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A quali condizioni è possibile effettuare il trasbordo di rifiuti?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Talvolta, ragioni tecniche – economiche – ambientali richiedono l’impiego di mezzi ausiliari per il trasporto dei rifiuti raccolti verso gli impianti finali, introducendo la fase di trasbordo del carico[1].

Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/2006 e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/812/98[2].

L’art. 193, c. 12, D.L.vo 152/2006, nella formulazione attualmente vigente, dispone che “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione[3].

Peraltro, il trasbordo totale di un carico di rifiuti (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta, ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi) è previsto dalla sopraccitata Circolare (articolo unico, p.to 1, lett. v)[4] ed è consentito “per concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, laddove nelle “concrete esigenze operative” – a ns. avviso – rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale[5].

In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi identificativi dei diversi trasportatori – nominativo, codice fiscale, n. aut. Albo -, dei diversi mezzi utilizzati – targa mezzo -, il nominativo del conducente, nonché la firma di assunzione di responsabilità, potranno essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni delle tre copie del formulario.

Gli originali del formulario dovranno restare, a conclusione del trasporto:

– due al produttore /detentore;

– uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e

– uno al destinatario finale,

ammettendo per gli altri soggetti l’uso di fotocopie del formulario.

Altra ipotesi contemplata dalla Circolare è quella del trasbordo parziale, ammesso per motivi eccezionali, con la previsione dell’emissione di un nuovo formulario[6]; ma non è questo il caso di cui alla presente fattispecie.

La circolare, seppure nella sua qualità di atto amministrativo, aiuta a garantire la tracciabilità dei rifiuti, soprattutto in previsione di eventuali controlli, funzione quest’ultima svolta dal formulario, documento cardine finalizzato alla regolare articolazione delle varie fasi del trasporto.

In ogni caso, onde evitare contestazioni e l’applicazione di sanzioni, è opportuno prevedere, da un punto di vista organizzativo e a livello di accordi con i trasportatori autorizzati, le modalità del trasporto, in modo chiaro e tale da garantire la corretta tracciabilità dei carichi di rifiuti. Modalità di trasporto, che nel caso prevedano il trasbordo, alle condizioni previste dalla legge, devono essere sempre supportate dalla corretta compilazione del formulario, il cui ruolo è proprio quello di disciplinare l’intero iter del trasporto.

 

14.06.12

 



[1] Per approfondimenti si veda G. MAIONE, Il trasporto di rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, in http://www.dirittoambiente.com

[2] Cfr. altresì P. FICCO, Trasbordo, possibile, ma nel rispetto dei due parametri previsti dalla norma, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 195 del 5/12.

[3] In argomento si segnala la decisione n. 690 del 23 luglio 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in cui si legge che “il legislatore nella formulazione dell’articolo 193 sulla regolamentazione del trasporto dei rifiuti ha previsto espressamente l’operazione di trasbordo svincolandola totalmente dal concetto di eccezionalità, nel senso che il trasbordo è consentito a prescindere dal verificarsi di motivi eccezionali”.

[4] Cfr. altresì P. FICCO, Trasbordo, le regole sono dettate dalla circolare del 4 agosto 1998, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 153 del 7/08.

[5] Cfr. S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, II edizione, Irnerio Editore, p. 230

[6] Cfr. altresì P. FICCO, Formulario, il trasbordo parziale è ammesso solo in casi eccezionali; quindi, praticamente, non esiste, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 136 del 1/07.

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