Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Diritto di accesso all’informazione ambientale: quale tutela per il “know how” aziendale?

di Sabrina Suardi

Categoria: Informazione ambientale

Sebbene la trasparenza sia un valore primario per l’azione amministrativa soprattutto in campo ambientale per gli evidenti interessi in gioco, rilevanti anche per la collettività che ha diritto di vivere in un ambiente salubre (art. 32 della Costituzione Italiana); la normativa vigente (comunitaria e nazionale), pur tutelando il libero accesso all’informazione ambientale, riconosce che dello stesso non può farsi un utilizzo contrario alla sua ratio, allo scopo – ad esempio – di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri, il c.d. “know how”[1].

La Convenzione di Aarhus[2] – sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale – attribuisce al pubblico (individui e associazioni che li rappresentano) il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare nelle decisioni in materia ambientale, così come ad avere diritto di ricorso se questi diritti non vengono rispettati.

L’Italia ha adottato in particolare, in attuazione della direttiva 2003/4/CE[3], il D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195[4], il quale – conformemente alla Convezione appena citata – all’art. 2, lett. a) definisce «informazione ambientale» “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell’ambiente […], (quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo etc);

2) fattori […] (quali l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti etc), che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);

3) […] ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici […];

6) lo stato della salute e della sicurezza umana […]”.

Particolarmente rilevante è quanto definito all’art. 3, in quanto – contrariamente alla regola generale – in tal caso, “1. L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse[5].

Vi sono casi in cui, tuttavia, il diritto di accesso può essere escluso, con il solo limite riguardante le informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Sono i casi definiti all’art. 5 che contempla il diniego anche quando (comma 2) “la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio:

[…]

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale […]”.

Inoltre, proprio nei casi qui di interesse (lett. d) ed e)), il comma 5 prevede che “l’autorità pubblica [possa disporre] un accesso parziale[6], a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2”.

Ciò a cui il nostro ordinamento riconosce tutela, dunque, è ciò che sempre più spesso rappresenta la vera ricchezza di un’impresa, ossia l’insieme di conoscenze ed esperienza, abilità operative, di carattere tecnologico, commerciale o strategico, sviluppati negli anni: meglio conosciuto come “know-how”.

Master HSE Manager, Responsabili Ambientali

L’importanza di questo patrimonio aziendale, come anticipato, in Italia è riconosciuta e tutelata attraverso il D.L.vo 30/2005[7], il Codice della proprietà industriale.

In particolare, l’art. 98 definisce l’oggetto della tutela come segue:

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete […]”.

Dai requisiti qui innanzi appena esposti, si può agevolmente ricavare anche che il “know-how” aziendale è meritevole di tutela quando le informazioni di cui si compone siano bene indentificate nel loro contenuto.

Aspetto quest’ultimo spesso valutato in sede giudiziale nella quale si tende generalmente a respingere le istanze di tutela per carenza di una concreta individuazione del “know-how” di cui si chiede la protezione[8].

 

[1] Cons. St., Sez. V, 7/1/2020, n. 64.

[2] Decisione 2005/370/CE.

[3] Sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

[4] Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

[5] Conf. art. 3, D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

[6] Conf. TAR Veneto – Sez. III, 1335 del 17 dicembre 2015.

[7] Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

[8] Cassazione Penale, Sez. V, 4 giugno 2020 (ud. 11 febbraio 2020), n. 16975.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata