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Ancora export rifiuti. Arriva anche la gestione sostenibile dei materassi

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

DL n. 16 in materia di semplificazioni tributarie è stato definitivamente convertito in legge e contiene alcune novità che riguardano anche la materia ambientale.

 

Innanzitutto, la soppressione delle disposizioni che avevano introdotto a carico del trasportatore che esporta rifiuti l’obbligo di procurarsi dal Paese di destinazione una dichiarazione di conformità alle regole ambientali europee (art. 9, comma 3 terdecies).e l’introduzione, poi, di una novità per i rifiuti posti in sequestro presso aree portuali.

 

Quest’ultima norma dimostra, semmai se ne fosse bisogno, che il tema dell’export non è immune da complicazioni. Ma i rifiuti esportati via mare o quelli sequestrati venduti dal curatore entreranno a far parte della “contabilità ambientale” del Paese?

 

Qualcosa ci dice la Decisione n. 753 del 2011 per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. Essa prevede, infatti, regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. L’art. 2 prende in considerazione il caso dei rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale, Essi sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2 e cioè con la garanzia che essi siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero.

 

Ma altre novità si preannunciano con il Disegno di legge recante “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale”, approvato in seconda lettura dal Senato e ora alla Camera per il via libera definitivo. Con molte significative novità. Tra le più curiosa quella che prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l’introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionali e comunitarie favoriscano il recupero e l’avvio al riciclaggio dei materiali impiegati (art. 19).

 

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