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Nel condominio sono a confronto varie realtà che richiedono una civile convivenza fra le persone, quindi anche in rapporto agli animali “domestici” posseduti. La modifica introdotta con la L. 11/12/2012, n. 220 che entrerà in vigore il 18/06/2013 (con l’art. 16) modifica l’art 1138 c.c.: «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia». Viene quindi garantito il principio di non limitare al residente di disporre della propria abitazione liberamente. Si pone però il problema del diritto del proprietario che potrebbe non gradire gli animali, per ragioni di salute (pensiamo a gravi forme di asma o semplicemente la paura verso cani o gatti), perchè disturbato nella quiete o nel riposo o dal mancato rispetto di quelle regole minime di decoro, di igiene e pulizia, da esalazioni o cattivi odori, per la sua incolumità da danni o lesioni. Numerose sono, infatti, le controversie. Premesso che la materia condominiale è assai complessa, per semplificare rinviamo all’art. 1138 c.c. che definisce il “Regolamento di Condominio,” il quale attraverso delle regole vincola i condomini. Il regolamento può essere contrattuale o assembleare. Nel primo caso è disposto dall’originario proprietario (es. il costruttore) ed è richiamato, accettato e sottoscritto negli atti di compravendita dei successivi acquirenti, vincolando tutti i condomini. Rientra in tale tipologia anche quello approvato con il consenso unanime, accettato e sottoscritto e allegato ai singolo atti di compravendita e trascritto nei registri immobiliari. L’eventuale divieto di detenere animali sarà efficace perchè l’adesione al Regolamento, che sia il proprietario o il conduttore, vincola alle clausole presenti anche se relative all’uso delle proprietà individuali. Viceversa, nel secondo caso, di Regolamento Assembleare c.d. “condominiale”, cioè approvato in assemblea con la maggioranza ex art. 1136 c.c., qualsiasi disposizione assembleare, non può imporre regole limitative ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà. La modifica legislativa non avrà alcuna ripercussione sulla situazione esistente (salvo il caso in cui non sopraggiunga una norma transitoria), ma ha confermato un costante orientamento giurisprudenziale e la comune prassi, ossia l’attuale art. 1138 c.c. ha permesso di tenere animali nei propri appartamenti e ha reso impossibile apporre delle limitazioni nei regolamenti condominiali. In assemblea si potranno deliberare delle regole riguardanti le aree comuni e il comportamento che i padroni saranno tenuti a rispettare. Il proprietario dell’animale è responsabile del controllo e della custodia dello stesso, tanto che risponde civilmente e penalmente. L’art. 2052 c.c. “Danno cagionato da animali” recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La legge tutela la libertà di ciascun condomino e richiama l’art. 844 c.c. “Immissioni” in caso di disturbo, sporco, odori o rumori molesti provenienti da animali molesti: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di ….. esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Contro il rumore e la tranquillità delle persone anche l’art. 659 c.p. punisce “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori……. suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”. Ed invero varie sono le fattispecie che integrano ipotesi di reato (artt. 635 c.p. “danneggiamento”, 659 c.p. “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, 674 c.p. “getto pericoloso di cose”, 582 c.p. “lesione personale”) fra le quali segnaliamo l’art. 672 c.p. che punisce con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258, chi lascia liberi o non custodisce con le debite cautele , animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta.
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Animali in condominio
di Paola Rossi
Nel condominio sono a confronto varie realtà che richiedono una civile convivenza fra le persone, quindi anche in rapporto agli animali “domestici” posseduti.
La modifica introdotta con la L. 11/12/2012, n. 220 che entrerà in vigore il 18/06/2013 (con l’art. 16) modifica l’art 1138 c.c.: «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia». Viene quindi garantito il principio di non limitare al residente di disporre della propria abitazione liberamente. Si pone però il problema del diritto del proprietario che potrebbe non gradire gli animali, per ragioni di salute (pensiamo a gravi forme di asma o semplicemente la paura verso cani o gatti), perchè disturbato nella quiete o nel riposo o dal mancato rispetto di quelle regole minime di decoro, di igiene e pulizia, da esalazioni o cattivi odori, per la sua incolumità da danni o lesioni. Numerose sono, infatti, le controversie.
Premesso che la materia condominiale è assai complessa, per semplificare rinviamo all’art. 1138 c.c. che definisce il “Regolamento di Condominio,” il quale attraverso delle regole vincola i condomini. Il regolamento può essere contrattuale o assembleare.
Nel primo caso è disposto dall’originario proprietario (es. il costruttore) ed è richiamato, accettato e sottoscritto negli atti di compravendita dei successivi acquirenti, vincolando tutti i condomini. Rientra in tale tipologia anche quello approvato con il consenso unanime, accettato e sottoscritto e allegato ai singolo atti di compravendita e trascritto nei registri immobiliari. L’eventuale divieto di detenere animali sarà efficace perchè l’adesione al Regolamento, che sia il proprietario o il conduttore, vincola alle clausole presenti anche se relative all’uso delle proprietà individuali.
Viceversa, nel secondo caso, di Regolamento Assembleare c.d. “condominiale”, cioè approvato in assemblea con la maggioranza ex art. 1136 c.c., qualsiasi disposizione assembleare, non può imporre regole limitative ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.
La modifica legislativa non avrà alcuna ripercussione sulla situazione esistente (salvo il caso in cui non sopraggiunga una norma transitoria), ma ha confermato un costante orientamento giurisprudenziale e la comune prassi, ossia l’attuale art. 1138 c.c. ha permesso di tenere animali nei propri appartamenti e ha reso impossibile apporre delle limitazioni nei regolamenti condominiali.
In assemblea si potranno deliberare delle regole riguardanti le aree comuni e il comportamento che i padroni saranno tenuti a rispettare.
Il proprietario dell’animale è responsabile del controllo e della custodia dello stesso, tanto che risponde civilmente e penalmente.
L’art. 2052 c.c. “Danno cagionato da animali” recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La legge tutela la libertà di ciascun condomino e richiama l’art. 844 c.c. “Immissioni” in caso di disturbo, sporco, odori o rumori molesti provenienti da animali molesti: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di ….. esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Contro il rumore e la tranquillità delle persone anche l’art. 659 c.p. punisce “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori……. suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.
Ed invero varie sono le fattispecie che integrano ipotesi di reato (artt. 635 c.p. “danneggiamento”, 659 c.p. “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, 674 c.p. “getto pericoloso di cose”, 582 c.p. “lesione personale”) fra le quali segnaliamo l’art. 672 c.p. che punisce con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258, chi lascia liberi o non custodisce con le debite cautele , animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta.
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