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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Lo schema di regolamento attuativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dopo esser stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n. 69 del 15 febbraio 2013, è atteso per la sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dal momento in cui il D.P.R. entrerà in vigore, infatti, si attendono adempimenti più rapidi per le imprese, ulteriori semplificazioni per la Pubblica Amministrazione e benefici economici per la crescita del Paese. L’A.U.A., infatti, dà attuazione alla prescrizione dell’art. 23 del D.L. 35/2012 conv. in L. 35/2012 (cd. Semplifica Italia) e si rivolge alle P.M.I. individuate dal D.M. 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte II del D.L.vo 152/06 (A.I.A.). sono, invece, esclusi dall’A.U.A. gli impianti soggetti a V.I.A. laddove tale valutazione comprenda e sostituisca tutti gli altri atti d’assenso in materia ambientale. La nuova autorizzazione radunerà in unico provvedimento: 1.autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.); 2.comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112); 3.autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269); 4.autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272); 5.il nulla osta di cui all’art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 6.autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9); 7.comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216). L’elenco non è esaustivo: le Regioni e le Province Autonome possono individuare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ulteriormente compresi nell’A.U.A.
Per chiedere l’autorizzazione sarà sufficiente presentare una sola domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che, per via telematica, trasmetterà l’istanza all’Autorità competente (tendenzialmente la Provincia) che, a sua volta, dovrà rispondere entro 90 giorni (il termine potrà estendersi a 120 o 150 giorni in caso si debba ricorrere alla conferenza di servizi). Per il rinnovo basterà presentare un’autocertificazione, salvo siano intervenute modifiche nel processo produttivo.
Ha suscitato riserve nell’aula del Senato la (eccessiva) durata dell’A.U.A. (15 anni), ma – a che risulti – non è mutata la previsione secondo cui l’A.U.A. non può durare meno del periodo di validità massima garantita dalle autorizzazioni che andrà a sostituire. Poiché raduna autorizzazioni di durata differente, l’A.U.A. potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo. Nel caso di impianti che scaricano sostanze pericolose, i gestori dovranno presentare ogni 4 anni una comunicazione alla Provincia con gli esiti dell’attività di autocontrollo: la P.A. potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni dell’A.U.A. (senza modificare, però la durata della medesima), se è emerso un aumento dell’inquinamento.
Si segnala, inoltre, che quando il D.P.R. entrerà in vigore apporterà alcune modifiche al D.L.vo 152/06, ed in particolare alle seguenti disposizioni: 1.art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti): soppressione del quarto periodo del c. 3; 2.art. 272 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga): soppressione del quarto e sesto periodo del c. 2; 3.art. 281 (disposizioni transitorie e finali): sostituzione dei cc. 1 e 3, nonché soppressione dei cc. 4 (secondo periodo), 8 e 11. Infine, lo schema di regolamento termina con oltre trecento pagine di allegati tecnici. Attendiamo, ora, a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Autorizzazione Unica Ambientale: prima lettura
di Stefano Maglia
Lo schema di regolamento attuativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dopo esser stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n. 69 del 15 febbraio 2013, è atteso per la sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dal momento in cui il D.P.R. entrerà in vigore, infatti, si attendono adempimenti più rapidi per le imprese, ulteriori semplificazioni per la Pubblica Amministrazione e benefici economici per la crescita del Paese.
L’A.U.A., infatti, dà attuazione alla prescrizione dell’art. 23 del D.L. 35/2012 conv. in L. 35/2012 (cd. Semplifica Italia) e si rivolge alle P.M.I. individuate dal D.M. 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte II del D.L.vo 152/06 (A.I.A.). sono, invece, esclusi dall’A.U.A. gli impianti soggetti a V.I.A. laddove tale valutazione comprenda e sostituisca tutti gli altri atti d’assenso in materia ambientale.
La nuova autorizzazione radunerà in unico provvedimento:
1.autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.);
2.comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112);
3.autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269);
4.autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272);
5.il nulla osta di cui all’art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
6.autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9);
7.comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216).
L’elenco non è esaustivo: le Regioni e le Province Autonome possono individuare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ulteriormente compresi nell’A.U.A.
Per chiedere l’autorizzazione sarà sufficiente presentare una sola domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che, per via telematica, trasmetterà l’istanza all’Autorità competente (tendenzialmente la Provincia) che, a sua volta, dovrà rispondere entro 90 giorni (il termine potrà estendersi a 120 o 150 giorni in caso si debba ricorrere alla conferenza di servizi). Per il rinnovo basterà presentare un’autocertificazione, salvo siano intervenute modifiche nel processo produttivo.
Ha suscitato riserve nell’aula del Senato la (eccessiva) durata dell’A.U.A. (15 anni), ma – a che risulti – non è mutata la previsione secondo cui l’A.U.A. non può durare meno del periodo di validità massima garantita dalle autorizzazioni che andrà a sostituire. Poiché raduna autorizzazioni di durata differente, l’A.U.A. potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo.
Nel caso di impianti che scaricano sostanze pericolose, i gestori dovranno presentare ogni 4 anni una comunicazione alla Provincia con gli esiti dell’attività di autocontrollo: la P.A. potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni dell’A.U.A. (senza modificare, però la durata della medesima), se è emerso un aumento dell’inquinamento.
Si segnala, inoltre, che quando il D.P.R. entrerà in vigore apporterà alcune modifiche al D.L.vo 152/06, ed in particolare alle seguenti disposizioni:
1.art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti): soppressione del quarto periodo del c. 3;
2.art. 272 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga): soppressione del quarto e sesto periodo del c. 2;
3.art. 281 (disposizioni transitorie e finali): sostituzione dei cc. 1 e 3, nonché soppressione dei cc. 4 (secondo periodo), 8 e 11.
Infine, lo schema di regolamento termina con oltre trecento pagine di allegati tecnici.
Attendiamo, ora, a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
19.02.2013
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