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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Di fronte alla crescita dei fenomeni di inquinamento e alla loro sempre più diffusa conflittualità, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha trovato nelle norme codicistiche una forma di tutela della salute, amplificando in tal modo l’utilizzo di norme emanate in tempi in cui i fenomeni di inquinamento (come p.es. quello elettromagnetico) non erano nemmeno lontanamente immaginabili.
Il ricorso a tali norme, in particolare all’art. 674 c.p., Getto pericoloso di cose appare ancora attuale, nonostante l’emanazione di normative speciali e particolarmente stringenti (quali la legge quadro sull’elettrosmog ed ai relativi decreti di attuazione[1]), caratterizzantesi per la loro natura tipicamente formale[2], le quali non di certo vanificano o precludono l’applicazione della tutela penalistica, in difesa di beni di rilevanza costituzionale[3].
Il ricorso all’art. 674 c.p. è stato possibile soprattutto per l’elasticità tipica di tale norma che ha quindi consentito di ipotizzare un’estensione interpretativa in grado di accogliere anche l’inquinamento elettromagnetico nell’ambito della fattispecie. L’articolo indicato contempla la fattispecie di reato “Getto pericoloso di cose”, comminando la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro206 achiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti; essa si colloca tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni e proprio la protezione dell’incolumità delle persone, quale oggetto giuridico della norma, ha indotto l’applicazione di tale fattispecie di reato anche in tema di onde elettromagnetiche.
Ciò perché, laddove, a tale scopo si facesse riferimento solo ad elementi formali, tale difesa si svuoterebbe di contenuti, perché prescinderebbe dall’elemento più strettamente sostanziale, legato alla lesione del diritto alla salute e all’ambiente salubre, e le sanzioni applicabili per la mancata ottemperanza ad un’autorizzazione, o per il superamento di soglie di “attenzione” prescinderebbero dall’effettivo inquinamento prodotto e dalle sue inevitabili ripercussioni. In tal caso dunque, laddove i valori tabellari fossero rispettati e le autorizzazioni risultassero in regola, l’evidenza del caso richiede che, a fronte di una norma speciale il cui ambito di tutela appare limitato, si faccia ricorso alle norme codicistiche che consentano agli organi di P.G. di intervenire, assicurando in tal modo una più efficace risposta e salvaguardando beni fondamentali quali la salute.
Efficacia che è data anche dalla natura più afflittiva della sanzione penale rispetto alle sole sanzioni amministrative previste dalle normativa speciale. La legge-quadro, infatti, non prevede alcuna specifica sanzione penale da irrogarsi nel caso di superamento dei limiti legali, pur potendosi ravvisare in tali ipotesi un reale pericolo per il bene primario salute.
Tanto più che la fattispecie contravvenzionale de qua si configura come un reato di pericolo, risultando perciò applicabile laddove la lesione del bene giuridico protetto non si sia ancora manifestata e quindi idonea ad assicurare una tutela preventiva della salute. L’applicazione della fattispecie in esame richiede pertanto l’accertamento da parte del giudice della reale idoneità lesiva della cosa.[4]
Sull’applicazione dell’art. 674 c.p. al fenomeno dell’elettrosmog, non sembra sussistere più alcun margine di dubbio da parte della giurisprudenza che ne ha individuato i presupposti di applicazione. sin dal 1999, quando con una sentenza di grande rilievo[5] (29 novembre 1999, n. 5626), la Cassazione affermava che “L’apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale (l’art. 624, comma 2, equipara l’energia alle “cose mobili”) autorizza ad attribuire all’art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno. Non sembra arbitraria, dunque, la conclusioneche tra le “cose” di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali “della sedia su cui ci si accomoda”. Così come “ancora più agevole è ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell’ambito dell’amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo “gettare”.Esso, infatti, non sta solo a indicare l’azione di chi lancia…qualcosa nello spazio o verso un punto determinato,ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di “produrre, far nascere” Pertanto si riconosceva che “il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p.”[6]
A questa sentenza seguivano numerose altre decisioni sia della Suprema Corte sia della giurisprudenza di merito in cui la tesi dell’astratta applicabilità dell’art. 674 c.p.[7] veniva confermatae nelle quali sia il concetto di “cose”, sia quello di “getto” o “versamento” (fino a ricomprendervi qualsiasi immissione nell’ambiente che possa riuscire molesta per le persone) sono stati intesi in senso ampio.
A conferma di tale interpretazione estensiva, l’art. 624, co. 2, c.p. stabilisce che, agli effetti della legge penale, si considerano cosa mobile l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico.
Tra l’altro anche la giurisprudenza civile ha da tempo affermato il principio che è esperibile la tutela possessoria con riguardo alle onde elettromagnetiche di cui si avvalgono le emittenti radiotelevisive, in quanto dette onde costituiscono una forma di energia materiale e quantificabile, da considerarsi pertanto come un bene mobile economico, che può essere utilizzato direttamente dalla azienda produttrice e può essere anche ceduto a terzi (Cass. civ., Sez. II, l0 marzo 2005, n. 5317; Sez. II, 11 settembre 1991, n. 9511; Sez. II, 19 aprile 1991, n. 4243).
Non sono mancate, tuttavia, pronunce che hanno escluso, proprio sulla base dell’intervenuta regolamentazione del settore specifico dell’elettromagnetismo, l’applicabilità dell’art. 674.
La stessa sentenza della S.C. del 13 maggio 2008, n. 36845 (sulla vicenda Radio Vaticana) che, annullando la sentenza della Corte di Appello con cui venivano assolti gli imputati e, rinviando ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, enunziava il principio di diritto secondo il quale l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 674 c.p. è configurabile solo se l’attività non è autorizzata e non rispetta i limiti. Mentre non lo è neppure se, nel concreto, a prescindere dal superamento dei limiti, si raggiungesse la prova oggettiva dell’attitudine molesta delle onde elettromagnetiche, la prova, cioè, proprio della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Vicenda Radio Vaticana
La Cortedi Cassazione Penale – IV sezione –, con la sentenza del 9 giugno 2011, n. 23262 segna l’epilogo della lunga e tortuosa vicenda processuale iniziata negli anni ’90, promossa dai residenti di Cesano di Roma, i quali lamentavano il verificarsi di fenomeni elettromagnetici riconducibili alla presenza di numerosi e potenti ripetitori del Centro Trasmittente di Radio Vaticana, situati nella zona di S. Maria in Galeria, vicino Roma.
La Corteriassume brevemente la vicenda. “Il capo di imputazione addebitava a un cardinale e a un monsignore di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di S. Maria in Galeria radiazioni elettromagnetiche atte a offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l’art. 674 del codice penale” . Tale norma contempla la fattispecie di reato “Getto pericoloso di cose”, comminando la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro206 achiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2005 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando i Patti Lateranensi.La Cortedi Cassazione annullava la declinatoria di giurisdizione. Così, con sentenza del 9 maggio 2005, il Tribunale di Roma dichiarava i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata, condannandoli alla pena ritenuta adeguata, nonché al risarcimento dei danni – da liquidare in separata sede – in favore delle parti civili costituite. In secondo grado,la Cortedi Appello di Roma, reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell’art. 674 c.p., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolveva gli imputati “perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato” .
La Cortedi Cassazione, su ricorsi proposti dal Procuratore Generale pressola Cortedi Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonché da alcuni privati cittadini, annullava, con sentenza n. 36845 del 13 maggio 2008, la sentenza impugnata, rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunciando, quale misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il principio di diritto per cui, “il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell’art. 674 cp. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obbiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, dell’effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.La Cortedi appello nel procedimento di rinvio, ha “accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obbiettivata nella istituzione di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obbiettivata nell’ordine di allontanamento (del 1987) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall’aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente, nonché obiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente”. Cosìla Corte, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato addebitato, ha confermato le statuizioni civili nei confronti del solo imputato vivente.
Ma ciò non è stato accettato dai responsabili del Vaticano che hanno promosso un nuovo ricorso per Cassazione.
In particolare, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di annullamento della sentenza di appello anche per le statuizioni civili nei confronti dell’imputato medio tempore deceduto, lamentando, per il secondo imputato in vita, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per inosservanza delle statuizioni della sentenza della S.C. 13 maggio 2008 e da ultimo, per difetto di motivazione.
Si rileva, nello specifico della doglianza, chela Cortedi Appello non avrebbe motivato in ordine al superamento dei limiti di esposizione e di attenzione previsti dalla legge e, per altro verso, avrebbe apprezzato turbamenti e vissuti soggettivi invece che situazioni obiettivamente riscontrate.
La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, non solo non avrebbe dato prova dei dati concreti caratterizzanti il fatto addebitato (integrante il reato ex art. 674 c.p.), ma non avrebbe neppure dato risposta alle censure mosse con i motivi d’appello relativi alla verifica del tempo del verificarsi dei fatti contestati e del tempo dei fatti provati e alla comparazione tra quel tempo e quello di incarico del Cardinale nominato, così come non avrebbe dato prova dell’elemento soggettivo del reato.
Ribadita dalla Suprema Corte la piena riconducibilità dei fenomeni di propagazione di onde elettromagnetiche alla fattispecie penale del getto di cose di cui all’art. 674 del codice penale, la stessa Corte prosegue nel richiamare il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, in ordine alla “consapevolezza” degli imputati ed alla sussistenza di circostanze oggettive suscettibili di provare “il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde”.
La sentenza del giudice di secondo grado, a sua volta, richiamava principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 36845/2008, ai quali ha dovuto uniformarsi in sede di rinvio, pronuncia, quest’ultima, che secondo la sentenza de qua “si colloca entro un indirizzo ben chiaro di questa Corte di legittimità”.
In dottrina, non è mancato chi[8] all’epoca della sentenza della S.C n. 36845/2008, rilevava che seppure “il superamento dei limiti (punito con sanzione amministrativa “salvo che il fatto costituisca reato”) è un elemento rilevante per valutare la esistenza del reato di cui all’art. 674 c.p., in quanto certamente, nella maggior parte dei casi, il rispetto dei limiti dovrebbe garantire l’assenza di danni e molestie alla popolazione, altrettanto certamente non è sostenibile né che ogni superamento dei limiti integri, di per sé, il reato di cui all’art. 674 c.p. (visto che è previsto come illecito amministrativo) né soprattutto che, comunque, nel settore dell’inquinamento elettromagnetico, tale reato debba necessariamente e rigidamente essere collegato alla prova di un superamento”.
Inoltre, la medesima sentenza affermava, ai fini della ricorrenza del reato de qua, anche la necessità della sussistenza di una prova certa e obiettiva dell’effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti esposti, con ciò discostandosi da diverso orientamento che aveva riconosciuto la rilevanza, ancorata ad una percezione di tipo soggettivo, della lesività delle molestie.
[1]D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz”),e D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”).
[2] Composta da due elementi fondamentali che le caratterizzano: il prioritario interesse al sistema autorizzatorio (per cui – in base al principio di prevenzione – solitamente sono previste sanzioni più severe per chi opera senza – o non in ottemperanza – ad una autorizzazione prevista, a prescindere dall’effettivo “inquinamento” prodotto) ed il “mito” del sistema tabellare, fino a pochi anni fa sostanzialmente limitato ad una unica colonna di valori quali-quantitativi insuperabili, ed ora integrato – nelle leggi più evolute – da colonne relative a valori di “qualità” e/o di “attenzione”
[3] Si veda: S. MAGLIA, Diritto ambientale, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, 2011, pagg.
[4] Si veda L. RAMACCI, G. MINGATI, Inquinamento elettromagnetico, cit., pag. 41 e segg.
[5] Si veda: S. MAGLIA, L’evoluzione giurisprudenziale in materia di inquinamento elettromagnetico, in Elettrosmog Dalle origini alla legge quadro, di E. RONCHI, F. GIOVANELLI, S. MAGLIA, cit., pagg. 33 e segg.
[6] In senso contrario una pronuncia della S.C. di pochi giorni prima (11 novembre 1999, n. 5592) aveva, al contrario negato che i campi elettromagnetici potessero essere considerate “cose”. Posizione che è rimasta quasi del tutto isolata, se non per una successiva sentenza (Cass. Pen., sez. 1, 30 gennaio 2002, n. 8102), , in cui si affermava che “l’azione del “gettare in luogo di pubblico transito… cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone” è ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici. Il gettare delle “cose” presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre la emissione di onde elettromagnetiche consiste nel “generare” (e, quindi, far nascere o far venire ad esistenza) “flussi di onde” che prima dell’azione “generatrice” non esistevano. L’assumibilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di “cose” non può essere poi automatica, ma richiede, necessariamente una esplicita previsione normativa, come è avvenuto, ad esempio, con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 624 c.p.”
[7] Ex multis Cass. Pen. Sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707
[8] G. AMENDOLA, Radio Vaticana, Elettrosmog, Cassazione: una sentenza molto discutibile, in Lexambiente.it, rivista giuridica on-line.
Categorie
Aspetti sanzionatori. Il caso di Radio Vaticana
di Giovanni Bellenda, Maria Anna Labarile
Di fronte alla crescita dei fenomeni di inquinamento e alla loro sempre più diffusa conflittualità, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha trovato nelle norme codicistiche una forma di tutela della salute, amplificando in tal modo l’utilizzo di norme emanate in tempi in cui i fenomeni di inquinamento (come p.es. quello elettromagnetico) non erano nemmeno lontanamente immaginabili.
Il ricorso a tali norme, in particolare all’art. 674 c.p., Getto pericoloso di cose appare ancora attuale, nonostante l’emanazione di normative speciali e particolarmente stringenti (quali la legge quadro sull’elettrosmog ed ai relativi decreti di attuazione[1]), caratterizzantesi per la loro natura tipicamente formale[2], le quali non di certo vanificano o precludono l’applicazione della tutela penalistica, in difesa di beni di rilevanza costituzionale[3].
Il ricorso all’art. 674 c.p. è stato possibile soprattutto per l’elasticità tipica di tale norma che ha quindi consentito di ipotizzare un’estensione interpretativa in grado di accogliere anche l’inquinamento elettromagnetico nell’ambito della fattispecie. L’articolo indicato contempla la fattispecie di reato “Getto pericoloso di cose”, comminando la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro206 achiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti; essa si colloca tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni e proprio la protezione dell’incolumità delle persone, quale oggetto giuridico della norma, ha indotto l’applicazione di tale fattispecie di reato anche in tema di onde elettromagnetiche.
Ciò perché, laddove, a tale scopo si facesse riferimento solo ad elementi formali, tale difesa si svuoterebbe di contenuti, perché prescinderebbe dall’elemento più strettamente sostanziale, legato alla lesione del diritto alla salute e all’ambiente salubre, e le sanzioni applicabili per la mancata ottemperanza ad un’autorizzazione, o per il superamento di soglie di “attenzione” prescinderebbero dall’effettivo inquinamento prodotto e dalle sue inevitabili ripercussioni. In tal caso dunque, laddove i valori tabellari fossero rispettati e le autorizzazioni risultassero in regola, l’evidenza del caso richiede che, a fronte di una norma speciale il cui ambito di tutela appare limitato, si faccia ricorso alle norme codicistiche che consentano agli organi di P.G. di intervenire, assicurando in tal modo una più efficace risposta e salvaguardando beni fondamentali quali la salute.
Efficacia che è data anche dalla natura più afflittiva della sanzione penale rispetto alle sole sanzioni amministrative previste dalle normativa speciale. La legge-quadro, infatti, non prevede alcuna specifica sanzione penale da irrogarsi nel caso di superamento dei limiti legali, pur potendosi ravvisare in tali ipotesi un reale pericolo per il bene primario salute.
Tanto più che la fattispecie contravvenzionale de qua si configura come un reato di pericolo, risultando perciò applicabile laddove la lesione del bene giuridico protetto non si sia ancora manifestata e quindi idonea ad assicurare una tutela preventiva della salute. L’applicazione della fattispecie in esame richiede pertanto l’accertamento da parte del giudice della reale idoneità lesiva della cosa.[4]
Sull’applicazione dell’art. 674 c.p. al fenomeno dell’elettrosmog, non sembra sussistere più alcun margine di dubbio da parte della giurisprudenza che ne ha individuato i presupposti di applicazione. sin dal 1999, quando con una sentenza di grande rilievo[5] (29 novembre 1999, n. 5626), la Cassazione affermava che “L’apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale (l’art. 624, comma 2, equipara l’energia alle “cose mobili”) autorizza ad attribuire all’art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno. Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le “cose” di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali “della sedia su cui ci si accomoda”. Così come “ancora più agevole è ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell’ambito dell’amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo “gettare”.Esso, infatti, non sta solo a indicare l’azione di chi lancia…qualcosa nello spazio o verso un punto determinato,ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di “produrre, far nascere” Pertanto si riconosceva che “il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p.”[6]
A questa sentenza seguivano numerose altre decisioni sia della Suprema Corte sia della giurisprudenza di merito in cui la tesi dell’astratta applicabilità dell’art. 674 c.p.[7] veniva confermata e nelle quali sia il concetto di “cose”, sia quello di “getto” o “versamento” (fino a ricomprendervi qualsiasi immissione nell’ambiente che possa riuscire molesta per le persone) sono stati intesi in senso ampio.
A conferma di tale interpretazione estensiva, l’art. 624, co. 2, c.p. stabilisce che, agli effetti della legge penale, si considerano cosa mobile l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico.
Tra l’altro anche la giurisprudenza civile ha da tempo affermato il principio che è esperibile la tutela possessoria con riguardo alle onde elettromagnetiche di cui si avvalgono le emittenti radiotelevisive, in quanto dette onde costituiscono una forma di energia materiale e quantificabile, da considerarsi pertanto come un bene mobile economico, che può essere utilizzato direttamente dalla azienda produttrice e può essere anche ceduto a terzi (Cass. civ., Sez. II, l0 marzo 2005, n. 5317; Sez. II, 11 settembre 1991, n. 9511; Sez. II, 19 aprile 1991, n. 4243).
Non sono mancate, tuttavia, pronunce che hanno escluso, proprio sulla base dell’intervenuta regolamentazione del settore specifico dell’elettromagnetismo, l’applicabilità dell’art. 674.
La stessa sentenza della S.C. del 13 maggio 2008, n. 36845 (sulla vicenda Radio Vaticana) che, annullando la sentenza della Corte di Appello con cui venivano assolti gli imputati e, rinviando ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, enunziava il principio di diritto secondo il quale l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 674 c.p. è configurabile solo se l’attività non è autorizzata e non rispetta i limiti. Mentre non lo è neppure se, nel concreto, a prescindere dal superamento dei limiti, si raggiungesse la prova oggettiva dell’attitudine molesta delle onde elettromagnetiche, la prova, cioè, proprio della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Vicenda Radio Vaticana
La Cortedi Cassazione Penale – IV sezione –, con la sentenza del 9 giugno 2011, n. 23262 segna l’epilogo della lunga e tortuosa vicenda processuale iniziata negli anni ’90, promossa dai residenti di Cesano di Roma, i quali lamentavano il verificarsi di fenomeni elettromagnetici riconducibili alla presenza di numerosi e potenti ripetitori del Centro Trasmittente di Radio Vaticana, situati nella zona di S. Maria in Galeria, vicino Roma.
La Corteriassume brevemente la vicenda. “Il capo di imputazione addebitava a un cardinale e a un monsignore di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di S. Maria in Galeria radiazioni elettromagnetiche atte a offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l’art. 674 del codice penale” . Tale norma contempla la fattispecie di reato “Getto pericoloso di cose”, comminando la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro206 achiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2005 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando i Patti Lateranensi.La Cortedi Cassazione annullava la declinatoria di giurisdizione. Così, con sentenza del 9 maggio 2005, il Tribunale di Roma dichiarava i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata, condannandoli alla pena ritenuta adeguata, nonché al risarcimento dei danni – da liquidare in separata sede – in favore delle parti civili costituite. In secondo grado,la Cortedi Appello di Roma, reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell’art. 674 c.p., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolveva gli imputati “perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato” .
La Cortedi Cassazione, su ricorsi proposti dal Procuratore Generale pressola Cortedi Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonché da alcuni privati cittadini, annullava, con sentenza n. 36845 del 13 maggio 2008, la sentenza impugnata, rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunciando, quale misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il principio di diritto per cui, “il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell’art. 674 cp. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obbiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, dell’effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.La Cortedi appello nel procedimento di rinvio, ha “accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obbiettivata nella istituzione di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obbiettivata nell’ordine di allontanamento (del 1987) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall’aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente, nonché obiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente”. Cosìla Corte, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato addebitato, ha confermato le statuizioni civili nei confronti del solo imputato vivente.
Ma ciò non è stato accettato dai responsabili del Vaticano che hanno promosso un nuovo ricorso per Cassazione.
In particolare, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di annullamento della sentenza di appello anche per le statuizioni civili nei confronti dell’imputato medio tempore deceduto, lamentando, per il secondo imputato in vita, nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per inosservanza delle statuizioni della sentenza della S.C. 13 maggio 2008 e da ultimo, per difetto di motivazione.
Si rileva, nello specifico della doglianza, chela Cortedi Appello non avrebbe motivato in ordine al superamento dei limiti di esposizione e di attenzione previsti dalla legge e, per altro verso, avrebbe apprezzato turbamenti e vissuti soggettivi invece che situazioni obiettivamente riscontrate.
La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, non solo non avrebbe dato prova dei dati concreti caratterizzanti il fatto addebitato (integrante il reato ex art. 674 c.p.), ma non avrebbe neppure dato risposta alle censure mosse con i motivi d’appello relativi alla verifica del tempo del verificarsi dei fatti contestati e del tempo dei fatti provati e alla comparazione tra quel tempo e quello di incarico del Cardinale nominato, così come non avrebbe dato prova dell’elemento soggettivo del reato.
Ribadita dalla Suprema Corte la piena riconducibilità dei fenomeni di propagazione di onde elettromagnetiche alla fattispecie penale del getto di cose di cui all’art. 674 del codice penale, la stessa Corte prosegue nel richiamare il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, in ordine alla “consapevolezza” degli imputati ed alla sussistenza di circostanze oggettive suscettibili di provare “il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde”.
La sentenza del giudice di secondo grado, a sua volta, richiamava principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 36845/2008, ai quali ha dovuto uniformarsi in sede di rinvio, pronuncia, quest’ultima, che secondo la sentenza de qua “si colloca entro un indirizzo ben chiaro di questa Corte di legittimità”.
In dottrina, non è mancato chi[8] all’epoca della sentenza della S.C n. 36845/2008, rilevava che seppure “il superamento dei limiti (punito con sanzione amministrativa “salvo che il fatto costituisca reato”) è un elemento rilevante per valutare la esistenza del reato di cui all’art. 674 c.p., in quanto certamente, nella maggior parte dei casi, il rispetto dei limiti dovrebbe garantire l’assenza di danni e molestie alla popolazione, altrettanto certamente non è sostenibile né che ogni superamento dei limiti integri, di per sé, il reato di cui all’art. 674 c.p. (visto che è previsto come illecito amministrativo) né soprattutto che, comunque, nel settore dell’inquinamento elettromagnetico, tale reato debba necessariamente e rigidamente essere collegato alla prova di un superamento”.
Inoltre, la medesima sentenza affermava, ai fini della ricorrenza del reato de qua, anche la necessità della sussistenza di una prova certa e obiettiva dell’effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti esposti, con ciò discostandosi da diverso orientamento che aveva riconosciuto la rilevanza, ancorata ad una percezione di tipo soggettivo, della lesività delle molestie.
[1]D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz”),e D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”).
[2] Composta da due elementi fondamentali che le caratterizzano: il prioritario interesse al sistema autorizzatorio (per cui – in base al principio di prevenzione – solitamente sono previste sanzioni più severe per chi opera senza – o non in ottemperanza – ad una autorizzazione prevista, a prescindere dall’effettivo “inquinamento” prodotto) ed il “mito” del sistema tabellare, fino a pochi anni fa sostanzialmente limitato ad una unica colonna di valori quali-quantitativi insuperabili, ed ora integrato – nelle leggi più evolute – da colonne relative a valori di “qualità” e/o di “attenzione”
[3] Si veda: S. MAGLIA, Diritto ambientale, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, 2011, pagg.
[4] Si veda L. RAMACCI, G. MINGATI, Inquinamento elettromagnetico, cit., pag. 41 e segg.
[5] Si veda: S. MAGLIA, L’evoluzione giurisprudenziale in materia di inquinamento elettromagnetico, in Elettrosmog Dalle origini alla legge quadro, di E. RONCHI, F. GIOVANELLI, S. MAGLIA, cit., pagg. 33 e segg.
[6] In senso contrario una pronuncia della S.C. di pochi giorni prima (11 novembre 1999, n. 5592) aveva, al contrario negato che i campi elettromagnetici potessero essere considerate “cose”. Posizione che è rimasta quasi del tutto isolata, se non per una successiva sentenza (Cass. Pen., sez. 1, 30 gennaio 2002, n. 8102), , in cui si affermava che “l’azione del “gettare in luogo di pubblico transito… cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone” è ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici. Il gettare delle “cose” presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre la emissione di onde elettromagnetiche consiste nel “generare” (e, quindi, far nascere o far venire ad esistenza) “flussi di onde” che prima dell’azione “generatrice” non esistevano. L’assumibilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di “cose” non può essere poi automatica, ma richiede, necessariamente una esplicita previsione normativa, come è avvenuto, ad esempio, con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 624 c.p.”
[7] Ex multis Cass. Pen. Sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707
[8] G. AMENDOLA, Radio Vaticana, Elettrosmog, Cassazione: una sentenza molto discutibile, in Lexambiente.it, rivista giuridica on-line.
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