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Acque destinate al consumo umano, prime osservazioni al D.L.vo 18/2023
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Acqua
Premessa Entra in vigore oggi, 21 marzo 2023, il D.L.vo 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. L’emanazione del D.L.vo 18/2023 è stata prevista dalla Legge di Delegazione europea 2021 (L. 4 agosto 2022, n. 127), il cui art. 21 indica i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della Dir. (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La Dir. (UE) 2020/2184 Quest’ultima, in vigore dal 12 gennaio 2021 con obbligo di recepimento negli Stati membri entro il 12 gennaio 2023, è stata emanata allo scopo di introdurre nuove norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “la salubrità e la pulizia”, cercando inoltre di introdurre i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture, oltre a migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano ed a introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell’acqua. A far data dal 12 gennaio 2023, la Dir. (UE) 2020/2184 ha abrogato la Dir (CE) 98/83.
Il D.L.vo 18/2023 Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023 ed è in vigore da oggi 21 marzo 2023, data da cui decorre l’abrogazione del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 31 che attuava la passata Dir. (CE) 98/83. Gli obiettivi del decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano (art. 1).
Le definizioni Il provvedimento in commento introduce alcune importanti definizioni, segnatamente all’art. 2. Innanzitutto, chiarisce che per “acque destinate al consumo umano” si devono intendere tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente, nonché tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato (lett. a). La “casa o chiosco dell’acqua” è un’unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco (lett. f). Si segnala poi la distinzione tra “gestore idro-potabile” (il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all’articolo 74, comma 1, lettera r, del D.L.vo 152/06, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori) ed il “gestore della distribuzione idrica interna” (il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua). Importante anche la differenza tra “punto di consegna” (il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale -sistema di distribuzione interna- ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi -contatore-. La responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata) e “punto di utenza” o “punto d’uso” (il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto). Siccome il decreto manifesta un approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, non si può non citare la definizione di “rischio”: una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile (lett. ff).
Applicazione, esenzioni ed obblighi generali Pur se di ampio respiro, il Decreto in commento non si applica alle acque minerali naturali, alle acque considerate medicinali, alle acque provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare la cui qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, nonché alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile (art. 3). Il D.L.vo 18/2023 prevede, poi, una serie di obblighi generali (art. 4) ed altri obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio (art. 6). Infatti, premesso che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, esse non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, nonché soddisfare i requisiti minimi stabiliti dagli allegati tecnici ed essere conformi ai valori per i vari parametri di riferimento. L’aspetto di gran lunga più importante che caratterizza le nuove norme è questo nuovo approccio basato sul rischio: come prevede l’art. 6, esso è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua in conformità al presente decreto, “implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità”. A quest’ultimo proposito, il provvedimento si occupa poi della valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (art. 7), nonché della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8) e della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni (art. 9).
Il ruolo dei gestori In queste ultime disposizioni richiamate, il ruolo del gestore idro-potabile è fortemente valorizzato, in quanto da un lato le competenti Autorità ambientali / sanitarie possono o imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri o consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni (art. 7, c. 12); dall’altro lato, i gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura e, sulla base dei risultati, poi definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate al consumo umano (art. 8, cc. 1 e 3). Anche i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (individuate in allegato), con particolare riferimento ad un set di parametri, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi (art. 9, c. 1).
Il sistema dei controlli Ampio spazio viene dedicato ai controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano: si tratta di un insieme di attività effettuate al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali suddetti (art. 12). I controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza (art. 13). La norma disciplina, poi, come procedere in caso di conformità o non conformità delle acque, tenendo presente che il giudizio di idoneità d’uso sull’acqua destinata al consumo umano spetta all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Vista l’attualità del tema, non si può non segnalare che in circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell’emergenza, ove l’accesso all’acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneità per acque da destinare per la prima volta al consumo umano può essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sulla base di valutazioni dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente. I controlli interni, invece, sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile (art. 14) che si avvale di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui sopra. In conclusione sul punto, un cenno alle deroghe (art. 16), perché la regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fino a un valore massimo ammissibile prestabilito, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo (resta inteso che tali previsioni non si applicano alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano).
Ulteriori disposizioni In merito all’accesso all’acqua (art. 17), si segnala che le regioni e province autonome dovranno adottare tutte le misure necessarie per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati: al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio, con decreto del Ministero della salute sarà istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua (art. 20) per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio. Non solo: ex art. 19, verranno istituiti presso l’I.S.S. il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e il sistema informativo centralizzato denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA). L’art. 23 detta le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del decreto, che si rivolgono per lo più al gestore idro-potabile, al gestore della distribuzione idrica, a chi distribuisce acqua attraverso le case dell’acqua, nonché a chi utilizza acque in un’impresa alimentare. Rammentando che il decreto contestualmente abroga il previgente D.L.vo 31/2001, corredano l’atto i seguenti allegati:
I: Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano;
II: Controllo e monitoraggio
III: Specifiche per l’analisi dei parametri
IV: Informazioni al pubblico
V: Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto
VI: Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idropotabili
VII: Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
VIII: Classi di strutture prioritarie
IX: Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano
Tempistiche
Si delinea di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti previsti dal Decreto:
Termine
Adempimento
Rif. normativo
19 giugno 2023
Istituzione presso l’I.S.S. del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA).
Art. 19, c. 1, a)
17 settembre 2023
Data entro la quale dev’essere adottato il Decreto che istituisce la Commissione di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua.
Art. 20, c. 1
21 marzo 2024
Istituzione presso l’I.S.S. del sistema informativo centralizzato denominato “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)”.
Art. 19, c. 1, b)
21 marzo 2025
Data entro la quale va avviato il programma di controllo di cui al c. 4 (24 mesi dall’entrata in vigore del decreto)
Art. 12, c. 6
12 gennaio 2026
Data a decorrere dalla quale gli operatori economici possono avviare l’iter di autorizzazione di un ReMaF.
Art. 11, c. 5
12 luglio 2027
Effettuazione per la prima volta della valutazione e gestione del rischio di cui al c. 4.
Art. 6, c. 5
12 gennaio 2029
Effettuazione per la prima volta della valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile da parte dei gestori idro-potabili .
Art. 6, c. 6
12 gennaio 2029
Effettuazione per la prima volta della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari da parte dei gestori idrici della distribuzione interna.
Art. 6, c. 8
12 gennaio 2029
Data entro la quale le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano trasmettendole al sistema AnTeA.
Art. 17, c. 3
12 gennaio 2036
Data a decorrere dalla quale possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA.
Categorie
Acque destinate al consumo umano, prime osservazioni al D.L.vo 18/2023
di Miriam Viviana Balossi
Premessa
Entra in vigore oggi, 21 marzo 2023, il D.L.vo 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.
L’emanazione del D.L.vo 18/2023 è stata prevista dalla Legge di Delegazione europea 2021 (L. 4 agosto 2022, n. 127), il cui art. 21 indica i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della Dir. (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La Dir. (UE) 2020/2184
Quest’ultima, in vigore dal 12 gennaio 2021 con obbligo di recepimento negli Stati membri entro il 12 gennaio 2023, è stata emanata allo scopo di introdurre nuove norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “la salubrità e la pulizia”, cercando inoltre di introdurre i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture, oltre a migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano ed a introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell’acqua.
A far data dal 12 gennaio 2023, la Dir. (UE) 2020/2184 ha abrogato la Dir (CE) 98/83.
Il D.L.vo 18/2023
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023 ed è in vigore da oggi 21 marzo 2023, data da cui decorre l’abrogazione del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 31 che attuava la passata Dir. (CE) 98/83.
Gli obiettivi del decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano (art. 1).
Le definizioni
Il provvedimento in commento introduce alcune importanti definizioni, segnatamente all’art. 2.
Innanzitutto, chiarisce che per “acque destinate al consumo umano” si devono intendere tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente, nonché tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato (lett. a).
La “casa o chiosco dell’acqua” è un’unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco (lett. f).
Si segnala poi la distinzione tra “gestore idro-potabile” (il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all’articolo 74, comma 1, lettera r, del D.L.vo 152/06, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori) ed il “gestore della distribuzione idrica interna” (il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua).
Importante anche la differenza tra “punto di consegna” (il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale -sistema di distribuzione interna- ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi -contatore-. La responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata) e “punto di utenza” o “punto d’uso” (il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto).
Siccome il decreto manifesta un approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, non si può non citare la definizione di “rischio”: una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile (lett. ff).
Applicazione, esenzioni ed obblighi generali
Pur se di ampio respiro, il Decreto in commento non si applica alle acque minerali naturali, alle acque considerate medicinali, alle acque provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare la cui qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, nonché alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile (art. 3).
Il D.L.vo 18/2023 prevede, poi, una serie di obblighi generali (art. 4) ed altri obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio (art. 6).
Infatti, premesso che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, esse non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, nonché soddisfare i requisiti minimi stabiliti dagli allegati tecnici ed essere conformi ai valori per i vari parametri di riferimento.
L’aspetto di gran lunga più importante che caratterizza le nuove norme è questo nuovo approccio basato sul rischio: come prevede l’art. 6, esso è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua in conformità al presente decreto, “implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità”.
A quest’ultimo proposito, il provvedimento si occupa poi della valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (art. 7), nonché della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8) e della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni (art. 9).
Il ruolo dei gestori
In queste ultime disposizioni richiamate, il ruolo del gestore idro-potabile è fortemente valorizzato, in quanto da un lato le competenti Autorità ambientali / sanitarie possono o imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri o consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni (art. 7, c. 12); dall’altro lato, i gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura e, sulla base dei risultati, poi definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate al consumo umano (art. 8, cc. 1 e 3).
Anche i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (individuate in allegato), con particolare riferimento ad un set di parametri, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi (art. 9, c. 1).
Il sistema dei controlli
Ampio spazio viene dedicato ai controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano: si tratta di un insieme di attività effettuate al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali suddetti (art. 12).
I controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza (art. 13). La norma disciplina, poi, come procedere in caso di conformità o non conformità delle acque, tenendo presente che il giudizio di idoneità d’uso sull’acqua destinata al consumo umano spetta all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Vista l’attualità del tema, non si può non segnalare che in circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell’emergenza, ove l’accesso all’acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneità per acque da destinare per la prima volta al consumo umano può essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sulla base di valutazioni dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
I controlli interni, invece, sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile (art. 14) che si avvale di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui sopra.
In conclusione sul punto, un cenno alle deroghe (art. 16), perché la regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fino a un valore massimo ammissibile prestabilito, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo (resta inteso che tali previsioni non si applicano alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano).
Ulteriori disposizioni
In merito all’accesso all’acqua (art. 17), si segnala che le regioni e province autonome dovranno adottare tutte le misure necessarie per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati: al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi.
Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio, con decreto del Ministero della salute sarà istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua (art. 20) per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio. Non solo: ex art. 19, verranno istituiti presso l’I.S.S. il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e il sistema informativo centralizzato denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA).
L’art. 23 detta le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del decreto, che si rivolgono per lo più al gestore idro-potabile, al gestore della distribuzione idrica, a chi distribuisce acqua attraverso le case dell’acqua, nonché a chi utilizza acque in un’impresa alimentare.
Rammentando che il decreto contestualmente abroga il previgente D.L.vo 31/2001, corredano l’atto i seguenti allegati:
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