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Autorizzazioni End of Waste. Istanza di conferma entro il 2 marzo 2020?

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Secondo alcune interpretazioni le autorizzazioni degli impianti di recupero “salvate” dalla legge di conversione del decreto legge “crisi aziendali” potrebbero mantenere la loro efficacia solo a condizione della presentazione di un’istanza di conferma, ma l’analisi delle norme porta a conclusioni differenti.

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In questi giorni si è sostenuto che la legge 128/2019, di conversione del decreto legge 101/2019, imporrebbe a tutti i titolari delle autorizzazioni in corso di validità, in fase di rinnovo o già scadute al 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della norma) di presentare un’istanza di conferma. In particolare, si è scritto che le autorizzazioni che comportano la cessazione della qualifica di rifiuto: “potranno essere rispettivamente confermate, rinnovate o rese redivive dalle autorità competenti a condizione che sia presentata dai soggetti interessati la relativa istanza di conferma entro il 2 marzo 2020”.

L’analisi della norma richiamata conduce, invece, a diverse conclusioni.

 

Chi deve, o dovrà, presentare l’istanza

La Legge 128/2019, di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, dispone con l’articolo 14-bis (Cessazione della qualifica di rifiuto), comma 7, che:

«7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata».

Per comprendere la ratio della disposizione è perciò indispensabile comprendere quali siano i decreti “di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Il testo vigente del comma 2 dell’articolo 184-ter è il seguente:

«2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto».

Finora la disciplina nazionale della cessazione della qualifica di rifiuto è dettata dai seguenti decreti:

– D.M. 14 Febbraio 2013, n. 22 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”;

– D.M. 28 marzo 2018, n. 69 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” (fresato d’asfalto);

D.M. 15 maggio 2019, n. 62 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)”;

oltre che dai tre Regolamenti dell’Unione Europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Pertanto “i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [3 novembre 2019], nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore” sono tenuti a presentare l’istanza di aggiornamento alledisposizioni definite dai decreti predetti”.

In altri termini, l’istanza di aggiornamento è necessaria solo ed esclusivamente per gli impianti che realizzino la cessazione della qualifica di rifiuto delle tipologie di rifiuto disciplinate dai tre decreti ministeriali citati e, in futuro, da quelle che saranno regolamentate mediante l’emanazione di nuovi decreti End of Waste.

 

Le autorizzazioni “caso per caso”

Anche il comma 8 del medesimo articolo non modifica le conclusioni appena esposte:

«8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste».

In questo caso non si fa riferimento ai D.M. End of Waste ma alle disposizioni dell’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [nella formulazione vigente dal 3 novembre 2019] pertanto, indirettamente, all’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 2018/851/UE:

«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

  1. a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  2. b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  5. e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269″.

 

La disposizione secondo la quale “in ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste” non può che essere riferita a quanto avverrà nel momento in cui saranno definiti nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Perciò, in questo caso, la presentazione dell’istanza di aggiornamento sarà necessaria solo in occasione della definizione dei “criteri specifici adottati ai sensi del comma 2” cioè solo a seguito dell’emanazione di nuovi decreti “End of Waste” riferiti a differenti tipologie di rifiuti.

 

Piacenza, 10 febbraio 2020

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