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Albo Gestori Ambientali: procedimenti disciplinari e relativo sistema sanzionatorio nel passaggio dal D.M. 406/98 al D.M. 120/14
di Gianpietro Luciano
Categoria: Rifiuti
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa (di competenza delle Provincie), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa. Il sistema sanzionatorio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali si basa su un procedimento disciplinare regolamentato dall’articolo 21 del Dm. n.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato così come prescritto nell’ambito di un qualsiasi procedimento amministrativo. Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo lo stesso disposto normativo consente al soggetto interessato la possibilità di essere sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato. Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinché lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del Dm. n.120/2014, ovvero presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio). In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Tribunale amministrativo regionale competente. Venendo ora ad una disamina delle sanzioni disciplinari adottabili esse sono di due fattispecie ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del Dm. n.120/2014, e la cancellazione disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto; in particolare la sanzione della sospensione, viene adottata quando si verifichino una delle seguenti ipotesi: – l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione; – l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1 che sancisce l’obbligo per le imprese iscritte di comunicare alla Sezione competente ogni atto o fatto che comporti una modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi; – il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale. La durata della sospensione non può superare i centoventi giorni e con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente può conformarsi; per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento di sospensione, a differenza del Dm 28 aprile 1998, n.406 che nulla diceva al riguardo, l’artico 19 in commento prevede che tra la data di notifica all’interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, intercorrano almeno novanta giorni. Per quanto concerne gli effetti del mancato pagamento ai fini della sospensione è ormai consolidato l’orientamento che esclude l’automatismo della sanzione essendo sempre necessario una deliberazione della competente Sezione così come sancito dalla Cassazione penale ,Sezione III, con sentenza n.9490/2009, superando così la tesi minoritaria secondo la quale il mancato pagamento comportava la sospensione automatica (ope legis) cioè senza la necessità di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. Anche per quanto riguarda l’altra fattispecie sanzionatoria cioè la cancellazione dall’Albo si osserva un cambiamento nel passaggio dal previgente regime normativo a quello attuale in quanto alle ipotesi originariamente previste, ovvero: – l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ne faccia domanda; – vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’art.10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma; – vengano cancellate dal registro delle imprese; – siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a); se ne sono aggiunte due ovvero quelle previste dall’articolo 20, comma 1, lettera e) ed f) , del Dm 3 giugno 2014,n.120 e più precisamente: – si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi 2,3,4,5 e 6; – permangono per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 ovvero l’omissione, per più di 12 mesi, del pagamento dei diritti di iscrizione. Va precisato che gli effetti della cancellazione decorrono in momenti diversi a secondo delle fattispecie elencate nell’articolo in commento ovvero al momento della comunicazione del relativo provvedimento nelle ipotesi di cui alle lettere b),c),d),e),f), mentre nell’ipotesi di cui alla lettera a), gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa. Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 ovvero l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta per l’impresa iscritta la sospensione d’ufficio dall’Albo e se tale situazione permane per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione provvede alla cancellazione dell’impresa iscritta. In merito alla fattispecie suesposta il Comitato con la Circolare n.1140/Albo del 15 dicembre 2014 ha chiarito che ai fini del computo del periodo necessario per procedere alla cancellazione, la disposizione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f), debba essere applicata anche alle iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Sempre con la medesima circolare il Comitato ha altresì chiarito che in tutte le fattispecie di provvedimenti disciplinari spetta alla Sezione valutare se l’irregolarità contestata riguardi esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della specifica categoria di iscrizione o al contrario coinvolga l’impresa nel suo complesso; di conseguenza, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione., il provvedimento disciplinare potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione dell’impresa o solo alcune di esse. La comparazione tra le disposizioni vigenti ed il precedente regime normativo rendono evidente come sia venuta meno la facoltà delle Sezioni regionali di sospendere l’efficacia dell’iscrizione qualora a carico del titolare o legale rappresentante e del responsabile tecnico si verificassero la pendenza, anche in fase di indagine preliminare, di un procedimento per uno dei reati ostativi all’iscrizione. Sul regime sanzionatorio è intervenuta una importante pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza n.14273 del 9 aprile 2015, con la quale è stato sancito il principio, al di là delle motivazioni che avevano portato la Sezione regionale competente ad adottare il provvedimento di sospensione, in base al quale l’impresa sospesa non può esercitare l’attività oggetto del provvedimento sanzionatorio per il periodo della durata della sanzione. In sostanza avendo l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali natura autorizzatoria e quindi “condicio sine qua non” per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti descritte all’articolo 8 del Dm.120/2014, l’eventuale prosecuzione di tali attività da parte dell’impresa che sia stata oggetto di un provvedimento di sospensione deve ritenersi esercitata in assenza di titolo autorizzatorio e quindi illecita.
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Albo Gestori Ambientali: procedimenti disciplinari e relativo sistema sanzionatorio nel passaggio dal D.M. 406/98 al D.M. 120/14
di Gianpietro Luciano
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa (di competenza delle Provincie), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali si basa su un procedimento disciplinare regolamentato dall’articolo 21 del Dm. n.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato così come prescritto nell’ambito di un qualsiasi procedimento amministrativo.
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo lo stesso disposto normativo consente al soggetto interessato la possibilità di essere sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato.
Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinché lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del Dm. n.120/2014, ovvero presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Tribunale amministrativo regionale competente.
Venendo ora ad una disamina delle sanzioni disciplinari adottabili esse sono di due fattispecie ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del Dm. n.120/2014, e la cancellazione disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto; in particolare la sanzione della sospensione, viene adottata quando si verifichino una delle seguenti ipotesi:
– l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione;
– l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1 che sancisce l’obbligo per le imprese iscritte di comunicare alla Sezione competente ogni atto o fatto che comporti una modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi;
– il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non può superare i centoventi giorni e con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente può conformarsi; per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento di sospensione, a differenza del Dm 28 aprile 1998, n.406 che nulla diceva al riguardo, l’artico 19 in commento prevede che tra la data di notifica all’interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, intercorrano almeno novanta giorni.
Per quanto concerne gli effetti del mancato pagamento ai fini della sospensione è ormai consolidato l’orientamento che esclude l’automatismo della sanzione essendo sempre necessario una deliberazione della competente Sezione così come sancito dalla Cassazione penale ,Sezione III, con sentenza n.9490/2009, superando così la tesi minoritaria secondo la quale il mancato pagamento comportava la sospensione automatica (ope legis) cioè senza la necessità di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.
Anche per quanto riguarda l’altra fattispecie sanzionatoria cioè la cancellazione dall’Albo si osserva un cambiamento nel passaggio dal previgente regime normativo a quello attuale in quanto alle ipotesi originariamente previste, ovvero:
– l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ne faccia domanda;
– vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’art.10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
– vengano cancellate dal registro delle imprese;
– siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a);
se ne sono aggiunte due ovvero quelle previste dall’articolo 20, comma 1, lettera e) ed f) , del Dm 3 giugno 2014,n.120 e più precisamente:
– si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi 2,3,4,5 e 6;
– permangono per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 ovvero l’omissione, per più di 12 mesi, del pagamento dei diritti di iscrizione.
Va precisato che gli effetti della cancellazione decorrono in momenti diversi a secondo delle fattispecie elencate nell’articolo in commento ovvero al momento della comunicazione del relativo provvedimento nelle ipotesi di cui alle lettere b),c),d),e),f), mentre nell’ipotesi di cui alla lettera a), gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa.
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 ovvero l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta per l’impresa iscritta la sospensione d’ufficio dall’Albo e se tale situazione permane per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione provvede alla cancellazione dell’impresa iscritta.
In merito alla fattispecie suesposta il Comitato con la Circolare n.1140/Albo del 15 dicembre 2014 ha chiarito che ai fini del computo del periodo necessario per procedere alla cancellazione, la disposizione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f), debba essere applicata anche alle iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Sempre con la medesima circolare il Comitato ha altresì chiarito che in tutte le fattispecie di provvedimenti disciplinari spetta alla Sezione valutare se l’irregolarità contestata riguardi esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della specifica categoria di iscrizione o al contrario coinvolga l’impresa nel suo complesso; di conseguenza, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione., il provvedimento disciplinare potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione dell’impresa o solo alcune di esse.
La comparazione tra le disposizioni vigenti ed il precedente regime normativo rendono evidente come sia venuta meno la facoltà delle Sezioni regionali di sospendere l’efficacia dell’iscrizione qualora a carico del titolare o legale rappresentante e del responsabile tecnico si verificassero la pendenza, anche in fase di indagine preliminare, di un procedimento per uno dei reati ostativi all’iscrizione.
Sul regime sanzionatorio è intervenuta una importante pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza n.14273 del 9 aprile 2015, con la quale è stato sancito il principio, al di là delle motivazioni che avevano portato la Sezione regionale competente ad adottare il provvedimento di sospensione, in base al quale l’impresa sospesa non può esercitare l’attività oggetto del provvedimento sanzionatorio per il periodo della durata della sanzione.
In sostanza avendo l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali natura autorizzatoria e quindi “condicio sine qua non” per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti descritte all’articolo 8 del Dm.120/2014, l’eventuale prosecuzione di tali attività da parte dell’impresa che sia stata oggetto di un provvedimento di sospensione deve ritenersi esercitata in assenza di titolo autorizzatorio e quindi illecita.
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