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Art. 131-bis c.p.: tra causa di non punibilità e causa di improcedibilità

di Marco Fraccacreta

Categoria: Responsabilità ambientali

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista dall’art. 131 bis cp, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, entrato in vigore il 2 aprile del 2015.

L’art. 131-bis cp (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), invero, sancisce che:

«Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle con­dizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali con­seguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delin­quente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge sta­bi­lisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad ef­fetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’ar­ticolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Questa disposizione è stata definita come una svolta storica nel nostro ordinamento, ma le perplessità per un così caldo apprezzamento derivano dalla valutazione tangibile dell’impatto che questo istituto ha avuto e sta avendo nella concreta applicazione da parte della giurisprudenza.

Invero, la conclusione cui giunge la Suprema Corte è che l’istituto in questione sia dotato di una sorta di natura “ibrida”, nuova, nelle sue caratteristiche, per il nostro ordinamento.

L’esame impone una disamina, prima, sulla natura sostanziale dell’istituto in questione, poi, processuale dello stesso, al fine di inquadrare correttamente la problematica sottesa.

Difatti, il d.lgs. n. 28/2015 delinea un istituto di natura sostanziale, inquadrabile tra le cause di non punibilità in senso stretto, che presuppone la sussistenza di un reato e , dunque, di un fatto antigiuridico e colpevole, riflettendo considerazioni di opportunità circa la non applicazione della pena, lasciando impregiudicati gli effetti civili derivanti dal reato stesso. La natura di causa di non punibilità dell’i­stituto trova d’altra parte più di una conferma. In tal senso depongono:

  1. Il tenore letterale della norma (la punibilità è esclusa…).
  2. La rubrica dell’art. 131 bis cp (esclusione della punibilità…).
  3. La collocazione all’interno del titolo V, Libro I, del codice sostanziale (modificazione, applicazione ed esecuzione della pena), relativo a valutazioni che il giudice deve effettuare dopo aver accertato la sussistenza di un reato e la sua attribuibilità all’imputato.
  4. La Relazione allo schema di decreto legislativo, che sottolinea come l’applica­zio­ne del nuovo istituto presupponga l’esistenza di un reato, che tuttavia non viene punito.

È d’altra parte importante precisare che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l’esistenza , non solo di un fatto tipico antigiuridico e colpevole, ma anche di un offesa, che deve essere tenue, ma pur sem­pre presente.

Occorre precisare che la natura dell’art. 131 bis cp come causa di non punibilità non può assolutamente ricondursi, a livello dogmatico, alle cause di estinzione della pena , le quali estinguono la punibilità in concreto della stessa, per effetto di una sentenza definitiva di condanna.

Invero, l’articolo 131 bis determina una sentenza di non doversi procedere a favore dell’imputato, la quale è ontologicamente e logicamente incompatibile con una sentenza di condanna.

Al fine di disciplinare la natura giuridica dell’istituto in questione, è intervenuta la V sezione della Suprema Corte, con sentenza dell’11 febbraio 2016 n. 5800.

La Corte rileva in primo luogo che è indubbia la natura di causa di esclusine della punibilità della disposizione, considerato che questa trova applicazione in casi in cui il fatto, pur tipico e antigiuridico, non viene sanzionato in ragione della particolare te­nuità dell’offesa.

D’altra parte, ciò si desume chiaramente dall’art. 651-bis c.p.p., laddove que­st’ul­ti­mo prevede l’efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., in sede civile o amministrativa, non solo in merito alla sussistenza del fatto (e al­la sua riferibilità all’imputato), ma anche all’illiceità dello stesso. Il fatto, dunque, è tipico e antigiuridico, ma, per motivi di politica criminale, resta privo di sanzione in con­siderazione della lievità dell’offesa arrecata. La tenuità del fatto, dunque, non integra né un caso di esclusione della tipicità (diversamente, dunque, dal caso di totale inoffensività del fatto, normalmente ricondotto all’art. 49 co 2 c.p.), né una causa di giustificazione, poiché in tal caso escluderebbe l’antigiuridicità, che invece, nel caso in esame, sussiste pienamente.

La Suprema Corte, in ogni caso, si era già pronunciata nello stesso senso laddove aveva stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla sentenza che esclude la punibilità per tenuità del fatto, poiché, mentre la prima estingue il reato, la seconda «lascia inalterata l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Cass. n. 27055/2015).

La natura sostanziale dell’istituto, dunque, comporta necessariamente la sua applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2 c.p., come d’altra parte la Corte aveva già affer­mato con la citata pronuncia.

Eppure, precisa la Corte, è evidente la somiglianza dell’istituto in esame con quello della esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto» prevista dal­l’art. 34 d.lgs. 274/2000, che tuttavia rappresenta indiscutibilmente una norma di carattere processuale, laddove prevede espressamente che, in presenza di un fatto di particolare tenuità, non sia giustificato l’esercizio dell’azione penale e dunque vada pronunciata sentenza di non doversi procedere. Eppure, il legislatore del d.lgs. 28/2015 pare aver fatto prevalere, in relazione al nuovo istituto e nonostante le evidenti analogie con il citato art. 34, la natura sostanzialistica della nuova norma.

Va osservato, tuttavia, che il legislatore del 2015, in evidente ottica deflattiva, ha chiaramente previsto che la tenuità del fatto possa operare anche durante la fase delle indagini preliminari, quale causa di archiviazione.

La conclusione della Corte, dunque, è che, con il nuovo istituto, il legislatore «a ben guardare ha licenziato una sorta di ibrido». D’altra parte, rileva, tale natura pare emergere anche dal sistema complessivamente introdotto dalla novella. Da un lato, infatti, questa non ha interessato in alcun modo l’art. 530 c.p.p.: d’altra parte, privilegiando la natura sostanziale, di tale modifica non vi era bisogno, poiché la norma già prevede la possibilità di assolvere il soggetto non imputabile o non punibile per un’altra ragione. D’altro canto, tuttavia, le modifiche apportate all’art. 469 c.p.p. paiono muoversi in direzione diversa, laddove la norma prevedere che «la sentenza di non luogo a procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art.131-bis c.p.», riconducendo dunque evidentemente l’istituto ad una causa di improcedibilità (come si evince dall’uso della terminologia non doversi procedere). Allo stesso modo, l’art. 651-bis c.p.p. prevede oggi l’efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento (e non di assoluzione) emessa a seguito del dibattimento. Le due norme, dunque, paiono evocare la dimensione processuale dell’isti­tuto, natura che, chiaramente, ne privilegia l’aspetto deflattivo.

La Suprema Corte, dunque, conclude per la natura ibrida del nuovo istituto, definita quale causa di non punibilità, che tuttavia a scopo deflattivo viene disciplinata nelle sue implicazioni in rito come causa di improcedibilità.

È pur vero che a tale conformazione del nuovo istituto sono state riservate, fin dalla sua entrata in vigore, numerose critiche, poiché è stato osservato da più voci che la possibilità di pronunciare la tenuità del fatto all’esito di un dibattimento non consente alla norma di realizzare alcun effetto deflattivo.

D’altra parte, però, la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte è perfettamente coerente con quello che dovrebbe essere riconosciuto quale il reale senso della nor­ma: bilanciare il principio di obbligatorietà dell’azione penale (evitando il dispendio di energie della celebrazione di un processo per fatti bagatellari) con quelli, parimenti di livello costituzionale , di proporzione e rieducazione della pena, in modo tale da garantire che l’applicazione della sanzione penale sia riservata solo a quei fatti effettivamente meritevoli di tale conseguenza.

 

ART. 318 SEPTIES TUA – CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO?

La Legge nr. 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambien­te”, con il nono comma dell’art. 1 ha introdotto nel corpo del Testo Unico Ambiente la Parte sesta-bis, che reca norme sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”.

La nuova parte sesta si compone di sette articoli, dal 318- bis al 318-octies e introduce nell’ordinamento un meccanismo estintivo dei reati contravvenzionali previsti dal Codice Ambiente.

A differenza di quanto riportato nel titolo della parte sesta bis, la novella non si riferisce agli illeciti amministrativi. Come si legge nell’art. 318 bis ambito di applicazione le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Pertanto non interessano gli illeciti amministrativi.

Il meccanismo delineato dal legislatore nelle norme che si commentano ha un suo precedente nel Capo II del Dlgs. 758/1994 modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Il legislatore del 2015 ha ricalcato pedissequamente le sette norme del Capo II dall’art. 19 all’art. 25, adattandole poi alla disciplina ambientale contenuta nel TUA. Tuttavia l’opera di adattamento avrebbe dovuto essere più accurata. Il nuovo istituto importato nella materia ambientale ha subito rivelato diverse e significative difficoltà interpretative, che hanno determinato opposte soluzioni applicative. Invero, l’art. 318 septies prescrive che:

“ la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.”

Tale norma ricalca e trae spunto dalle ipotesi di estinzione del reato sancite dal codice penale sostanziale, ed in particolare dall’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162 cp. Quest’ultima disposizione prevede una causa di estinzione del reato contravvenzionale, consistente nel pagamento di una somma di denaro, con l’effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e , dunque , ad estinguerlo.

Da ciò ne deriva la nascita in capo al contravventore di un diritto soggettivo, il quale tramite un ravvedimento operoso ottiene l’estinzione del reato.

Ne discende che, analogicamente la disposizione dei cui all’art 318 septies attraverso il ravvedimento dell’inquinatore e, previo pagamento di una somma di denaro, possa ottenere che il reato da lui commesso risulti estinto.

La linea di discrimine, pertanto, tra l’ipotesi estintiva prescritta nella parte 6 bis del TUA e l’art. 131 bis del codice penale si rinverrebbe nell’estinzione del reato, per il prima, ed in una causa di non punibilità in senso stretto nella norma penale codicistica.

A ben vedere, mentre la collocazione dell’art. 131 bis cp nelle cause di non punibilità in senso stretto sembra corretta, per le considerazioni sopra svolte, l’inserimento dell’art.318 septies nel genus delle cause di estinzione del reato fa sorgere delle problematiche circa la locuzione stessa di “estinzione del reato” ed la sua definizione ed interpretazione giuridica.

Sul punto occorre svolgere una preliminare disamine sulla definizione di estinzione del reato offerta dal codice penale sostanziale per, poi, inquadrare giuridicamente la natura della norma di cui all’art. 318 septies del TUA.

Il titolo VI del codice Rocco opera una distinzione tra le cause di estinzione del reato e le cause di estinzione della pena, a seconda che sopravvenga prima o dopo la sentenza definitiva di condanna.

Le cause di estinzione del reato codificate sono: morte del reo prima della condanna, prescrizione del reato, amnistia, sospensione condizionale della pena, remissione della querela, perdono giudiziale, oblazione.

Le cause di estinzione della pena: morte del reo dopo la condanna, estinzione della pena per decorso del tempo, indulto, grazia, non menzione della condanna nel casellario giudiziale, liberazione condizionale, riabilitazione.

E’ da sottolineare, tuttavia l’inesattezza della terminologia codicistica.

Non è, infatti, corretto parlare di cause di estinzione del reato: l’inesattezza emerge sia sotto il profilo naturalistico, in quanto il reato una volta commesso è un fatto storico che non può essere posto nel nulla (quod factum infectum fieri nequit), sia sotto il profilo giuridico, in quanto il resto “estinto” continua a produrre importanti effetti giuridici tanto che se ne tiene conto ai fini della recidiva, delle dichiarazioni di abitualità e professionalità nel reato, nonché ai fini dell’aggravamento di pena dipendente dalla connessione di reato.

L’unica vera ipotesi di estinzione del reato si rinviene nell’abrogazione della norma incriminatrice che cancella il fatto dal novero di reati, con tutti i npossibili effetti penali a norma dell art. 2 , comma 2, cp.

Tale istituto si sostanzia nella cd. “nuova incriminazione”, alla quale si applica il principio della irretroattività della legge penale, espressamente previsto anche dall’art. 25, comma 2, Cost.

La suddetta forma estintiva del reato è prevista dal legislatore sulla scorta di una scelta operata preventivamente per cui un fatto, non solo non è più punibile , ma non costituisce più reato a causa di una totale mancanza di offesa o lesione a qualsivoglia bene giuridico tutelato dalla Costituzione.

Invero, il legislatore attua i criteri-guida dei fatti penalmente rilevanti sulla scorta della sussistenza o meno del “principio di offensività”, secondo il quale non vi può essere reato senza offesa ad un bene giuridico, cioè ad una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per efetto di un comportamento dell’uomo. Pertanto, il legislatore può punire solo fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrità di un bene giuridico.

Ne discende che l’art. 318 septies TUA, alla stregua dell’oblazione e delle altre ipotesi previste dal libro VI codice penale, non possano essere inquadrate col nomen di cause di estinzione del reato, poiché un comportamento umano, volontario e suscettibile di arrecare un offesa ad un bene giuridico è stato pur posto in essere, ma a cusa di una scelta a posteriori del legislatore non vengono puniti.

Orbene, è opportuno evidenziare che si tratta più esattamente di cause estintive della punibilità, distinguendo tra cause che estinguono la punibilità in astratto (per le ipotesi di estinzione del reato) e cause che estinguono la punibilità in concreto (per le ipotesi di estinzione della pena).

Sulla scorta di quanto analizzato, occorre inserire l’ipotesi prevista dall’art. 318 septies TUA nel novero delle cause di estinzione della punibilità in astratto, cioè che estinguono la possibilità di applicare la sanzione penale e le altre conseguenze penali del reato. Queste intervenendo prima di una sentenza di condanna determinano,indiscutibilmente, che un fatto penalmente irrilevante è stato pu posto in essere, a differenza dell’ unica, vera ipotesi di estinzione del reato, l’ abrogazione di cui all’art. 2, comma 2, cp, per cui nessun fatto penalmente rilevante è stato commesso dall’agente.

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