Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Adozione ed efficace attuazione del Modello 231 idoneo a garantire l’esclusione della responsabilità da reato dell’ente
di Sara Mastrapasqua
Categoria: Ecoreati
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. II, sent. 25 gennaio 2024, n. 1070, dep. 22 aprile 2024) ha escluso la responsabilità dell’ente in relazione al delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001 commesso da alcuni esponenti della società in questione per aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione del reato presupposto contestato.
Il Tribunale di Milano ha preso in esame la configurazione del modello 231 adottato dalla società, soffermandosi, in particolare, sui requisiti essenziali che lo devono comporre.
Anzitutto, la sentenza prende atto che “la prassi applicativa fa registrare una diffusa tendenza a suddividere il Modello in una Parte Generale e in una Parte speciale: la prima rivolta ad individuare la fisionomia strutturale del Modello e la seconda indirizzata sia ad individuare le attività maggiormente esposte al rischio reato sia a formalizzare il contenuto delle cautele volte a prevenire il rischio reato attraverso singoli protocollo operativi richiamati dalla Parte speciale del modello”.
La Parte Generale del Modello descrive “la configurazione giuridica societaria e i correlati organi di amministrazione e di controllo che la compongono, dando atto di eventuali modificazioni intercorse nel tempo” e contiene al suo interno i seguenti elementi: a) il codice etico, il quale costituisce la tavola di valori ai quali la società si ispira; b) le linee dell’attività di informazione e di formazione del Modello e dei protocolli di prevenzione; c) le modalità di scoperta delle violazioni del Modello; d) il sistema disciplinare; e) l’istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell’Organismo di Vigilanza.
La Parte Speciale del Modello contempla invece: 1) la descrizione della struttura dei reati presupposto; 2) la mappatura delle attività a rischio reato (risk assessment); 3) i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali delle cautele ravvisate nei protocolli operativi; 4) la rubrica dei protocolli operativi, allegati al Modello stesso, che integrano il volto procedimentale e sostanziale della cautela orientata a ridurre il rischio-reato.
Accanto all’esame dei profili strutturali del modello 231, il Tribunale di Milano ha valorizzato, ai fini della pronuncia assolutoria, le attività svolte in concreto per assicurare l’efficace ed effettiva applicazione del modello.
A tal proposito, la sentenza richiama il concetto di “colpa di organizzazione”, già analiticamente esaminato dalla sentenza della Cassazione sez. VI, n. 23401/2022 sul noto caso “Impregilo”, e la conseguente esigenza di considerare anche il c.d. “comportamento alternativo lecito”, ricordando che il giudice “è chiamato ad una valutazione del modello in concreto, non solo in astratto. Tale controllo, tuttavia, è sempre limitato alla verifica dell’idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi (…)”.
Accertata l’idoneità e l’adeguatezza del modello 231 adottato dalla società a prevenire reati di falso in bilancio, il Tribunale di Milano ha constatato l’elusione fraudolenta del Modello, confermata dalle deposizioni testimoniali, attraverso il fenomeno del c.d. management override, ossia “uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo e, in presenza del quale, qualsiasi Modello seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori come quelli sopra descritti”.
Infine, il Tribunale di Milano ha preso atto di come la frode sia emersa solo a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il sistema di whistleblowing, richiamato nel Codice di comportamento della società e facente parte integrante del Modello, valorizzando così un ulteriore presidio volto a garantire ancora una volta l’efficace attuazione del modello 231.
Categorie
Adozione ed efficace attuazione del Modello 231 idoneo a garantire l’esclusione della responsabilità da reato dell’ente
di Sara Mastrapasqua
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. II, sent. 25 gennaio 2024, n. 1070, dep. 22 aprile 2024) ha escluso la responsabilità dell’ente in relazione al delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001 commesso da alcuni esponenti della società in questione per aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione del reato presupposto contestato.
Il Tribunale di Milano ha preso in esame la configurazione del modello 231 adottato dalla società, soffermandosi, in particolare, sui requisiti essenziali che lo devono comporre.
Anzitutto, la sentenza prende atto che “la prassi applicativa fa registrare una diffusa tendenza a suddividere il Modello in una Parte Generale e in una Parte speciale: la prima rivolta ad individuare la fisionomia strutturale del Modello e la seconda indirizzata sia ad individuare le attività maggiormente esposte al rischio reato sia a formalizzare il contenuto delle cautele volte a prevenire il rischio reato attraverso singoli protocollo operativi richiamati dalla Parte speciale del modello”.
La Parte Generale del Modello descrive “la configurazione giuridica societaria e i correlati organi di amministrazione e di controllo che la compongono, dando atto di eventuali modificazioni intercorse nel tempo” e contiene al suo interno i seguenti elementi: a) il codice etico, il quale costituisce la tavola di valori ai quali la società si ispira; b) le linee dell’attività di informazione e di formazione del Modello e dei protocolli di prevenzione; c) le modalità di scoperta delle violazioni del Modello; d) il sistema disciplinare; e) l’istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell’Organismo di Vigilanza.
La Parte Speciale del Modello contempla invece: 1) la descrizione della struttura dei reati presupposto; 2) la mappatura delle attività a rischio reato (risk assessment); 3) i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali delle cautele ravvisate nei protocolli operativi; 4) la rubrica dei protocolli operativi, allegati al Modello stesso, che integrano il volto procedimentale e sostanziale della cautela orientata a ridurre il rischio-reato.
Accanto all’esame dei profili strutturali del modello 231, il Tribunale di Milano ha valorizzato, ai fini della pronuncia assolutoria, le attività svolte in concreto per assicurare l’efficace ed effettiva applicazione del modello.
A tal proposito, la sentenza richiama il concetto di “colpa di organizzazione”, già analiticamente esaminato dalla sentenza della Cassazione sez. VI, n. 23401/2022 sul noto caso “Impregilo”, e la conseguente esigenza di considerare anche il c.d. “comportamento alternativo lecito”, ricordando che il giudice “è chiamato ad una valutazione del modello in concreto, non solo in astratto. Tale controllo, tuttavia, è sempre limitato alla verifica dell’idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi (…)”.
Accertata l’idoneità e l’adeguatezza del modello 231 adottato dalla società a prevenire reati di falso in bilancio, il Tribunale di Milano ha constatato l’elusione fraudolenta del Modello, confermata dalle deposizioni testimoniali, attraverso il fenomeno del c.d. management override, ossia “uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo e, in presenza del quale, qualsiasi Modello seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori come quelli sopra descritti”.
Infine, il Tribunale di Milano ha preso atto di come la frode sia emersa solo a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il sistema di whistleblowing, richiamato nel Codice di comportamento della società e facente parte integrante del Modello, valorizzando così un ulteriore presidio volto a garantire ancora una volta l’efficace attuazione del modello 231.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata