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La pubblicazione il 20 settembre in Gazzetta Ufficiale del Decreto del 7 agosto 2023, relativo alla Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, è sicuramente un aspetto positivo ed apprezzabile. Viene posto, infatti, un punto fermo e aggiornato su una situazione confusa e pericolosa che ha visto le aziende esporsi a rischi o ad inutili spese a causa del vuoto normativo che si registrava sul tema.
Tutti noi addetti ai lavori abbiamo vissuto la concitazione e le ansie che si sono generate a fine anno con l’approssimarsi della scadenza, il 31 dicembre 2022, della norma transitoria che permetteva allo “speditore” di non nominare così come era stato sino alla pubblicazione dell’ADR 2019. Non ha fatto certo piacere dover segnalare, all’epoca, esigenza di nomina anche in contesti di oggettiva “minima” attività ADR, vedere le aziende rinunciare alla conformità alle prescrizioni applicabili scegliendo di non nominare nonostante l’obbligo della cosa, osservare colleghi avvalersi ancora di cavilli normativi evidentemente in contraddizione con il testo dell’ADR 2023 per giustificare situazione di non nomina del consulente.
Con il testo del DM 7 agosto 2023, si dà un colpo di spugna al passato e si rivalutano i contesti aziendali alla luce delle nuove disposizioni, si eliminano vecchie procedure farraginose e si aggiornano gli aspetti tecnici della norma ai disposti dell’ADR vigente.
Vale la pena dunque sottolineare come il nuovo Decreto finalmente riordini, completi, aggiorni e chiarisca le condizioni di esenzione da nomina del consulente, ma merita approfondire alcune delicate considerazioni. L’applicazione delle condizioni di esenzione illustrate nel Decreto sono, come è giusto che sia, subordinate ad un puntuale processo di classificazione ADR, verifica delle modalità organizzative e rendicontazione delle condizioni di imballaggio e trasporto. Processo che le organizzazioni dovranno realizzare opportunamente supportate da esperti della materia.
E’ importante notare che il Decreto ribadisce a chiare lettere come, indipendentemente dalla nomina, rimangono in capo al Legale Rappresentante, e non potrebbe essere altrimenti, le responsabilità inerenti a :
– assicurare che tutte le prescrizioni dell’ADR vengano comunque applicate (art.7); – garantire la “costante” formazione inerente l’ADR e documentare la cosa (art.7); – redigere la eventuale Relazione di Incidente dichiarando, in fase di redazione e inoltro all’autorità competente, le condizioni di esenzione che hanno permesso la non nomina del consulente (art.8).
Quindi appare piuttosto evidente che, nell’intenzione del legislatore, ci sia il riordino della materia ma anche la consapevolezza che le organizzazioni debbano applicare l’ADR in modo competente, indipendentemente dalla assunzione di responsabilità prevista con la nomina del Consulente. In altre parole, consulente nominato o no, l’ADR deve essere conosciuto, per quanto necessario all’organizzazione, il personale deve essere formato e la norma deve essere applicata in modo corretta e puntuale. I processi aziendali inerenti le merci ADR devono essere dunque noti, verificati e aggiornati in occasione degli aggiornamenti biennali e ogni qualvolta le norme di settore lo richiedano.
Infine, bisogna notare che il Decreto cita tra i considerati l’accordo multilaterale M351, cosa necessaria per superare il gap rispetto allo “speditore” nel paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR 2023, paragrafo chiave per l’elaborazione delle condizioni di esenzione. Giusto grazie all’M351 è possibile includere questo fondamentale operatore tra quelli che possono applicare le condizioni di esenzione da nomina e il legislatore non avrebbe potuto esprimersi in tal senso se l’accordo non fosse stato firmato anche dall’Italia.
Va da sé che il Decreto 7 agosto 2023 è dunque subordinato alla scadenza dell’accordo M351, prevista per il 31/12/2024 e la cosa sarà superata dalla modifica al § 1.8.3.2 già in previsione nell’ADR 2025. Per essere precisi, dunque, nei giorni che intercorreranno tra il 31.12.2024 e la pubblicazione del futuro Decreto di recepimento dell’ADR 2025, il DM 7 agosto 2023, in teoria, non avrà applicabilità per lo speditore. Ma vedremo come affrontare anche questo aspetto.
Al momento godiamoci il nuovo strumento di lavoro e cerchiamo di essere ben formati sul testo per poterlo applicare nel miglior modo possibile nell’ambito delle organizzazioni in cui operiamo o per le quali forniamo assistenza o consulenza su tema.
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ADR: regolamentati casi di esenzione dalla nomina
di Emanuela De Blasi
La pubblicazione il 20 settembre in Gazzetta Ufficiale del Decreto del 7 agosto 2023, relativo alla Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, è sicuramente un aspetto positivo ed apprezzabile. Viene posto, infatti, un punto fermo e aggiornato su una situazione confusa e pericolosa che ha visto le aziende esporsi a rischi o ad inutili spese a causa del vuoto normativo che si registrava sul tema.
Tutti noi addetti ai lavori abbiamo vissuto la concitazione e le ansie che si sono generate a fine anno con l’approssimarsi della scadenza, il 31 dicembre 2022, della norma transitoria che permetteva allo “speditore” di non nominare così come era stato sino alla pubblicazione dell’ADR 2019. Non ha fatto certo piacere dover segnalare, all’epoca, esigenza di nomina anche in contesti di oggettiva “minima” attività ADR, vedere le aziende rinunciare alla conformità alle prescrizioni applicabili scegliendo di non nominare nonostante l’obbligo della cosa, osservare colleghi avvalersi ancora di cavilli normativi evidentemente in contraddizione con il testo dell’ADR 2023 per giustificare situazione di non nomina del consulente.
Con il testo del DM 7 agosto 2023, si dà un colpo di spugna al passato e si rivalutano i contesti aziendali alla luce delle nuove disposizioni, si eliminano vecchie procedure farraginose e si aggiornano gli aspetti tecnici della norma ai disposti dell’ADR vigente.
Vale la pena dunque sottolineare come il nuovo Decreto finalmente riordini, completi, aggiorni e chiarisca le condizioni di esenzione da nomina del consulente, ma merita approfondire alcune delicate considerazioni.
L’applicazione delle condizioni di esenzione illustrate nel Decreto sono, come è giusto che sia, subordinate ad un puntuale processo di classificazione ADR, verifica delle modalità organizzative e rendicontazione delle condizioni di imballaggio e trasporto. Processo che le organizzazioni dovranno realizzare opportunamente supportate da esperti della materia.
E’ importante notare che il Decreto ribadisce a chiare lettere come, indipendentemente dalla nomina, rimangono in capo al Legale Rappresentante, e non potrebbe essere altrimenti, le responsabilità inerenti a :
– assicurare che tutte le prescrizioni dell’ADR vengano comunque applicate (art.7);
– garantire la “costante” formazione inerente l’ADR e documentare la cosa (art.7);
– redigere la eventuale Relazione di Incidente dichiarando, in fase di redazione e inoltro all’autorità competente, le condizioni di esenzione che hanno permesso la non nomina del consulente (art.8).
Quindi appare piuttosto evidente che, nell’intenzione del legislatore, ci sia il riordino della materia ma anche la consapevolezza che le organizzazioni debbano applicare l’ADR in modo competente, indipendentemente dalla assunzione di responsabilità prevista con la nomina del Consulente.
In altre parole, consulente nominato o no, l’ADR deve essere conosciuto, per quanto necessario all’organizzazione, il personale deve essere formato e la norma deve essere applicata in modo corretta e puntuale. I processi aziendali inerenti le merci ADR devono essere dunque noti, verificati e aggiornati in occasione degli aggiornamenti biennali e ogni qualvolta le norme di settore lo richiedano.
Infine, bisogna notare che il Decreto cita tra i considerati l’accordo multilaterale M351, cosa necessaria per superare il gap rispetto allo “speditore” nel paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR 2023, paragrafo chiave per l’elaborazione delle condizioni di esenzione. Giusto grazie all’M351 è possibile includere questo fondamentale operatore tra quelli che possono applicare le condizioni di esenzione da nomina e il legislatore non avrebbe potuto esprimersi in tal senso se l’accordo non fosse stato firmato anche dall’Italia.
Va da sé che il Decreto 7 agosto 2023 è dunque subordinato alla scadenza dell’accordo M351, prevista per il 31/12/2024 e la cosa sarà superata dalla modifica al § 1.8.3.2 già in previsione nell’ADR 2025.
Per essere precisi, dunque, nei giorni che intercorreranno tra il 31.12.2024 e la pubblicazione del futuro Decreto di recepimento dell’ADR 2025, il DM 7 agosto 2023, in teoria, non avrà applicabilità per lo speditore. Ma vedremo come affrontare anche questo aspetto.
Al momento godiamoci il nuovo strumento di lavoro e cerchiamo di essere ben formati sul testo per poterlo applicare nel miglior modo possibile nell’ambito delle organizzazioni in cui operiamo o per le quali forniamo assistenza o consulenza su tema.
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