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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Interessanti sono i risvolti della nuova Autorizzazione Unica Ambientale illustrati da Stefano Maglia, Giannicola Galotto e Leonardo Benedusi durante il riuscitissimo corso organizzato da TuttoAmbiente e tenutosi a Milano il 20 marzo 2013 dal titolo “A.U.A. – Analisi operativa”, cui hanno partecipato oltre 80 corsisti. Il Regolamento, firmato dal Capo dello Stato ed ora solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, solleva da subito alcune perplessità circa la sua stessa applicazione. Innanzitutto si rammenta che un Decreto del Presidente della Repubblica, come i Decreti Leggi ed i Decreti Legislativi, è un atto avente forza di legge: ed in quanto tale potrebbe prevedere delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme poste dal medesimo (a differenza dei Decreti Ministeriali, che non possono in nessun caso contenere disposizioni sanzionatorie). Il nuovo Regolamento, però, non prevede alcuna sanzione: quindi, al ricorrere dei presupposti di legge, è obbligatorio o facoltativo chiedere l’A.U.A.? L’art. 3, c. 1 dispone: “salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi …”. “Presentano” significa che devono presentate o che possono presentare? Di solito l’utilizzo del presente indicativo indica un obbligo, il quale però è usualmente assistito da una sanzione: ma in questo caso no. Peraltro, nella Relazione Illustrativa dell’articolato si legge che “l’articolo 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale … Il comma 3, prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione, di non avvalersi dell’AUA …”. In realtà, questa previsione non è da prendere in considerazione, in quanto appena prima della firma del Presidente della Repubblica, l’art. 3, c. 3 è stato modificato introducendo un avverbio di negazione che ha rivoluzionato il significato della citata disposizione: “è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP”. Alla luce di questa modifica è evidente che si tratta di un obbligo e non di una facoltà di presentare la domanda di autorizzazione unica ambientale, fermo restando il ricorrerne dei presupposti. Quindi abbiamo il precetto. Ma la sanzione? Si assiste forse ad una dimenticanza del Legislatore, che ha trascurato di inserire delle sanzioni rispetto ai nuovi obblighi introdotti? O forse sono da ritenersi valide le sanzioni per le singole precedenti autorizzazioni settoriali? Quest’ultima opzione è da escludersi, perché l’attività (di gestione rifiuti piuttosto che di scarico di acque reflue industriali) senza autorizzazione è sanzionata penalmente, e nel nostro ordinamento la sanzione penale non può essere oggetto di applicazione “per relationem”. Quindi, se il regolamento fosse vigente oggi, ci si troverebbe nella situazione di avere un obbligo non assistito da sanzione. Come rimediare? Al momento l’iter istituzionale del D.D.L. “Semplificazioni bis” è ancora “in itinere” e, siccome sarà un atto avente forza di legge, si potrebbe valutare di inserire in quella sede le sanzioni per il pubblicando D.P.R. Un’ultima nota: in caso – per esempio – di superamento dei limiti (temporali o volumetrici) del deposito temporaneo, si ricade nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionata penalmente dall’art. 256, c. 1, che è altresì un reato presupposto di cui al D.L.vo 231/01. Ma ad oggi, in questa fattispecie, non si avrebbe né l’una, né l’altra sanzione.
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A.U.A.: obbligo o facoltà?
di Miriam Viviana Balossi
Interessanti sono i risvolti della nuova Autorizzazione Unica Ambientale illustrati da Stefano Maglia, Giannicola Galotto e Leonardo Benedusi durante il riuscitissimo corso organizzato da TuttoAmbiente e tenutosi a Milano il 20 marzo 2013 dal titolo “A.U.A. – Analisi operativa”, cui hanno partecipato oltre 80 corsisti.
Il Regolamento, firmato dal Capo dello Stato ed ora solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, solleva da subito alcune perplessità circa la sua stessa applicazione. Innanzitutto si rammenta che un Decreto del Presidente della Repubblica, come i Decreti Leggi ed i Decreti Legislativi, è un atto avente forza di legge: ed in quanto tale potrebbe prevedere delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme poste dal medesimo (a differenza dei Decreti Ministeriali, che non possono in nessun caso contenere disposizioni sanzionatorie). Il nuovo Regolamento, però, non prevede alcuna sanzione: quindi, al ricorrere dei presupposti di legge, è obbligatorio o facoltativo chiedere l’A.U.A.?
L’art. 3, c. 1 dispone: “salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi …”. “Presentano” significa che devono presentate o che possono presentare? Di solito l’utilizzo del presente indicativo indica un obbligo, il quale però è usualmente assistito da una sanzione: ma in questo caso no. Peraltro, nella Relazione Illustrativa dell’articolato si legge che “l’articolo 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale … Il comma 3, prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione, di non avvalersi dell’AUA …”. In realtà, questa previsione non è da prendere in considerazione, in quanto appena prima della firma del Presidente della Repubblica, l’art. 3, c. 3 è stato modificato introducendo un avverbio di negazione che ha rivoluzionato il significato della citata disposizione: “è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP”. Alla luce di questa modifica è evidente che si tratta di un obbligo e non di una facoltà di presentare la domanda di autorizzazione unica ambientale, fermo restando il ricorrerne dei presupposti. Quindi abbiamo il precetto. Ma la sanzione?
Si assiste forse ad una dimenticanza del Legislatore, che ha trascurato di inserire delle sanzioni rispetto ai nuovi obblighi introdotti? O forse sono da ritenersi valide le sanzioni per le singole precedenti autorizzazioni settoriali? Quest’ultima opzione è da escludersi, perché l’attività (di gestione rifiuti piuttosto che di scarico di acque reflue industriali) senza autorizzazione è sanzionata penalmente, e nel nostro ordinamento la sanzione penale non può essere oggetto di applicazione “per relationem”. Quindi, se il regolamento fosse vigente oggi, ci si troverebbe nella situazione di avere un obbligo non assistito da sanzione.
Come rimediare? Al momento l’iter istituzionale del D.D.L. “Semplificazioni bis” è ancora “in itinere” e, siccome sarà un atto avente forza di legge, si potrebbe valutare di inserire in quella sede le sanzioni per il pubblicando D.P.R.
Un’ultima nota: in caso – per esempio – di superamento dei limiti (temporali o volumetrici) del deposito temporaneo, si ricade nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionata penalmente dall’art. 256, c. 1, che è altresì un reato presupposto di cui al D.L.vo 231/01. Ma ad oggi, in questa fattispecie, non si avrebbe né l’una, né l’altra sanzione.
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