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Stefano Maglia

Autorizzazione Unica Ambientale: rinnovo, modifiche e sanzioni

di Giannicola Galotto

Categoria: AUA

(*Tratto da AUA-AIA, disciplina operativa, a cura di Leonardo Benedusi e Giannicola Galotto, Edizioni TuttoAmbiente, 2019)

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Rinnovo dell’AUA e modifiche

Gli artt. 5 e 6 del DPR 59/13 regolano rispettivamente il rinnovo dell’AUA e le modifiche impiantistiche che si renderanno necessarie negli stabilimenti interessati dall’AUA.

Nel caso di rinnovo alla scadenza dell’AUA, il titolare (in mancanza di una specifica definizione, si spera che esso coincida con il gestore!) dovrà presentare, con sei mesi di anticipo, una domanda di rinnovo al SUAP, aggiornando la documentazione fornita in sede di primo rilascio. Solo qualora non fosse cambiato nulla il gestore potrà far riferimento a quanto già depositato. I tempi e le modalità istruttorie sono quelli già descritti e stabiliti dall’art. 4 del DPR 59/13.

Nella norma sembrerebbe esservi una sorta di silenzio assenso in caso di inerzia nella concessione del rinnovo; in realtà tale eventualità ad oggi è solo virtuale, nel senso che il comma 4 dell’art. 4 del decreto prevede che “l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione” “fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore“. Molto probabilmente le normative di settore cambieranno nei prossimi anni, ma qualora rimassero come le attuali, non sarebbe possibile proseguire in parecchi casi (in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si ricordi quanto disposto dal comma 3 dell’art. 11 del DPR 59/13).

Quindici anni sono un periodo molto lungo, durante il quale è inevitabile che la realtà in cui gli stabilimenti si trovano subisca cambiamenti, sia di tipo ambientale, sia di tipo pianificatorio, pertanto il legislatore ha previsto, al comma 5 dell’art. 5, la possibilità che l’autorità competente imponga sua sponte il rinnovo dell’AUA o la revisione delle prescrizioni. Ciò sarà possibile quando:

  1. le prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali;
  2. sia reso necessario da nuove disposizioni legislative nazionali o comunitarie.

In caso di modifiche da apportarsi all’attività o all’impianto, il gestore dovrà comunicare all’autorità competente le variazioni progettate. L’art. 6 del DPR 59/13 erroneamente prevede che la comunicazione venga trasmessa direttamente all’autorità competente, dimenticandosi dell’esistenza del SUAP e del suo ruolo di interfaccia tra la Pubblica Amministrazione ed i gestori. In analogia con l’AIA, la procedura prevista in caso di modifiche prevede che il gestore possa realizzare le modifiche solo una volta trascorsi 60 giorni dalla propria comunicazione ed in mancanza di risposta dell’autorità competente. Quest’ultima, tuttavia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione potrebbe ritenere la modifica sostanziale ed ordinare al gestore di presentare istanza ex art. 4 del decreto.

Non è dato comprendere perché il legislatore abbia previsto, da una parte, che il silenzio assenso interviene trascorsi 60 giorni dalla comunicazione e, dall’altra, che l’autorità competente debba esprimersi in merito alla sostanzialità di una modifica solo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del gestore.

In merito alla sostanzialità delle modifiche è indispensabile sottolineare che la definizione fornita dall’art. 2 del DPR 59/13 non aiuta molto, in quanto è strettamente legata alle definizioni presenti nelle normative di settore, a loro volta piuttosto generiche, se non addirittura assenti (vedasi ad esempio il caso delle procedure semplificate ex artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/06).

Le Regioni potrebbero definire ulteriori criteri di qualificazione delle modifiche sostanziali e individuare i casi in cui, in presenza di modifiche non sostanziali, per le quali non è necessario presentare alcuna comunicazione, ma sempre nel rispetto delle norme di settore.

aia

Sanzioni

Un ulteriore aspetto critico dell’AUA si rinviene nel fatto che il DPR 59/13 non prevede sanzioni in caso di mancata ottemperanza alle norme in esso contenute.

Per come è stato concepito il procedimento unico in predicato non si può ritenere che valgano per relationem le sanzioni previste dalle norme settoriali, in quanto l’AUA è una nuova autorizzazione che sostituisce determinati titoli ambientali e non sostanzia un semplice atto nel quale essi confluiscono. Non v’è dubbio che l’AUA vada di fatto intesa come l’AIA; per quest’ultima il legislatore ha giustamente individuato disposizioni specifiche in caso di mancato rispetto delle condizioni del titolo III-bis del D. Lgs. 152/06, e precisamente agli artt. 29-decies e 29-quattuordecies, indicanti rispettivamente i provvedimenti amministrativi e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.

Tuttavia, il fatto che sussistano ancora le competenze dei “soggetti competenti in materia ambientale”, ossia “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale”, lascia pensare che l’AUA sia assimilabile ad una procedura che accorpa i vari titoli necessari modificandone esclusivamente la durata, senza prevedere valutazioni integrate, come invece avviene con l’AUA.

Pertanto, nonostante l’AUA sia un obbligo, non sono ancora stati stabiliti con certezza gli strumenti coercitivi per regolamentarla, e sarebbe opportuna l’emanazione di un atto avente forza di legge che stabilisca le sanzioni del caso.

Un primo tentativo di colmare la lacuna, ma incompleto in quanto limitato a due violazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, è stato posto in essere con il D. Lgs. 183/17 che ha modificato l’art. 279 del D. Lgs. 152/06.

Tale norma, ha introdotto sanzioni nei confronti di gestori non in possesso dell’AUA (o meglio, per l’espressione adottata dal legislatore, dell’autorizzazione prevista dal “decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”) in caso di modifica sostanziale di stabilimento e di gestori che non hanno provveduto ad inviare la prescritta comunicazione in caso di modifica non sostanziale.

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