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AIA e garanzie finanziarie: il nuovo D.M. 141/2016
di Leonardo Benedusi
Categoria: AIA
Il DM n. 141 del 26.5.2016 va a completare il quadro normativo/prescrittivo riguardante la relazione di riferimento introdotta nella disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale profondamente modificata dal D.Lgs. 46/14 emanato in attuazione della direttiva 2010/75/UE. Per meglio inquadrare il campo di applicazione del nuovo decreto va ricordato che la relazione di riferimento, così come definita dall’art. 5 del D.Lgs. 152/06, rappresenta un documento che fornisce informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di confrontare lo stato all’atto dell’elaborazione della relazione ed al futuro momento della cessazione dell’attività. Le modalità per la redazione della relazione di rifermento sono state emanate con le linee guida di cui al DM 272 del 13.11.2014, che hanno seguito quelle comunitarie contenute nella comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/01 pubblicate il 6.5.2014. Per comprendere l’importanza del DM 141/2016, si deve considerare che l’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 prevede che l’autorità competente stabilisca prescrizioni affinché il gestore, una volta cessata la propria attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione e, soprattutto affinché il gestore stesso adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato qualora risulti che l’installazione abbia provocato un inquinamento significativo con tali sostanze rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento. Tali misure potranno trovare attuazione solo tramite la garanzia finanziaria prevista dal comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, che, pur prescrivendo che la garanzia venga prestata entro un anno dal rilascio dell’AIA, rimandava ad uno specifico decreto per la determinazione dell’importo della garanzia in questione. Il DM 141/2016, quindi, completa il quadro normativo in materia, stabilendo i criteri per la quantificazione degli importi da garantire. Il DM 141/2016 non si applica alle installazioni per le quali non è necessario presentare la relazione di riferimento né alle installazioni per attività di gestione rifiuti per le quali le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 coprono già l’obbligo delle garanzie da prestare ex comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, così come le garanzie previste da quest’ultimo articolo sono sospese nei casi di garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 242 del decreto per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza; in tali casi, qualora risultino, comunque, pertinenti le garanzie previste dall’art. 29-sexies, queste saranno richieste contestualmente allo svincolo ex art. 248 delle garanzie prestate ai sensi del titolo V della parte quota del D.Lgs. 152/06. L’art. 6 DM 141/2016 prevede che le garanzie finanziarie siano prestate entro un anno dalla validazione della relazione di riferimento da parte dell’autorità competente, e che dovranno essere prestate fino dodici anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; tempi minori sono previsti solo nel caso in cui l’AIA, per espressa richiesta del gestore, preveda una scadenza anticipata o in casi specifici che, comunque, garantiscano sufficienti coperture temporali. L’art. 7 del DM 141/2016, stabilisce, invece, le modalità per lo svincolo, l’estensione e l’escussione delle garanzie prestate che, si ricorda, sono computate con le modalità definite dall’allegato A al decreto stesso. Il criterio di calcolo è basato, come sostanzialmente tutta la normativa in tema di AIA, sulla massima capacità produttiva, condizione rispetto alla quale si devono valutare i quantitativi di sostanze pericolose pertinenti classificate in base alla rispettiva indicazione di pericolo di cui al Reg. (CE) 1272/2008. La determinazione dell’importo della garanzia da prestare, quindi, è rappresentato da una sommatoria dei massimi quantitativi di sostanze pericolose pertinenti, ciascuno dei quali va moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’indicazione di pericolo. Sono, in ogni caso, previsti importi minimi definiti in base alle attività condotte nell’installazione e possibili riduzioni per installazioni aventi una vita residua inferiore a 50 anni nonché sistemi premianti per le imprese registrate EMAS od in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
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AIA e garanzie finanziarie: il nuovo D.M. 141/2016
di Leonardo Benedusi
Il DM n. 141 del 26.5.2016 va a completare il quadro normativo/prescrittivo riguardante la relazione di riferimento introdotta nella disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale profondamente modificata dal D.Lgs. 46/14 emanato in attuazione della direttiva 2010/75/UE. Per meglio inquadrare il campo di applicazione del nuovo decreto va ricordato che la relazione di riferimento, così come definita dall’art. 5 del D.Lgs. 152/06, rappresenta un documento che fornisce informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di confrontare lo stato all’atto dell’elaborazione della relazione ed al futuro momento della cessazione dell’attività. Le modalità per la redazione della relazione di rifermento sono state emanate con le linee guida di cui al DM 272 del 13.11.2014, che hanno seguito quelle comunitarie contenute nella comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/01 pubblicate il 6.5.2014.
Per comprendere l’importanza del DM 141/2016, si deve considerare che l’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 prevede che l’autorità competente stabilisca prescrizioni affinché il gestore, una volta cessata la propria attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione e, soprattutto affinché il gestore stesso adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato qualora risulti che l’installazione abbia provocato un inquinamento significativo con tali sostanze rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento. Tali misure potranno trovare attuazione solo tramite la garanzia finanziaria prevista dal comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, che, pur prescrivendo che la garanzia venga prestata entro un anno dal rilascio dell’AIA, rimandava ad uno specifico decreto per la determinazione dell’importo della garanzia in questione. Il DM 141/2016, quindi, completa il quadro normativo in materia, stabilendo i criteri per la quantificazione degli importi da garantire.
Il DM 141/2016 non si applica alle installazioni per le quali non è necessario presentare la relazione di riferimento né alle installazioni per attività di gestione rifiuti per le quali le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 coprono già l’obbligo delle garanzie da prestare ex comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, così come le garanzie previste da quest’ultimo articolo sono sospese nei casi di garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 242 del decreto per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza; in tali casi, qualora risultino, comunque, pertinenti le garanzie previste dall’art. 29-sexies, queste saranno richieste contestualmente allo svincolo ex art. 248 delle garanzie prestate ai sensi del titolo V della parte quota del D.Lgs. 152/06.
L’art. 6 DM 141/2016 prevede che le garanzie finanziarie siano prestate entro un anno dalla validazione della relazione di riferimento da parte dell’autorità competente, e che dovranno essere prestate fino dodici anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; tempi minori sono previsti solo nel caso in cui l’AIA, per espressa richiesta del gestore, preveda una scadenza anticipata o in casi specifici che, comunque, garantiscano sufficienti coperture temporali.
L’art. 7 del DM 141/2016, stabilisce, invece, le modalità per lo svincolo, l’estensione e l’escussione delle garanzie prestate che, si ricorda, sono computate con le modalità definite dall’allegato A al decreto stesso. Il criterio di calcolo è basato, come sostanzialmente tutta la normativa in tema di AIA, sulla massima capacità produttiva, condizione rispetto alla quale si devono valutare i quantitativi di sostanze pericolose pertinenti classificate in base alla rispettiva indicazione di pericolo di cui al Reg. (CE) 1272/2008. La determinazione dell’importo della garanzia da prestare, quindi, è rappresentato da una sommatoria dei massimi quantitativi di sostanze pericolose pertinenti, ciascuno dei quali va moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’indicazione di pericolo. Sono, in ogni caso, previsti importi minimi definiti in base alle attività condotte nell’installazione e possibili riduzioni per installazioni aventi una vita residua inferiore a 50 anni nonché sistemi premianti per le imprese registrate EMAS od in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
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