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Obblighi di ripristino/bonifica e successione tra amministratori dell’ente: la questione della responsabilità penale del soggetto subentrante

di Andrea Di Landro

Categoria: Responsabilità ambientali

Nel quadro della responsabilità penale delle persone fisiche “organi” dell’ente, un problema peculiare si pone laddove sull’ente gravino obblighi di bonifica/ripristino ed avvenga una successione tra amministratori.

All’amministratore subentrante possono essere contestati i reati di omessa bonifica di cui agli artt. 452 terdecies c.p. e 257 TUA?

Partendo dal presupposto che su tale soggetto pare incombere il dovere di verificare la realtà gestionale, compresa l’eventuale pendenza di obblighi di bonifica, e considerando che alle figure criminose di omessa bonifica si tende ad attribuire natura di reati permanenti, laddove l’omissione persista dopo la sostituzione degli amministratori, anche il subentrante sembra poterne rispondere, gravando pure su di lui l’obbligo di agire[1].

Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza con riferimento a reati ambientali di natura commissiva, quali la fattispecie di emissioni non autorizzate[2]; così come per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale[3]; mentre nell’ambito dei reati omissivi trova riscontro in materia tributaria[4], e di igiene e sicurezza sul lavoro[5].

La dottrina che ha approfondito il tema della successione c.d. “patologica” (ovvero in contesti inosservanti) tra soggetti, sul piano teorico-generale, conferma che per il subentrante non è possibile “accettare con beneficio d’inventario” la posizione, rispetto a contesti ove residuino violazioni penalmente rilevanti, dovendo il nuovo titolare rispondere anche delle conseguenze delle violazioni pregresse[6].

 

Quali i possibili limiti di responsabilità per l’amministratore subentrante?

Quest’ultimo potrebbe versare in errore sul fatto ex art. 47 c.p., non avere la possibilità di avvedersi della situazione pericolosa innescata dalle pregresse inosservanze, non essere stato adeguatamente informato o aver subito un inganno da parte dell’amministratore precedente, oppure non aver avuto a disposizione un tempo congruo per valutare i rischi ed intervenire per azzerarli o ridurli al minimo.

Nel quadro della responsabilità da successione c.d. patologica (ovvero in contesti inosservanti) di amministratori, la variabile cronologica appare rilevante: essa, in un primo momento, sembra giocare “a favore” del successore, dovendo essere concesso a tale soggetto il tempo necessario a rimuovere gli effetti delle inosservanze del suo dante causa[7]; in un secondo momento, il fattore-tempo appare tuttavia svolgere un ruolo inverso, potendo comportare un’evoluzione peggiorativa della situazione, ove lasciata immutata dal successore, ed in tal caso una più grave posizione di quest’ultimo[8].

 

[1] Cfr. recentemente Cass., Sez. III pen., 21 aprile 2016, n. 29627, S., in Ced Cass., rv. 267843: «In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l’omessa bonifica, ex art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell’amministratore subentrante, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione».

 

[2] Cfr. Cass., Sez. III pen., 6 aprile 2016, n. 13735, Adami, in www.ambientediritto.it, 2016: «Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione (o di gestione di impianto di cui, come nel caso in esame, non siano state autorizzate, ai sensi dell’art. 269, co. 8, modificazioni sostanziali), di cui all’art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura permanente, e dunque non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce (o apporta le modificazioni), ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l’esercizio dell’attività produttiva, in quanto anche su costoro grava l’obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l’attività in assenza dello stesso»; e sulla stessa linea, Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2015, n. 3206, Pasquinelli, in CED, Rv. 262009.

 

[3] V. Cass., Sez. III pen., 5 febbraio 2008, Campo, in CED, Rv. 239348: «In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l’acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l’illecita sottrazione del medesimo all’utilizzazione collettiva, perpetuandone l’occupazione sine titulo (fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l’affermazione di responsabilità dell’imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della srl cui era riferibile l’occupazione abusiva dell’area demaniale marittima)».

 

[4] V. Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2018, n. 6220, in Fisco, 2018, 977: «L’amministratore che subentri nella carica deve premunirsi di verificare la condizione finanziaria della società che va a dirigere ed accertare che i versamenti dell’iva siano avvenuti regolarmente, rispondendo altrimenti, qualora le disponibilità economiche della società non consentono di provvedere al pagamento, del reato di omesso versamento degli acconti iva (l’amministratore subentrante deve compiere questa verifica sui conti dell’impresa onde poter scegliere se assumere l’incarico o rassegnare tempestivamente le dimissioni prima del termine di scadenza del debito tributario)». Cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2017, n. 46459, O., in CED, Rv. 271311; Cass., Sez. III pen., 9 luglio 1993, in Fisco, 1993, 11355.

[5] V. Cass.., Sez. III pen, 20 settembre 2000, Arnaud, in Riv. critica dir. lav., 2001, 516: «Poiché in materia di sicurezza l’interesse degli organi destinatari di comunicazioni e dichiarazioni dei gestori di impianti classificabili fra quelli soggetti alla normativa sui rischi da incidente rilevante non viene meno con lo scadere del termine, l’omesso invio del rapporto di sicurezza da parte del gestore di un’azienda rientrante fra quelle di cui all’art. 6 d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175 non ha natura di reato istantaneo; ancorché tardivamente il legale rappresentante subentrato a quello che ha omesso l’invio incorre nella medesima contravvenzione se non provvede tempestivamente all’assunzione dell’incarico».

 

[6] Recentemente, v. MORGANTE, Tempus non regit actum. La parabola discendente del principio di affidamento nella successione “patologica” tra garanti, in www.lalegislazionepenale.eu, 2017, 40; studio basilare in argomento: GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, 581; nonché ID, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, 508.

 

[7] V., anche per un’attenta ed approfondita analisi critica della prassi applicativa, GARGANI, Ubi culpa, op. cit., 620 ss.

 

[8] V., nell’ottica di conciliare la responsabilità da successione patologica col principio penale di personalità, MORGANTE, op. cit., 48.

 

 

Piacenza, 18 maggio 2020

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