere computati come riciclati a condizione che gli stessi siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare (pag. 60).

Sempre nel par. 8.2 si afferma che “(…) la pianificazione regionale sia basata sulla precisa conoscenza e quantificazione degli scarti prodotti dagli impianti di recupero e riciclaggio, anche effettuando periodiche campagne merceologiche per definire le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti residui. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine ridurre gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero di materia e aumentare l’effettivo riciclaggio; definire il fabbisogno impiantistico residuo in modo conforme alla gerarchia di gestione dei rifiuti per garantire un’alternativa allo smaltimento in discarica. In relazione agli scarti, occorre definire il fabbisogno impiantistico residuo per il recupero energetico necessario a ottimizzare la gestione in modo conforme alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti per garantire un’alternativa allo smaltimento in discarica” (pag. 61).

 

Insomma, secondo il par. 8.2 il punto di calcolo degli obiettivi è all’atto di immissione nell’operazione finale di riciclaggio e occorre una precisa conoscenza degli scarti prodotti dagli impianti di recupero e riciclaggio, rispetto ai quali “occorre definire il fabbisogno impiantistico residuo per il recupero energetico necessario”.

 

I target intermedi. Il par 8.11 individua i target intermedi (4° Trimestre del 2023, 2024, 2026 e 2028) che dovranno contenere i Piani Regionali in maniera da raggiungere nel 2035 il 10% dello smaltimento in discarica. Nel Capitolo 9 (pag. 63) vengono definiti i criteri e le linee strategiche per l’elaborazione dei Piani Regionali. La Tabella 30 da questo punto di vista è particolarmente significativa in quanto contiene “Sezioni dei Piani Regionali e relativi contenuti obbligatori non direttamente previsti dall’art. 199 del Dlgs 1552/2006” (pag. 74). Va ricordato che, ai sensi dell’art. 199, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione entro 18 mesi dalla definitiva pubblicazione del PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi.

Nella Sez. C di tale Tabella vengono indicate le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino.

 

 

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