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AIA, relazione di riferimento: finalmente vigente l’atteso decreto

di Chiara Zorzino

Categoria: AIA

Dal 10 settembre è in vigore il DM 15 aprile 2019, n. 95, che definisce le modalità di redazione della relazione di riferimento prevista dal D. L. vo n. 46/2014.

Ma cos’è la relazione di riferimento?

L’art. 5, c.1, lettera v-bis) del D. L. vo n. 152/06 ne reca la seguente definizione: “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;”.

Ci sono voluti circa cinque anni, ma alla fine si può dire che abbiamo un regolamento nazionale[1] sulle modalità di redazione della relazione di riferimento. Era infatti atteso dal 2014, anno di recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva europea 2010/75/UE, cd. “IED” – Industrial Emission Directive, a mezzo del D.L. vo n. 46/2014, che aveva introdotto, tra gli altri, la lettera v-bis) al comma 1 dell’art. 5 del D. L. vo n. 152/06 contenente la definizione di “relazione di riferimento” e il comma 9-sexies dell’art. 29-sexies.

 

air-pollution

 

Nella definizione introdotta con la lettera v-bis) si disponeva che in fase di redazione della relazione di riferimento si sarebbe dovuto tenere conto di linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”; tali orientamenti europei arrivarono neanche due mesi postumi la pubblicazione della novella con la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata il 6 maggio 2014 sulla GUUE. Il secondo emendamento sopracitato (l’introduzione del comma 9-sexies all’art. 29-sexies) invece, sanciva la successiva emanazione da parte del MATTM di uno o più decreti al fine di definire le modalità di redazione della relazione di riferimento, “con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII”. L’invocato decreto del Ministero dell’Ambiente in realtà fu emanato già nel novembre di quell’anno con il DM n. 272/2014 ma mai pubblicato in GU (e pertanto mai entrato in vigore), del quale ne fu poi contestata la legittimità con la sentenza del TAR del Lazio n. 11452 del 20 novembre 2017 il quale ne deliberò l’illegittimità a causa del percorso procedurale non convenzionale seguito per la formazione del regolamento.

Questa primavera il MATTM ha approvato il DM n. 104 del 15 aprile 2019, che tuttavia non è mai stato pubblicato in GU.

Il vuoto normativo è finalmente stato colmato dalla recente pubblicazione in GU[2] del DM n. 95 del 15 aprile 2019 che sostanzialmente ripropone il testo del DM n. 104/2019. Il nuovo decreto n. 95/2019 si discosta dal testo del DM n. 272/2014 per alcuni aspetti che verranno trattati nel prosieguo.

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Innanzitutto l’art. 3 del DM stabilisce l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento contestualmente alla domanda di AIA per:

– gli impianti soggetti ad AIA statale:

  1. a) elencati ai punti 1, 3, 4 e 5 dell’Allegato XII, alla parte seconda del TUA, ovvero:
  • Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
  • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
  • Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate nella tabella dell’Allegato XII;
  • Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’allegato VIII;
  1. b) di cui al punto 2 del medesimo Allegato XII, ove siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale:
  • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;

– gli impianti (installazioni) soggetti ad AIA regionale o provinciale:

  1. a) per le quali sia stata verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, secondo la procedura descritta nell’Allegato 1 al presente DM.

È bene sottolineare che quest’ultimo punto include anche tutte le categorie di impianti di cui all’Allegato VIII, alla parte seconda del TUA, con l’esclusione, sancita dall’art. 1, c. 2 del DM in oggetto, delle installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, di cui alla categoria 1.4-bis.

Nella versione precedente del DM, l’esclusione dal campo di applicazione riguardava invece gli impianti di combustione con potenza termica superiore o uguale a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, per quelli di competenza statale, e quelli di cui all’Allegato VIII per cui la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione avesse dato esito negativo. Il discostamento dalla versione del 2014 del decreto riguarda anche le definizioni, ora sinteticamente trattate nell’art. 2 con i rimandi all’art. 5 c. 1 e all’art. 268 c. 1 lettera l) del TUA, mentre prima oltre a quelle dell’art. 5 venivano date quelle di “aree verdi”, “brownfields” e di “centri di pericolo” (quest’ultima riscontrata, invece, nell’Allegato 2).

Il DM n. 272/2014 inoltre dettava esplicitamente, nell’art. 4 le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento per le sole installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, mentre nessuna tempistica era chiarita per gli impianti soggetti ad AIA regionale o provinciale, disattendendo il disposto della circolare del MATTM del 27 ottobre 2014 (par.5). Sia la circolare del MATTM del 17 giugno 2015 prima, che la Legge n. 167/17 hanno chiarito l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento unitamente alla domanda di AIA.

Il nuovo DM n. 95 del 2019 non dedica più un articolo alle tempistiche, ma si limita a confermare nell’art. 4, l’obbligo di presentazione contestuale della relazione alla domanda di AIA oppure l’obbligo di presentazione di un aggiornamento della relazione, quale parte integrante della nuova domanda, nei casi di modifica sostanziale. Il destinatario della domanda di AIA, congiuntamente alla relazione di riferimento, è sempre l’Autorità competente. Si dispone altresì che qualora all’esito della procedura di verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione di cui all’Allegato 1 al DM, emerga l’insussistenza di tale obbligo, il gestore presenta all’Autorità competente, contestualmente alla domanda di AIA, una relazione sugli esiti della suddetta procedura, integrata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell’Allegato 1.

Come sopra descritto, salvo i casi in cui la redazione (e presentazione) della relazione di riferimento sia obbligatorio, il gestore dell’impianto è tenuto ad attenersi alla procedura di verifica volta a definire, nel suo caso, la consistenza di tale onere. La procedura prende il nome dall’epigrafe dell’Allegato 1: “Procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti”, in cui si richiama il concetto, ex art. 5, c.1, lettera v-bis) T.U.A, di individuazione delle sostanze pericolose “pertinenti”, ossia riconducibili alle attività svolte o da svolgersi nell’installazione soggetta ad AIA, al fine di fornire “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, … necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”.

Sono definite tre fasi dell’iter procedurale: nella prima si valuta la presenza di sostanze pericolose “usate, prodotte o rilasciate” dall’installazione, determinandone la classe di pericolosità, come da Regolamento n. 1272/08, cd. “CLP”. Inoltre, occorre verificare se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi, sempre in base al Reg. CLP. Se la verifica dà esito positivo si procede alla seconda fase della procedura, in cui si valuta l’eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza indicate nella tabella 1 dell’Allegato 1. In particolare, il gestore determinerà per ogni sostanza pericolosa riscontrata la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla massima capacità produttiva. Qualora il gestore avesse riscontrato più sostanze pericolose pertinenti, le quantità massime delle sostanze aventi medesima classe di pericolosità (es. sostanze “cancerogene o mutagene (accertate o sospette)” oppure “sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente”, etc) e presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso, sono da sommare e il valore va confrontato con il valore soglia, sempre di tabella 1. Se dovesse risultare superato anche un solo valore soglia, è necessario procedere alla terza fase per la o le sostanze pericolose che hanno determinato il raggiungimento o il superamento del valore soglia. Quest’ultimo step prevede la valutazione della possibile contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in funzione:

– delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose

– le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell’installazione (con speciale attenzione alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili e alla soggiacenza della falda)

– l’eventuale adozione (già in atto) di misure di gestione delle sostanze pericolose al fine di proteggere il suolo e le acque sotterranee

Se l’esito di tali valutazioni chiarisce la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa ad uso, produzione o rilascio delle sostanze pericolose in esame, il gestore è obbligato ad elaborare la relazione di riferimento. Da notare che il DM prevede, solo per gli impianti soggetti ad obbligo di presentazione e di competenza statale ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. a) e b), alcune disposizioni particolari relative alla pertinenza “obbligata” di alcune sostanze pericolose.

L’art. 5 c. 1 del nuovo decreto definisce che la relazione deve essere redatta conformemente alle linee guida europee già citate e deve contenere almeno quanto disposto dall’Allegato 2 al DM.

La relazione di riferimento deve contenere le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti,…” così recita l’Allegato 2 al DM n. 95/19 che elenca nel dettaglio le informazioni necessarie al fine del raffronto, in termini quantitativi, con lo stato al momento della cessazione definitiva dell’attività. Tra le altre, esse riguardano: l’uso e la destinazione d’uso attuali del sito; destinazioni d’uso future se diverse dall’attuale; descrizione attività pregresse nel sito; il contesto geo-idrogeologico del sito; delimitazione cartografica delle aree in cui è maggiore la probabilità di contaminazione ( cd. “centri di pericolo”); misurazioni svolte nell’arco dei due anni precedenti alla presentazione della relazione, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti e una descrizione di dettaglio delle modalità di conduzione di tali misurazioni; descrizione dello stato attuale del sito e delle acque sotterranee e i criteri utilizzati per definirlo; eventuali misurazioni disponibili sull’area di interesse e ulteriori eventuali informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento a ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la loro presenza è riconducibile ad attività pregresse all’installazione. Da ultimo, occorrerà indicare nella relazione se sono state intraprese o si intende intraprendere determinate iniziative in riferimento agli esiti delle misurazioni, ad esempio misure di contenimento, messa in sicurezza permanente, analisi di rischio, etc.

Il DM è completato dall’Allegato 3 che detta i “Criteri per l’acquisizione delle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti”.

In sintesi si prevedono: dei criteri generali per la caratterizzazione del suolo; altri criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito ed infine i criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee.

Quanto ai primi, vengono fornite indicazioni generali sulle strategie di campionamento, scelte in funzione delle caratteristiche del sito e delle attività condotte, oltre che delle informazioni già disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee. La parte 1 dell’Allegato 3 dettaglia le strategie di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su campioni compositi, ad “ubicazione sistematica” basata su campioni puntuali, quella “ragionata” ed infine la strategia “mista”. Sono altresì dettate alcune indicazioni generali sul campionamento e l’analisi dei campioni, ovvero si specifica che deve essere scartato il materiale grossolano in campo (>2 cm), svolte le analisi chimiche sulla frazione granulometrica inferiore a 2mm e infine calcolata la concentrazione di contaminante riferendosi anche allo “scheletro”, ossia la frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm. Si citano anche indicazioni sul set analitico delle analisi da effettuare e sulla rappresentatività della concentrazione delle sostanze pertinenti riscontrata, dipendente dalla numerosità dei campioni.

Nella parte 2 dell’Allegato 3, da applicarsi dopo aver caratterizzato il suolo conformemente alla parte 1, si elencano alcune indicazioni in funzione delle seguenti circostanze:

– nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui si sono impiegate sostanze pericolose pertinenti;

– nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose;

– installazioni esistenti;

– caso di installazioni che hanno già presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti oppure se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione

La parte 3, da ultima, è dedicata alle indicazioni in merito alle strategie di campionamento, alla caratterizzazione delle acque sotterranee, al set analitico, al caso in cui venga riscontrata una contaminazione significativa da sostanze organiche delle acque di falda. Si evince così, tra le altre cose, che per la caratterizzazione devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati e che, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità competente, “l’indagine dovrà interessare l’acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda, adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di cross-contamination, esclusivamente nei casi di:

– sospetta contaminazione della falda profonda;

– interazione tra falda superficiale e profonda;

– emungimento delle acque della falda profonda per l’utilizzo all’interno dell’impianto.”

In conclusione, è intenzione di chi scrive far notare che nonostante le contorte dinamiche giuridiche abbiano costretto gli operatori del settore ad una lunga attesa sul tema, fatta di emanazioni, mancate pubblicazioni ufficiali, dubbi interpretativi, sentenze e circolari, da questo momento il nostro Paese vede disciplinato un aspetto cruciale dell’AIA. Qualora vi fossero ancora perplessità o parti oscure, si segnala che è disponibile una relazione illustrativa[3] pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente il 4 luglio 2019 e annessa al decreto n. 104 del 15 aprile 2019.

In argomento si segnalano le due edizioni del corso “AUA ed AIA – Analisi operativa. Criticità e modalità applicative“: MILANO il 26 settembre 2019 e ROMA IL 29 ottobre 2019

 

[1] D.M. 15 aprile 2019, n. 95, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006”, n. 152 pubblicato sulla GU n. 199 del 26 agosto 2019 e in vigore dal 10 settembre 2019.

[2] Serie Generale n.199 del 26-08-2019

[3] https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1801

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