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Albo Nazionale Gestori Ambientali. La violazione delle prescrizioni autorizzatorie
di Gianpietro Luciano
Categoria: Rifiuti
Le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
In un precedente mio contributo pubblicato di recente ho ampiamente trattato delle procedure e delle diverse fattispecie sanzionatorie che possono essere attivate dall’Albo Gestori Ambientali e pertanto affronto oggi una tematica che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischio di incorrere in un procedimento disciplinare a seguito della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzatori.
Infatti l’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.M. 120/2014 stabilisce che l’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali quando si verifichi e sia addebitabile all’impresa o ente “l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione”; inoltre qualora “siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a)” scatta la sanzione disciplinare più grave ovvero la cancellazione dall’Albo così come stabilisce l’articolo 20 comma 1,lettera d)
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Vediamo quali sono le prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione distinguendo, però, quelle attinenti all’attività di trasporto dei rifiuti da quelle contenute invece nei provvedimenti autorizzatori dell’attività di intermediazione dei rifiuti e quelle relative alle attività di bonifiche.
Prescrizioni relative alle attività di trasporto dei rifiuti:
durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d’iscrizione o da copia del provvedimento corredato dalla dichiarazione di conformità all’originale resa del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
l’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
l’idoneità tecnica dei mezzi attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’art.15 comma 3, lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti, deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche; deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n.152;
durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa particolare categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
è in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari; inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento – mezzi di presa per rendere sicuri e agevoli le operazioni di movimentazione.
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: – sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm.40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.20, larga cm.15 con larghezza del segno di cm.3; la targa posta sulla parte posteriore dei veicoli, a destra ed in modo da essere ben visibile; – sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm.15×15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.10, larga cm.8, con larghezza del segno di cm.1,5; le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara ed immediata lettura.
i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al traporto;
in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
Per quanto riguarda le autorizzazioni relative all’attività di intermediazioni dei rifiuti (cat.8) oltre alla prescrizione di cui al punto 1 vigono le seguenti:
l’attività di commercio e l’attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione del D.M. 18 febbraio 2001 n.52 e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
i soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212, del D.lgs 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n.1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario. Infine le prescrizioni relativamente alle attività di bonifiche dei beni e siti contaminati (cat.9 e 10), oltre a quella comune di cui al punto1) per le attività di trasporto, sono:
fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del D.M.120/2014, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe di iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi;
resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono espressamente richiamate.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali. La violazione delle prescrizioni autorizzatorie
di Gianpietro Luciano
Le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
In un precedente mio contributo pubblicato di recente ho ampiamente trattato delle procedure e delle diverse fattispecie sanzionatorie che possono essere attivate dall’Albo Gestori Ambientali e pertanto affronto oggi una tematica che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischio di incorrere in un procedimento disciplinare a seguito della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzatori.
Infatti l’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.M. 120/2014 stabilisce che l’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali quando si verifichi e sia addebitabile all’impresa o ente “l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione”; inoltre qualora “siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a)” scatta la sanzione disciplinare più grave ovvero la cancellazione dall’Albo così come stabilisce l’articolo 20 comma 1,lettera d)
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Vediamo quali sono le prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione distinguendo, però, quelle attinenti all’attività di trasporto dei rifiuti da quelle contenute invece nei provvedimenti autorizzatori dell’attività di intermediazione dei rifiuti e quelle relative alle attività di bonifiche.
Prescrizioni relative alle attività di trasporto dei rifiuti:
– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
– mezzi di presa per rendere sicuri e agevoli le operazioni di movimentazione.
– sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm.40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.20, larga cm.15 con larghezza del segno di cm.3; la targa posta sulla parte posteriore dei veicoli, a destra ed in modo da essere ben visibile;
– sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm.15×15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.10, larga cm.8, con larghezza del segno di cm.1,5; le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara ed immediata lettura.
Per quanto riguarda le autorizzazioni relative all’attività di intermediazioni dei rifiuti (cat.8) oltre alla prescrizione di cui al punto 1 vigono le seguenti:
Infine le prescrizioni relativamente alle attività di bonifiche dei beni e siti contaminati (cat.9 e 10), oltre a quella comune di cui al punto1) per le attività di trasporto, sono:
Piacenza, 6.02.2017
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