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Stefano Maglia

Bonifica dei siti di preminente interesse pubblico

di Stefano Maglia

Categoria: Bonifiche

Per effetto del D.Lgs. n. 4/2008, è stata introdotta una nuova norma nel D.Lgs. n. 152/06, in riferimento alla bonifica dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (art. 252-bis).

Trattasi di un procedimento di bonifica, per i siti di interesse pubblico “ai fini dell’attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo”.

I siti, individuati mediante apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, dovranno essere oggetto di contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, e per essi potrà essere avviata procedura di bonifica anche “in deroga alle procedure di bonifica di cui alla Parte IV del Titolo V”, in particolare mediante il ricorso ad accordi di programmi aventi ad oggetto progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme a interventi mirati allo sviluppo economico produttivo.

Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all’accertamento di ulteriori danni ambientali, secondo un principio opposto a quello delle “ordinarie” procedure di bonifica, “saranno a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell’inquinamento”.

Gli accordi di programma, come sopra si anticipava, assicureranno il coordinamento delle azioni, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei programmi di bonifica delle aree.

La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

È fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all’esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse, e inoltre in considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l’attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l’accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2004/35/CE (danno ambientale) e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del D.Lgs. n. 152/06.

In caso di mancata partecipazione all’accordo di programma di uno o più responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d’ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l’inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all’accordo di programma.

 

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