Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Ai sensi del D.L.vo 152/06 oggi vigente, è possibile affidare la gestione del deposito temporaneo di rifiuti ad un soggetto terzo?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il deposito temporaneo è una fase precedente la gestione dei rifiuti e che, come tale, non necessita di autorizzazione.

Detto istituto giuridico ha subìto significative modifiche normative a far data dall’entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152: infatti, in una prima fase (dal 29 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 – data di entrata in vigore del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4), era normativamente prevista la possibilità di un deposito temporaneo cd. “conto terzi”. In altre parole, il produttore dei rifiuti poteva affidare la gestione del suo deposito temporaneo ad un altro soggetto, sempre che fosse già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Infatti, l’art. 208, c. 17 disponeva che “la medesima esclusione [assenza di autorizzazione per il deposito temporaneo] opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3”. Nello stesso senso, l’art. 210, c. 5 prevedeva che “la medesima esclusione [assenza di autorizzazione per il deposito temporaneo] opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3”.

Tali disposizioni, però, generavano due ordine di problemi:

– poiché le sopraccitate norme non specificavano di quale autorizzazione si trattasse, a parere di chi scrive si riteneva che non fosse sufficiente una mera autorizzazione interna tra produttore dei rifiuti e soggetto preposto al deposito temporaneo conto terzi, ma che tale soggetto dovesse essere autorizzato secondo le modalità canoniche della gestione dei rifiuti;

– in secondo luogo, gli artt. 208 e 210 prevedevano che il conferimento di rifiuti dal produttore al soggetto affidatario del deposito temporaneo costituisse adempimento agli obblighi di cui all’art. 188, c. 3, che elencava le ipotesi in cui era esclusa la responsabilità produttore. Ciò significava, quindi, che qualora il produttore dei rifiuti avesse affidato ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti tout court il deposito temporaneo da lui prodotti, era su quest’ultimo soggetto che ricadeva la responsabilità per eventuali irregolarità nella gestione dei rifiuti in deposito temporaneo, salva la corresponsabilità del produttore ai sensi dell’art. 178, c. 3.

Successivamente, però, l’art. 2, c. 29-ter e 29-quater, D.L.vo 4/08 ha modificato i sopraccitati artt. 208 e 210 espungendo proprio le parti di cui sopra, sicché è venuta meno la possibilità dell’affidamento del deposito temporaneo ad un terzo autorizzato.

Ad opera dell’art. 10 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, è stato nuovamente modificato l’istituto del deposito temporaneo, introducendo alcune novità (POPs e limite quantitativo).

Ad oggi, quindi, l’art. 183, c. 1, lett. bb), ha cura di definire il deposito temporaneo come quel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a una serie di condizioni: la norma, dunque, non impone che detto raggruppamento debba essere effettuato proprio dal produttore dei rifiuti, anche se nella maggioranza dei casi si verifica così, soprattutto per motivi di utilità pratica e di tempistica. In altri casi, invece, come potrebbe essere il presente, i tempi e la realtà oggettiva richiedono che la gestione dei rifiuti avvenga diversamente, ad esempio tramite un’azienda di global service che agisce in forza di un contratto. A ciò si aggiunga che se l’azienda opera interamente all’interno del perimetro aziendale della committente, effettuando una mera movimentazione di rifiuti che, ex art. 193, c.9, D.L.vo 152/06, non è da considerarsi trasporto.

Resta inteso che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti, pur se collocati in deposito temporaneo, permane in capo al produttore degli stessi.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata