Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

AUA: modifiche impiantistiche e sanzioni

di Amedeo Postiglione e Stefano Maglia

Categoria: AUA

Gli artt. 5 e 6 del DPR 59/13 regolano rispettivamente il rinnovo dell’AUA e le modifiche impiantistiche che si renderanno necessarie negli stabilimenti interessati dall’AUA.
Nel caso di rinnovo alla scadenza, il titolare (che si spera coincida con il gestore) dovrà presentare, con sei mesi di anticipo, una domanda di rinnovo al SUAP, aggiornando la documentazione fornita in sede di primo rilascio. Solo qualora non fosse cambiato nulla il gestore potrà far riferimento a quanto già depositato. I tempi e le modalità istruttorie sono quelle già descritte e stabilite dall’art. 4 del DPR 59/13.
Nella norma sembrerebbe esservi una sorta di silenzio assenso in caso di inerzia nella concessione del rinnovo; in realtà tale eventualità ad oggi è solo virtuale, nel senso che il comma 4 dell’art. 4 del decreto prevede che “l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione” “fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore”. Molto probabilmente le normative di settore cambieranno nei prossimi anni, ma qualora rimassero come le attuali, non sarebbe possibile proseguire in parecchi casi (in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si ricordi quanto disposto dal comma 3 dell’art. 11 del DPR 59/13).
Quindici anni sono un periodo molto lungo, durante il quale è inevitabile che la realtà in cui gli stabilimenti si trovano subiscano cambiamenti, sia di tipo ambientale, sia di tipo pianificatorio, pertanto il legislatore ha previsto, al comma 5 dell’art. 5, la possibilità che l’autorità competente imponga sua sponte il rinnovo dell’AUA o la revisione delle prescrizioni. Ciò sarà possibile quando:

• le prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali;

• sia reso necessario da nuove disposizioni legislative nazionali o comunitarie.

In caso di modifiche da apportarsi all’attività o all’impianto, il gestore dovrà comunicare all’autorità competente le variazioni progettate. L’art. 6 del DPR 59/13 erroneamente prevede che la comunicazione venga trasmessa direttamente alla Provincia (autorità competente), dimenticandosi dell’esistenza del SUAP e del suo ruolo di interfaccia tra la Pubblica Amministrazione ed i gestori. In analogia con l’AIA, la procedura prevista in caso di modifiche prevede che il gestore possa realizzare le modifiche solo una volta trascorsi 60 giorni dalla propria comunicazione ed in mancanza di risposta dell’autorità competente. Quest’ultima, tuttavia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione potrebbe ritenere la modifica sostanziale ed ordinare al gestore di presentare istanza ex art. 4 del decreto. Sinceramente non si capisce perché il legislatore abbia previsto da una parte che il silenzio assenso interviene trascorsi 60 giorni dalla comunicazione e dall’altra prevede che l’autorità competente debba esprimersi in merito alla sostanzialità di una modifica solo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del gestore.
In merito alla sostanzialità delle modifiche è indispensabile sottolineare che la definizione fornita dall’art. 2 del DPR 59/13 non aiuta molto, in quanto è strettamente legata alle definizioni presenti nelle normative di settore, a loro volta piuttosto generiche, se non addirittura assenti (vedasi ad esempio il caso delle procedure semplificate ex artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06).
Le Regioni potrebbero definire ulteriori criteri di qualificazione delle modifiche sostanziali e individuare i casi in cui, in presenza di modifiche non sostanziali, per le quali non è necessario presentare alcuna comunicazione, ma sempre nel rispetto delle norme di settore. Anche tale potere sembra alquanto limitato, in quanto, si ricorda che la parte quinta del D.Lgs. 152/06 prevede che possa essere esercitato esclusivamente dal MATTM.
L’aspetto più particolare dell’AUA è che nel DPR 59/13 non sono previste sanzioni.
Per come è stata concepita l’AUA non si può ritenere che valgano per relationem le sanzioni previste dalle norme settoriali, in quanto l’AUA è una nuova autorizzazione che sostituisce determinati titoli ambientali e non è, semplicemente, un semplice atto nel quale essi confluiscono. Si può dire che l’AUA vada di fatto considerata come l’AIA; per quest’ultima il legislatore ha giustamente individuato disposizioni specifiche in caso di mancato rispetto delle condizioni del titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, e precisamente agli artt. 29-decies e 29-quattuordieces, indicanti rispettivamente i provvedimenti amministrativi e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.
Pertanto, nonostante l’AUA sia un obbligo, non sono ancora stati stabiliti gli strumenti coercitivi per regolamentarla, e occorrerà attendere un atto avente forza di legge che stabilisca le sanzioni del caso, le quali non potranno confluire nel decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell’art. 10 del DPR 59/13, avente solo l’obiettivo di adottare un modello semplificato ed unificato per la richiesta dell’AUA.

 

Tratto da DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE, di A. Postiglione – S. Maglia, Irnerio Editore, II edizione, 2013

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata