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Stefano Maglia

Consulente ADR: esenzioni anche per lo speditore?

di Stefano Maglia, Alessandra Corru'

Categoria: Rifiuti

Il 21 dicembre 2022 è stata pubblicata la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

In particolare, è stato chiarito che:

“Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR). A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione. […] Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

 

Dopo un’attenta lettura della Nota, gli scriventi hanno convenuto che le argomentazioni utilizzate dal Ministero non sembrano compatibili con le disposizioni vigenti in materia di ADR, per le motivazioni che si riportano di seguito.

L’ADR prevede nomina per lo speditore dal 2019 con deroga sino al 31.12.2022, e su questo non ci sono dubbi.

Nel § 1.8.3.2 l’ADR prevede che le autorità competenti possano prevede disposizioni di esenzione, di seguito il paragrafo, in due diverse condizioni “a” e “b”:

“Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

(a) Le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definititi a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e .35, ovvero

(b) Che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Caso “(a)”

In caso di attività sotto alle soglie di esenzione 1.1.3.6 e in cui si siano espresse le autorità competenti.

Cerchiamo questa espressione in Italia e la troviamo nel D.L.vo 40/2000, art. 3, comma 6, lettera a), che si esprime per trasportatori, caricatori e scaricatori. Lo speditore non è citato.

 

Caso “(b)”

In caso di attività limitate sotto il profilo quali/quantitativo, in cui si siano espresse le autorità competenti e nel caso di “trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico”, qui è già lo stesso ADR che non cita lo speditore (non a caso, il gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose WP.15 sta discutendo sulla revisione ed integrazione dell’ADR 2025 in tal senso).

Cerchiamo, ad ogni modo, l’espressione dell’autorità italiana e la troviamo nel DM 4 luglio 2000.

Il Decreto, all’art. 1, comma 1, esplicita di applicarsi ai soggetti che effettuano trasporto o operazioni di carico e, anche in questo caso, non è citato lo speditore.

 

Infine è bene ricordare che l’ADR è meticoloso nell’identificazione dei sette operatori coinvolti e abbia dimostrato più volte di citare o omettere espressamente un operatore quando, a quest’ultimo, chiede o non chiede determinate attività.

Per completezza si fa notare che la stessa Circolare 14 novembre 2000, n. A26, chiarisce i casi che sono già ricompresi nelle condizioni di esenzione da nomina, ossia:

– art. 3, comma 6, del D.L.vo 40/2000 per i trasporti in esenzione 1.1.3.6 (per il punto A del § 1.8.3.2 a dell’ADR, non incluso lo speditore);

– DM 4 luglio 2000 per le attività occasionali limitate a livello quali/quantitativo (per il punto B del § 1.8.3.2 dell’ADR, non incluso lo speditore). Nell’ambito di applicazione di questi casi, sicuramente i trasporti 1.1.3.6 non comportano nomina del consulente e la circolare esplicita che non concorrono al calcolo del rispetto della soglia quali/quantitativa prevista dal DM del 2000 (massimo 180 ton annue, 24 operazioni anno e tre operazioni mese).

 

Tutto quanto premesso, in sostanza, non si comprende a quale titolo la Nota in esame estenda le suddette esenzioni dalla nomina del consulente ADR anche ad altri operatori (quali giustappunto gli speditori) non esplicitamente citati dalla normativa.

Tutti gli esperti del settore ADR manifestano dunque perplessità in merito alle conclusioni della Nota che non esplicita quale sia la solida base giuridica su cui si fondi ove, in particolare, si afferma che: “Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni di applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Occorre peraltro rilevare che il documento in discorso non solo non ha alcun valore giuridico cogente e vincolante, avendo carattere esclusivamente interpretativo, ma contraddice espressamente il dettato normativo richiamato da una norma di rango superiore quale una Direttiva europea.

Per quanto sopra espresso, per chiarire l’aspetto, sarebbe necessario che venga emanato al più presto un decreto che chiarisca la posizione di tutti gli operatori ADR rispetto all’obbligo di nomina del Consulente e definisca, lì dove possibile, le condizioni di esenzione attuabili in Italia alla luce dei disposti dell’ADR vigente.

In altre parole, pur essendo “ragionevole” pensare che la figura dello speditore entro i limiti di esenzione disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, così come disposto dalla Nota ministeriale, sia esente da nomina del Consulente, è un rischio che l’azienda corre e ne deve essere consapevole. In caso di controllo o, peggio, di incidente che coinvolga la merce, non si avrebbero le necessarie giustificazioni legali per sostenere la posizione.

In conclusione, salvo ulteriori sviluppi del tema, alla luce dell’attuale assetto normativo, si consiglia di nominare il Consulente ADR anche alle imprese che effettuano spedizioni entro i limiti di esenzione parziale 1.1.3.6 o totale 3.4 o entro i limiti quali/quantitativi di cui al decreto ministeriale del 2000.

 

Piacenza, 27 dicembre 2022

 

 

 

 

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