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L’ambiente non poteva non essere toccato dalle liberalizzazioni e il DL 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18), interviene per esempio sulla gestione dei rifiuti da imballaggio (art. 26), le terre e rocce da scavo (art. 49) e gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65).
Innanzitutto vediamo l’art. 26. Essa consente ai produttori di imballaggi di organizzare, in alternativa al sistema Conai-Consorzi e anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, con la previsione di un termine certo all’istruttoria per l’accertamento del funzionamento del sistema tramite il meccanismo di silenzio assenso. Queste norme non è la prima volta che vengono modificate. Va ricordato, infatti, che l’originaria norma dei consorzi (art. 38 del DLgs n. 22/97) prevedeva in alternativa (ai consorzi stessi) la possibilità che i produttori si organizzassero autonomamente per la raccolta e il recupero degli imballaggi. Con il passare del tempo si aggiunsero ulteriori elementi alla fattispecie di cui sopra: 1) “forma associata”; 2) “propri imballaggi”; “3) “ su tutto il territorio nazionale”. E’ questo il quadro da tenere in considerazione per valutare le nuove norme contenute nel nuovo DL Liberalizzazioni. L’art. 26 prevede, quindi, la riformulazione dell’obbligo alternativo che può essere esercitato “anche in forma collettiva” la gestione dei propri rifiuti da imballaggio. Qui sparisce la “forma associata” (già prevista) in favore di quella “collettiva”, rimangono i “propri imballaggi”, ma senza più il vincolo del “territorio nazionale”. Inoltre, le sanzioni precedentemente in vigore, pari a sei volte le somme dovute al Conai, cambiano e sono ora fissate nella misura da 10.000 a 60.000 euro.
Norma nuova di zecca per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo: secondo l’art. 49 esso dovrà essere regolamentato entro sessanta giorni con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Va ricordato che in materia è ancora attualmente vigente l’art. 186 del D.Lgs. 152. La finalità della nuova disposizione è certamente quella di dare organicità e completezza al quadro normativo di settore.
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Ambiente e liberalizzazioni
di Massimo Medugno
L’ambiente non poteva non essere toccato dalle liberalizzazioni e il DL 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18), interviene per esempio sulla gestione dei rifiuti da imballaggio (art. 26), le terre e rocce da scavo (art. 49) e gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65).
Innanzitutto vediamo l’art. 26. Essa consente ai produttori di imballaggi di organizzare, in alternativa al sistema Conai-Consorzi e anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, con la previsione di un termine certo all’istruttoria per l’accertamento del funzionamento del sistema tramite il meccanismo di silenzio assenso. Queste norme non è la prima volta che vengono modificate. Va ricordato, infatti, che l’originaria norma dei consorzi (art. 38 del DLgs n. 22/97) prevedeva in alternativa (ai consorzi stessi) la possibilità che i produttori si organizzassero autonomamente per la raccolta e il recupero degli imballaggi. Con il passare del tempo si aggiunsero ulteriori elementi alla fattispecie di cui sopra: 1) “forma associata”; 2) “propri imballaggi”; “3) “ su tutto il territorio nazionale”. E’ questo il quadro da tenere in considerazione per valutare le nuove norme contenute nel nuovo DL Liberalizzazioni. L’art. 26 prevede, quindi, la riformulazione dell’obbligo alternativo che può essere esercitato “anche in forma collettiva” la gestione dei propri rifiuti da imballaggio. Qui sparisce la “forma associata” (già prevista) in favore di quella “collettiva”, rimangono i “propri imballaggi”, ma senza più il vincolo del “territorio nazionale”. Inoltre, le sanzioni precedentemente in vigore, pari a sei volte le somme dovute al Conai, cambiano e sono ora fissate nella misura da 10.000 a 60.000 euro.
Norma nuova di zecca per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo: secondo l’art. 49 esso dovrà essere regolamentato entro sessanta giorni con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Va ricordato che in materia è ancora attualmente vigente l’art. 186 del D.Lgs. 152. La finalità della nuova disposizione è certamente quella di dare organicità e completezza al quadro normativo di settore.
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