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RENTRI E ALBO: prime osservazioni sul nuovo Decreto Direttoriale n. 143/2023
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Lo scorso 6 novembre è stato pubblicato sul sito del RENTRI il Decreto Direttoriale n.143 di pari data, che individua le modalità operative di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59, e in particolare:
Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
Nel corposo testo delle modalità operative, diverse funzioni fanno capo all’Albo gestori ambientali e alle attività, per lo più amministrative, che lo stesso dovrà svolgere per il tramite delle Sezioni Regionali e Provinciali.
La prima procedura nella quale le Sezioni sono coinvolte è quella relativa alla gestione amministrativa vera e propria, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Innanzitutto vengono garantiti i rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica.
In proposito, gli operatori, inviata la domanda alla Sezione territoriale competente per territorio, riceveranno da parte dell’Albo la ricevuta di protocollazione con gli estremi ad essa assegnati; la medesima cosa avverrà in caso di variazione.
In un successivo momento, dopo che il funzionario addetto avrà effettuato i controlli in merito ai dati autodichiarati, verrà rilasciata una seconda ricevuta con la quale si attesta l’avvenuta iscrizione al RENTRI.
Si ricorda, come già detto in altre occasioni, che la quasi totalità dei dati verrà acquisita dal sistema interfacciandosi con altre banche dati pubbliche (Albo gestori, MUD, REcer…) le quali contengono le informazioni necessarie ai fini dell’iscrizione. I dati dichiarati dagli impianti di trattamento, invece, saranno soggetti ai controlli, a campione, ai sensi del DPR 445/2000.
Altra ricevuta che il sistema andrà a generare sarà quella relativa all’avvenuto pagamento dei diritti annuali; invece, nel caso in cui non fossero stati versati nei termini, il sistema invierà una comunicazione all’operatore per sollecitare il relativo mancato versamento.
Ma quali dati dovranno essere inseriti nel sistema e dichiarati dall’operatore?
Come già detto, i dati di cui necessita il RENTRI saranno acquisiti dall’interconnessione con altre banche dati. È ragionevole, pertanto, che nel caso in cui l’operatore fosse un soggetto iscritto all’Albo gestori per l’attività di trasporto, o di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, le informazioni dovrebbero essere per lo più complete come registrate nella bd dell’Albo, mentre si svolgesse attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, le informazioni saranno acquisite dal Catasto dei rifiuti e dal Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (REcer). Ciò non impedisce all’interessato di aggiungere ulteriori informazioni laddove fosse necessario ai fini dell’iscrizione al RENTRI.
Il servizio sarà per quanto possibile automatizzato, e consentirà al RENTRI di svolgere le seguenti operazioni:
– Acquisizione delle informazioni relative alle autorizzazioni al trasporto e all’intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti ed in particolare dei dati relativi a data, numero e categorie di iscrizione, grazie all’interoperabilità con l’Albo nazionale gestori ambientali;
– Acquisizione delle informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare di: numero, tipologia, ente competente, data di rilascio e di scadenza, attività autorizzate, fonte dei dati riportati, grazie all’interoperabilità con l’elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni contenute nel Modello Unico di Dichiarazione ambientale e nel Catasto dei rifiuti, oltre che con il REcer.
In questo caso, all’atto dell’iscrizione, l’interessato dovrà fare attenzione ad associare per ogni unità locale nella quale si effettua la gestione del rifiuto, la relativa autorizzazione; inoltre, se per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate più autorizzazioni in tempi diversi, va indicata la data di rilascio dell’autorizzazione più recente. Analogamente, in caso di “Procedura Semplificata” andrà selezionata la data di presentazione della comunicazione più recente.
Come già detto, nulla vieta di aggiungere ulteriori diversi dati rispetto a quelli che il sistema acquisisce in automatico. La modifica del dato può essere fatta sia in sede d’iscrizione che in momenti successivi, anche in caso di variazione delle autorizzazioni.
Alle Sezioni dell’Albo, spettano però i controlli di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni sottoscritte dagli operatori in sede di iscrizione o di variazione, al fine di verificarne la veridicità.
Invece, laddove le informazioni inserite fossero discordanti da quelle contenute nelle banche dati ufficiali, l’operatore troverà nella sua area riservata le segnalazioni afferenti la modifica del dato comunicato rispetto a quello acquisito attraverso l’interoperabilità con gli archivi.
Infine, un ulteriore coinvolgimento dell’Albo, i cui risvolti dal punto di vista pratico ancora non conosciamo, ma possiamo solo intuirli, lo troviamo direttamente nel Regolamento del RENTRI, DM n.59 del 4 aprile 2023, dove all’art. 17 si dispone che “a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore (vedasi in proposito il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023) è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo –trasporto rifiuti speciali pericolosi- la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato (art. 16 del Regolamento RENTRI)
È ragionevole presupporre che i veicoli di ultima generazione già abbiano tra le varie dotazioni anche sistemi di rilevamento, sia ai fini assicurativi (in caso di furti) così come per necessità interne alle aziende di gestione delle flotte veicolari. Per le imprese che hanno i veicoli privi di questi sistemi, dovranno attivarsi utilizzando i sistemi di geolocalizzazione reperibili sul mercato.
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è chiamato a definire le modalità e i requisiti che dovranno essere dimostrati dalle imprese ai fini dell’iscrizione, nonché le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere e il mantenimento della stessa autorizzazione.
La Delibera dell’Albo che andrà a disciplinare tale obbligo non è ancora stata emanata.
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RENTRI E ALBO: prime osservazioni sul nuovo Decreto Direttoriale n. 143/2023
di Marco Casadei
Lo scorso 6 novembre è stato pubblicato sul sito del RENTRI il Decreto Direttoriale n.143 di pari data, che individua le modalità operative di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59, e in particolare:
Nel corposo testo delle modalità operative, diverse funzioni fanno capo all’Albo gestori ambientali e alle attività, per lo più amministrative, che lo stesso dovrà svolgere per il tramite delle Sezioni Regionali e Provinciali.
La prima procedura nella quale le Sezioni sono coinvolte è quella relativa alla gestione amministrativa vera e propria, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Innanzitutto vengono garantiti i rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica.
In proposito, gli operatori, inviata la domanda alla Sezione territoriale competente per territorio, riceveranno da parte dell’Albo la ricevuta di protocollazione con gli estremi ad essa assegnati; la medesima cosa avverrà in caso di variazione.
In un successivo momento, dopo che il funzionario addetto avrà effettuato i controlli in merito ai dati autodichiarati, verrà rilasciata una seconda ricevuta con la quale si attesta l’avvenuta iscrizione al RENTRI.
Si ricorda, come già detto in altre occasioni, che la quasi totalità dei dati verrà acquisita dal sistema interfacciandosi con altre banche dati pubbliche (Albo gestori, MUD, REcer…) le quali contengono le informazioni necessarie ai fini dell’iscrizione. I dati dichiarati dagli impianti di trattamento, invece, saranno soggetti ai controlli, a campione, ai sensi del DPR 445/2000.
Altra ricevuta che il sistema andrà a generare sarà quella relativa all’avvenuto pagamento dei diritti annuali; invece, nel caso in cui non fossero stati versati nei termini, il sistema invierà una comunicazione all’operatore per sollecitare il relativo mancato versamento.
Ma quali dati dovranno essere inseriti nel sistema e dichiarati dall’operatore?
Come già detto, i dati di cui necessita il RENTRI saranno acquisiti dall’interconnessione con altre banche dati. È ragionevole, pertanto, che nel caso in cui l’operatore fosse un soggetto iscritto all’Albo gestori per l’attività di trasporto, o di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, le informazioni dovrebbero essere per lo più complete come registrate nella bd dell’Albo, mentre si svolgesse attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, le informazioni saranno acquisite dal Catasto dei rifiuti e dal Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (REcer). Ciò non impedisce all’interessato di aggiungere ulteriori informazioni laddove fosse necessario ai fini dell’iscrizione al RENTRI.
Il servizio sarà per quanto possibile automatizzato, e consentirà al RENTRI di svolgere le seguenti operazioni:
– Acquisizione delle informazioni relative alle autorizzazioni al trasporto e all’intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti ed in particolare dei dati relativi a data, numero e categorie di iscrizione, grazie all’interoperabilità con l’Albo nazionale gestori ambientali;
– Acquisizione delle informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare di: numero, tipologia, ente competente, data di rilascio e di scadenza, attività autorizzate, fonte dei dati riportati, grazie all’interoperabilità con l’elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni contenute nel Modello Unico di Dichiarazione ambientale e nel Catasto dei rifiuti, oltre che con il REcer.
In questo caso, all’atto dell’iscrizione, l’interessato dovrà fare attenzione ad associare per ogni unità locale nella quale si effettua la gestione del rifiuto, la relativa autorizzazione; inoltre, se per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate più autorizzazioni in tempi diversi, va indicata la data di rilascio dell’autorizzazione più recente. Analogamente, in caso di “Procedura Semplificata” andrà selezionata la data di presentazione della comunicazione più recente.
Come già detto, nulla vieta di aggiungere ulteriori diversi dati rispetto a quelli che il sistema acquisisce in automatico. La modifica del dato può essere fatta sia in sede d’iscrizione che in momenti successivi, anche in caso di variazione delle autorizzazioni.
Alle Sezioni dell’Albo, spettano però i controlli di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni sottoscritte dagli operatori in sede di iscrizione o di variazione, al fine di verificarne la veridicità.
Invece, laddove le informazioni inserite fossero discordanti da quelle contenute nelle banche dati ufficiali, l’operatore troverà nella sua area riservata le segnalazioni afferenti la modifica del dato comunicato rispetto a quello acquisito attraverso l’interoperabilità con gli archivi.
Infine, un ulteriore coinvolgimento dell’Albo, i cui risvolti dal punto di vista pratico ancora non conosciamo, ma possiamo solo intuirli, lo troviamo direttamente nel Regolamento del RENTRI, DM n.59 del 4 aprile 2023, dove all’art. 17 si dispone che “a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore (vedasi in proposito il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023) è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo –trasporto rifiuti speciali pericolosi- la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato (art. 16 del Regolamento RENTRI)
È ragionevole presupporre che i veicoli di ultima generazione già abbiano tra le varie dotazioni anche sistemi di rilevamento, sia ai fini assicurativi (in caso di furti) così come per necessità interne alle aziende di gestione delle flotte veicolari. Per le imprese che hanno i veicoli privi di questi sistemi, dovranno attivarsi utilizzando i sistemi di geolocalizzazione reperibili sul mercato.
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è chiamato a definire le modalità e i requisiti che dovranno essere dimostrati dalle imprese ai fini dell’iscrizione, nonché le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere e il mantenimento della stessa autorizzazione.
La Delibera dell’Albo che andrà a disciplinare tale obbligo non è ancora stata emanata.
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