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L’attuale sistema autorizzativo/abilitativo alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività prevede:
l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina delle emissioni in atmosfera per taluni stabilimenti e/o impianti (articolo 272, comma 5, Impianti ed attività in deroga ed articolo 267, commi 2-3, Campo di applicazione );
un’autorizzazione ordinaria per tutti gli stabilimenti che producono emissioni (articolo 269, comma 1, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti);
l’esclusione dall’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pur nel rispetto di specifiche prescrizioni, per taluni impianti (articolo 269, comma 10, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e articolo 272, comma 5 Impianti ed attività in deroga);
l’esclusione dall’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pur nel rispetto di specifiche prescrizioni, e l’assoggettamento alla sola comunicazione all’Autorità competente per gli impianti e le attività elencate alla Parte I dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/06 progressivamente ampliato nel corso degli anni (articolo 272, comma 1, Impianti ed attività in deroga);
l’esclusione dall’obbligo dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera e l’assoggettamento ad un’autorizzazione di carattere generale, adottatadall’Autorità competente, per specifiche categorie di stabilimenti elencate alla Parte II dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/06 progressivamente ampliato nel corso degli anni (articolo 272, comma 2, Impianti ed attività in deroga).
Nello specifico è poi l’articolo 269 ha regolamentare la richiesta di un’autorizzazione, ordinaria, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni fatto salvo il riferimento alle esclusioni previste nella Parte V ed agli impianti/attività in deroga.
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento in quanto i singoli impianti e le singole attività presenti all’interno dello stesso non sono oggetto di distinte autorizzazioni come poteva avvenire ancora nella prima versione del D.Lgs. n. 152/06.
Il gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale in merito all’istallazione o l’esercizio dello stabilimento e che ne risulta responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni previste dalla disciplina, che intende installare uno nuovo stabilimento ovvero trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro ovvero sottoporre a modifica sostanziale un impianto e/o un’attività, dovrà presentare all’Autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla seguente documentazione principale:
Progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissionie la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti (una specifica novità tecnica introdotta recentemente dal D.Lgs. n. 128/10 all’articolo 269, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti rispetto all’edizione del 2006), i parametri che caratterizzano l’esercizio e laquantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonchè, per gli impianti soggetti, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
Relazione tecnicache descrive il complessivo ciclo produttivo in cuisi inseriscono gli impianti e le attività in grado di indicare il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
Il motivo fondamentale per cui è assolutamente necessaria l’indicazione specifica di tutte le sorgenti di emissione da inserire nella domanda di autorizzazione alle emissioni, compresi i dispositivi mobili, è ovviamente legato alla necessità di conoscere l’impatto complessivo di uno stabilimento e non più solo di un impianto come avveniva ancora nel 2006.
Gli stabilimenti dotati di autorizzazione espressa o tacita saranno, in tal modo, considerati in esercizio irregolarmente ed i loro gestori saranno passibili delle sanzioni indicate all’articolo 279 Sanzioni del D.Lgs. n. 152/06.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di richiesta integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda.
L’autorizzazione ordinaria alle emissioni, rilasciata dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ed all’adozione degli altri provvedimenti,ha una durata di quindici anni con l’obbligo di presentare almeno un anno prima della scadenza la domanda di rinnovo.
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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
di Andrea Sillani
L’attuale sistema autorizzativo/abilitativo alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività prevede:
Nello specifico è poi l’articolo 269 ha regolamentare la richiesta di un’autorizzazione, ordinaria, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni fatto salvo il riferimento alle esclusioni previste nella Parte V ed agli impianti/attività in deroga.
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento in quanto i singoli impianti e le singole attività presenti all’interno dello stesso non sono oggetto di distinte autorizzazioni come poteva avvenire ancora nella prima versione del D.Lgs. n. 152/06.
Il gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale in merito all’istallazione o l’esercizio dello stabilimento e che ne risulta responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni previste dalla disciplina, che intende installare uno nuovo stabilimento ovvero trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro ovvero sottoporre a modifica sostanziale un impianto e/o un’attività, dovrà presentare all’Autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla seguente documentazione principale:
Il motivo fondamentale per cui è assolutamente necessaria l’indicazione specifica di tutte le sorgenti di emissione da inserire nella domanda di autorizzazione alle emissioni, compresi i dispositivi mobili, è ovviamente legato alla necessità di conoscere l’impatto complessivo di uno stabilimento e non più solo di un impianto come avveniva ancora nel 2006.
Gli stabilimenti dotati di autorizzazione espressa o tacita saranno, in tal modo, considerati in esercizio irregolarmente ed i loro gestori saranno passibili delle sanzioni indicate all’articolo 279 Sanzioni del D.Lgs. n. 152/06.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di richiesta integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda.
L’autorizzazione ordinaria alle emissioni, rilasciata dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ed all’adozione degli altri provvedimenti, ha una durata di quindici anni con l’obbligo di presentare almeno un anno prima della scadenza la domanda di rinnovo.
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