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Approvati indirizzi nazionali per la gestione degli odori da impianti ed attività

di Leonardo Benedusi

Categoria: Aria

Con il Decreto direttoriale n. 309 del 28.6.2023 il MASE ha adottato gli indirizzi tecnici per la gestione delle emissioni odorigene.

Il documento contiene una serie di orientamenti da seguire nell’ambito della discrezionalità tecnica ammessa dalla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non interferisce con l’applicazione di eventuali normative regionali già adottate in virtù delle funzioni conferite con l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 stesso. Gli indirizzi sono integrati da cinque allegati tecnici per l’individuazione di metodologie uniformanti gli approcci delle autorità regionali.

Dal punto di vista strettamente giuridico le linee guida esplicano efficacia nell’ambito della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non sono strettamente applicabili a procedimenti diversi da quelli riguardanti gli “stabilimenti”. L’art. 272-bis, infatti, si applica proprio agli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06; ciò non esclude che gli indirizzi appena emanati possano essere applicati “in via indiretta” alle installazioni soggette ad AIA, quali criteri da assumersi nelle istruttorie del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/06 ai fini della tutela dalle emissioni odorigene. Gl indirizzi sottolineano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che per le installazioni soggette ad AIA la disciplina delle norme di settore, e nel caso specifico quella dell’art. 272-bis, rappresenta un livello di tutela ambientale minimo, “non derogabile in peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter” (i valori di emissione stabiliti dalla’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata, ossia le normativa statale o regionale di settore).

Il decreto rappresenta un valido riferimento anche per ulteriori procedure, quali, ad esempio, la verifica di assoggettabilità a VIA (cd. Screening) o la VIA stessa.

Gli indirizzi prevedono misure progressive in funzione della tipologia di attività svolta e dell’intervento previsto.

Pur essendo ricordato che le categorie di attività con potenziale odorigeno vadano identificate dalle autorità regionali, viene suggerito un elenco indicativo (allevamenti con capacità superiore alla soglie prevista per le autorizzazioni di carattere generale, linee trattamento fanghi nell’ambito di impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10000 AE, produzione di conglomerati bituminosi, ecc.), fatta salva la possibilità di applicare le misure previste analizzando caso per caso.

Gli indirizzi prevedono livelli di approfondimento progressivi, passando da una procedura estesa più analitica, ad una semplificata o ad una ancor più agevolata relazione di ricognizione.

La procedura estesa e quella semplificata sono previste nei seguenti casi:

  • Autorizzazione di nuovi stabilimenti con impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
  • Rinnovo di autorizzazioni di stabilimenti esistenti con impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno e modifica peggiorativa delle emissioni o in presenza di pregresse segnalazioni;
  • Rinnovo di autorizzazioni di stabilimenti esistenti non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, ma con modifica peggiorativa delle emissioni o in presenza di pregresse segnalazioni.
     
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    La classificazione di nuovo od esistente è effettuata in base alla data di installazione rispetto a quella di emanazione del decreto direttoriale.

    La principale differenza tra la procedura estesa e quella semplificata è rappresentata dal fatto che con la procedura estesa il gestore deve fornire informazioni con un livello di dettaglio maggiore, tra cui un simulazione modellistica dell’impatto olfattivo redatta secondo i requisiti dell’allegato A.1. La scelta del livello di approfondimento è chiaramente caratterizzato dalla discrezionalità tecnica delle autorità in funzione di vari elementi di valutazione, tra i quali si evidenzia la tipologia di procedura autorizzativa richiesta, la presenza di pregresse segnalazioni, il contesto territoriale (presenza di altre attività con emissioni odorigene) e la localizzazione dello stabilimento.

    La relazione di ricognizione è, invece, prevista nei casi meno problematici, ossia in occasione di rinnovi di autorizzazioni di stabilimenti esistenti con impianti o attività con potenziale impatto odorigeno, ma senza modifiche peggiorative per quanto attiene le emissioni odorigene o in assenza di pregresse segnalazioni. In tali casi la relazione di ricognizione può limitarsi a descrivere e valutare le emissioni odorigene illustrando le azioni adottate per contenerle, secondo uno schema standardizzato dalle autorità regionali.

    Gli indirizzi individuano anche una specifica procedura da seguirsi per gestire oggettive criticità, basata sulla cooperazione tra i soggetti istituzionali coinvolti e competenti e finalizzata ad un continuo miglioramento delle performance. In tale ambito la procedura prevede due fasi: una di ricognizione delle problematiche (fase A) ed una di verifica dell’impatto olfattivo (fase B). La fase B scatta nei casi in cui la fase A dimostri che le ore di percezione dell’odore siano tali da superare il 2% delle ore dell’intero periodo di monitoraggio e può prevedere l’applicazione della modellistica, la caratterizzazione olfattometrica e/o la determinazione delle specie chimiche presenti nelle emissioni. Lo scopo finale della procedure è quello di fornire elementi per consentire alle autorità competenti di affrontare fattivamente le problematiche tramite il riesame dell’autorizzazione con cui potranno essere prescritti gli interventi del caso con il relativo cronoprogramma attuativo.

    E’ interessante osservare che, nell’ambito della descrizione della procedura estesa, gli indirizzi esplicitano i livelli di accettabilità dell’impatto olfattivo presso i recettori sensibili, distinguendo cinque classi di sensibilità: i valori vanno da un minimo di 1 OUE/m3 (al quale il 50% della popolazione avverte l’odore) ad un massimo di 5 (OUE/m3 (al quale il 90-95% della popolazione avverte l’odore).

    Infine, si segnala che gli indirizzi contengono anche indicazioni per l’individuazione delle sanzioni specifiche.

     

    *Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.

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