Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Ceneri pesanti EER 190111*-190112 : recupero e classificazione di pericolo HP14
di Maurizio Sante Minichilli
Categoria: Rifiuti
Secondo il rapporto CEWEP (Confederation of European WtE Plants) nel 2018, su un quantitativo complessivo di 96 mln./ton. di rifiuti (urbani, commerciali ed industriali) avviati a termovalorizzazione, sono residuati dalla post combustione circa 19 mln/ton. di ceneri pesanti, destinate ad ulteriori operazioni di recupero (R4-R5), per la valorizzazione della frazione metallica, ferrosa per ca. il 10-12% e non ferrosa per ca. il 2-5% (per 2/3 alluminio) ivi contenuta, nonché quella minerale, pari a circa l’’80-85% del peso complessivo, il tutto con conseguente beneficio ambientale derivante dal recupero dei metalli pari a 3,8 mln/ton. di minor CO2 prodotta.
La componente minerale residua (comunque preponderante rispetto ai metalli) ha avuto nel corso degli anni in diversi paesi UE un preponderante riutilizzo come aggregato cementizio nelle opere viarie, manufatti in c.a.p. (New Jersey, cordoli, mattoni); basti pensare che nelle olimpiadi di Londra 2012 sono stati impiegati 30.000 ton. di ceneri pesanti come riempimento del villaggio olimpico di Stratford e 5.000 ton. per il sottofondo del parcheggi dell’Excel Exhibition & Convention Center. Aggregati contenenti tali materiali sono presenti nelle opere di realizzazioni stradali in Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
I Paesi bassi vantano il 100% del recupero di materia da ceneri pesanti, riuscendo ad impiegare la frazione minerale principalmente per realizzare sottofondi stradali (veggasi la costruzione della A5 Highway di Amsterdam, in cui è stato impiegato aggregato derivante da ceneri pesanti, Rock Solid B.V.). Le possibili applicazioni della frazione minerale sono state regolamentate dal governo olandese nel Soil Quality Decree che prevedeva la classificazione del minerale in una delle due categorie definite in funzione dell’esito del test di cessione; nel caso i limiti fossero rispettati il materiale era impiegabile come composto granulare da costruzione nella categoria 1 senza particolari e necessarie precauzioni e presidi ambientali. Tuttavia attualmente la quali totalità delle ceneri pesanti eccede i limiti di ammissibilità alla categoria 1 ed è quindi destinata alla categoria 2 per la IBC – acronimo olandese di “isolamento, controllo e monitoraggio”-; in questo caso infatti l’aggregato deve essere usato adottando precauzioni che permettano di isolare il prodotto per evitarne il contatto diretto con l’ambiente. V’è da dire che, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’associazione olandese di gestione rifiuti (DWMA) ed il Ministero dell’Ambiente Olandese (Green Deal) l’IBC è da ritenersi ormai obsoleto, anche e sopratutto in ragione dell’aggiornamento intervenuto sui criteri di classificazione di pericolo HP 14 “Ecotossico” del reg. UE 2017/997.
In Italia nel 2019 gli impianti di incenerimento per rifiuti urbani hanno prodotto 167.310 ton di ceneri pesanti, leggere e scorie pericolose (EER 190111*, 190113* e 190115*) ed 1.076.515 ton. di ceneri pesanti e scorie non pericolose (EER 190112, 190114 e 190116) costituiti per il 74% da ceneri pesanti non pericolose, per il 14,8% da rifiuti pericolosi provenienti da processi di abbattimento dei fumi e per l’11,2% da ceneri leggere, ceneri pesanti e scorie pericolose (fonte Rapporto ISPRA 2020).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, a recepimento della Direttiva 2018/851/UE, nella determinazione del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, può tenersi conto della frazione di metalli (ferrosi e non), separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani a condizione che i metalli recuperati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la decisione di esecuzione UE 2019/2014 della Commissione del 7.06.2019 (art. 5.1 La quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo. 5.2 Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli stati membri applicano la metodologia prevista nell’allegato III).
Sempre l’ISPRA informa che, nel 2019, le ceneri pesanti e scorie non pericolose sono state avviate prevalentemente a riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (circa 874.000 ton.) mentre sono state conferite in discarica circa 87.000 ton e ad operazione intermedia di scambio rifiuti (R12), mentre 58.000 ton. di ceneri pesanti e scorie pericolose sono state avviate a riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per oltre 56.000 ton. Ed alla messa in riserva (R13) per 10.000 ton., invece sono state oggetto di spedizione transfrontaliera in Germania ca. 20.000 ton di cui 90% a recupero e 10% a smaltimento in discarica.
Tema cruciale concernente il corretto riciclo/riutilizzo delle ceneri pesanti riguarda la loro corretta classificazione alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento UE 997/2017.
La classificazione delle ceneri pesanti è attualmente effettuata sulla base del regolamento UE 1357/2014 (nonché dalla decisione 2014/955/UE con riferimento al regolamento CE 850/2014 per quanto concerne i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorulati) il quale definisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti da HP1 ad HP15.
Per distinguere i differenti livelli di pericolo all’interno della stessa caratteristica, ciascuna di esse è associata a specifici codici di identificazione di pericolo (es. H400) indicanti la tipologia di sostanze contenute nel rifiuto. Relativamente alle caratteristiche di pericolo HP4, HP6, HP8 e HP14, al fine di stabilire se un rifiuto sia pericoloso o meno, è necessario confrontare la somma di tutte le concentrazioni delle sostanze assunte o identificate nel rifiuto con i limiti di concentrazione definiti nel regolamento 1357/2014. Mentre invece la valutazione delle caratteristiche di pericolo HP5, HP7, HP10, HP11 ed HP13 va eseguita confrontando le singole concentrazioni presenti nel rifiuti con i limiti stabiliti dal regolamento 1357/2014.
E’ da precisare che la definizione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico” non è stata modificata dal reg. UE 1357/2014 poiché era necessario uno studio supplementare per “garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all’eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Dal momento che tale studio è stato completato è opportuno tenere conto delle sue raccomandazione nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP14 “Ecotossico” di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE ed allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell’ecotossicità delle sostanze chimiche”.
Ragion per cui il regolamento 997/20177/UE in vigore dal 4.07.2017, applicabile dal 5.07.2018, definisce le formule di calcolo per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ovvero:
introduce le indicazioni di pericolo H412 Acquatic chronic 3, H413 Acquatic chronic 4 e H420 Ozone 1;
introduce nuove formule, basandosi sulla composizione chimica, per l’attribuzione della caratteristica HP14, che sono diverse da quelle dell’ADR e del CLP;
stabilisce i valori di soglia (valore di concentrazione in %p/p da considerare per la singola sostanza per utilizzarla e non escluderla nelle formule di calcolo) dello 0,1%p/p per H400 ed H410;
specifica i valori di soglia dell’1%p/p per H411, H412 ed H413;
non considera i fattori M (invece utilizzati nell’ADR e CLP) nelle formule di calcolo;
utilizza specifiche formule diverse da quelle dell’ADR e del CLP
Tali criteri sostituiscono quelli temporaneamente definiti dalla normativa italiana (L. 125 del 6.08.2015 di conversione D.L. 78/2015) la quale prevedeva che la caratteristica di pericolo HP14 venisse attribuita secondo i criteri indicati dall’ADR (Accord Dangereuses Route) per la classe 9-M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) ed M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
Attualmente a livello europeo non esiste un metodo armonizzato per la classificazione delle ceneri pesanti da incenerimento.
In Austria l’elenco europeo dei rifiuti (secondo la decisione 2014/955/UE) non viene utilizzato. A livello nazionale non esiste una voce a specchio per le ceneri pesanti come 19 01 11* e 19 01 12 EER. Tuttavia il codice austriaco relativo alle ceneri pesanti 31 308, che risulta sempre pericoloso, può essere modificato con il codice non pericoloso 31 308 88 mediante un processo di “declassificazione” ed in tal senso essere conferito in discarica.
Nei Paesi Bassi l’HP14 non rientra nel processo di classificazione. Le caratteristiche di pericolo sono attribuite sulla base delle concentrazioni dei seguenti elementi: As, Be, Cr, Cu, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, V e Zn. Il numero delle analisi, generalmente condotte una volta l’anno, dipende dai livelli di concentrazione riscontrati nei campioni in relazione ai valori limite di riferimento. Lo studio condotto dall’ECN (Energy research Center of Netherlands, su commissione del CEWEP !!) ha dimostrato che le ceneri pesanti da incenerimento non sono pericolose (in conformità ai reg. UE 1357/2014 e 955/2014) considerando il 95% dei dati europei e adottando un approccio di classificazione graduale:
livello 1 (non rilevante): HP1, HP2, HP3, HP9, HP12 ed HP15;
livello 2 (caso peggiore) non rilevante HP5, HP6, HP11 ed HP13;
livello 3 (calcolo e giudizio esperto): HP4, HP7, HP8, HP19 (Pb < 3,500 mg/kg);
HP14: metodo della somma dal regolamento della Commissione con i valori di lisciviazione (in sostituzione della composizione globale).
Mentre l’approccio degli altri paesi al tema della classificazione di pericolo HP14 delle ceneri pesanti (verosimilmente più pragmatico e possibilista, anche in considerazione delle rilevantissme produzioni annue) permette a tali rifiuti di poter svolgere ancora una funzione di riciclo/riutilizzo, in Italia la direzione che si vuole imprimere a tale tematica volge verso una maggiore ed accentuata cautela ambientale riguardo gli impatti sull’ecosistema, con specifico riferimento agli effetti di lisciviazione acquatica dei materiali utilizzati come aggregati cementizi (ed affini).
A rendere ancor più complicata la vicende vi è il fatto che, con l’entrata in vigore del reg. 1357/2017/UE è necessario verificare caso per caso, utilizzando le formule di calcolo pertinenti, con conseguente maggiore complessità di valutazione, in caso di approcci sperimentali diversi, l’assoggettabilità dell’impianto alla disciplina Seveso-ter, quando invece con la precedente normativa nazionale (art. 7/comma 9-ter L. 6.08.2015 n. 125) si aveva perfetta corrispondenza tra HP14 con le indicazioni H400-H410-H411 e la classificazione CLP per la Seveso.
Dai dati disponibili sulla composizione chimica e sul livello di approfondimento analitico, è ragionevole prevedere che le scorie pesanti prodotte dall’incenerimento dei rifiuti urbani saranno classificate ecotossiche HP14 nella maggior parte dei casi, utilizzando il metodo di calcolo previsto dal reg. 997/2017/UE e che, con gli stessi dati le scorie saranno classificabili H410-H411 perciò assoggettabili alla Seveso-ter.
A tali problematiche (sopratutto per quanto concerne l’approccio condiviso tra Produttore ed organi di controllo) ha cercato di fornire chiarimenti e risposte il tavolo tecnico inceneritori tenutosi in Regione Lombardia (Arpa Lombardia, Gestori Termovalorizzatori ed impianti trattamento scorie, laboratori, università ed Enti di Ricerca), e conclusosi con la redazione di un corposo studio (luglio 2018) sull’argomento il cui approccio sperimentale conclude indicando 2 possibili scenari:
quello cautelativo worst-case il quale verificato al 78% dei casi porta alla classificazione di pericolosità per ecotossicità ma non dà indicazioni per la classificazione ai fini dell’assoggettabilità alla direttiva Seveso;
quello analitico, il quale permette di valutare entrambi i fattori (HP14 e Seveso-ter), con l’applicazione di un protocollo sperimentale condiviso su campioni di ceneri pesanti analizzati.
Tale studio, è stato trasmesso al MITE affinché possa contribuire (in tempi auspicabilmente celeri) ad elaborare una disciplina (ed una metodica) applicabile sull’intero territorio nazionale, quanto mai indispensabile a tutelare gli operatori dai rischi gestionali (e dai temibili riverberi giudiziali) sul corretto recupero/riciclo delle ceneri pesanti. Attendiamo fiduciosi.
Categorie
Ceneri pesanti EER 190111*-190112 : recupero e classificazione di pericolo HP14
di Maurizio Sante Minichilli
Secondo il rapporto CEWEP (Confederation of European WtE Plants) nel 2018, su un quantitativo complessivo di 96 mln./ton. di rifiuti (urbani, commerciali ed industriali) avviati a termovalorizzazione, sono residuati dalla post combustione circa 19 mln/ton. di ceneri pesanti, destinate ad ulteriori operazioni di recupero (R4-R5), per la valorizzazione della frazione metallica, ferrosa per ca. il 10-12% e non ferrosa per ca. il 2-5% (per 2/3 alluminio) ivi contenuta, nonché quella minerale, pari a circa l’’80-85% del peso complessivo, il tutto con conseguente beneficio ambientale derivante dal recupero dei metalli pari a 3,8 mln/ton. di minor CO2 prodotta.
La componente minerale residua (comunque preponderante rispetto ai metalli) ha avuto nel corso degli anni in diversi paesi UE un preponderante riutilizzo come aggregato cementizio nelle opere viarie, manufatti in c.a.p. (New Jersey, cordoli, mattoni); basti pensare che nelle olimpiadi di Londra 2012 sono stati impiegati 30.000 ton. di ceneri pesanti come riempimento del villaggio olimpico di Stratford e 5.000 ton. per il sottofondo del parcheggi dell’Excel Exhibition & Convention Center. Aggregati contenenti tali materiali sono presenti nelle opere di realizzazioni stradali in Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
I Paesi bassi vantano il 100% del recupero di materia da ceneri pesanti, riuscendo ad impiegare la frazione minerale principalmente per realizzare sottofondi stradali (veggasi la costruzione della A5 Highway di Amsterdam, in cui è stato impiegato aggregato derivante da ceneri pesanti, Rock Solid B.V.). Le possibili applicazioni della frazione minerale sono state regolamentate dal governo olandese nel Soil Quality Decree che prevedeva la classificazione del minerale in una delle due categorie definite in funzione dell’esito del test di cessione; nel caso i limiti fossero rispettati il materiale era impiegabile come composto granulare da costruzione nella categoria 1 senza particolari e necessarie precauzioni e presidi ambientali. Tuttavia attualmente la quali totalità delle ceneri pesanti eccede i limiti di ammissibilità alla categoria 1 ed è quindi destinata alla categoria 2 per la IBC – acronimo olandese di “isolamento, controllo e monitoraggio”-; in questo caso infatti l’aggregato deve essere usato adottando precauzioni che permettano di isolare il prodotto per evitarne il contatto diretto con l’ambiente. V’è da dire che, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’associazione olandese di gestione rifiuti (DWMA) ed il Ministero dell’Ambiente Olandese (Green Deal) l’IBC è da ritenersi ormai obsoleto, anche e sopratutto in ragione dell’aggiornamento intervenuto sui criteri di classificazione di pericolo HP 14 “Ecotossico” del reg. UE 2017/997.
In Italia nel 2019 gli impianti di incenerimento per rifiuti urbani hanno prodotto 167.310 ton di ceneri pesanti, leggere e scorie pericolose (EER 190111*, 190113* e 190115*) ed 1.076.515 ton. di ceneri pesanti e scorie non pericolose (EER 190112, 190114 e 190116) costituiti per il 74% da ceneri pesanti non pericolose, per il 14,8% da rifiuti pericolosi provenienti da processi di abbattimento dei fumi e per l’11,2% da ceneri leggere, ceneri pesanti e scorie pericolose (fonte Rapporto ISPRA 2020).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, a recepimento della Direttiva 2018/851/UE, nella determinazione del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, può tenersi conto della frazione di metalli (ferrosi e non), separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani a condizione che i metalli recuperati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la decisione di esecuzione UE 2019/2014 della Commissione del 7.06.2019 (art. 5.1 La quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo. 5.2 Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli stati membri applicano la metodologia prevista nell’allegato III).
Sempre l’ISPRA informa che, nel 2019, le ceneri pesanti e scorie non pericolose sono state avviate prevalentemente a riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (circa 874.000 ton.) mentre sono state conferite in discarica circa 87.000 ton e ad operazione intermedia di scambio rifiuti (R12), mentre 58.000 ton. di ceneri pesanti e scorie pericolose sono state avviate a riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per oltre 56.000 ton. Ed alla messa in riserva (R13) per 10.000 ton., invece sono state oggetto di spedizione transfrontaliera in Germania ca. 20.000 ton di cui 90% a recupero e 10% a smaltimento in discarica.
Tema cruciale concernente il corretto riciclo/riutilizzo delle ceneri pesanti riguarda la loro corretta classificazione alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento UE 997/2017.
La classificazione delle ceneri pesanti è attualmente effettuata sulla base del regolamento UE 1357/2014 (nonché dalla decisione 2014/955/UE con riferimento al regolamento CE 850/2014 per quanto concerne i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorulati) il quale definisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti da HP1 ad HP15.
Per distinguere i differenti livelli di pericolo all’interno della stessa caratteristica, ciascuna di esse è associata a specifici codici di identificazione di pericolo (es. H400) indicanti la tipologia di sostanze contenute nel rifiuto. Relativamente alle caratteristiche di pericolo HP4, HP6, HP8 e HP14, al fine di stabilire se un rifiuto sia pericoloso o meno, è necessario confrontare la somma di tutte le concentrazioni delle sostanze assunte o identificate nel rifiuto con i limiti di concentrazione definiti nel regolamento 1357/2014. Mentre invece la valutazione delle caratteristiche di pericolo HP5, HP7, HP10, HP11 ed HP13 va eseguita confrontando le singole concentrazioni presenti nel rifiuti con i limiti stabiliti dal regolamento 1357/2014.
E’ da precisare che la definizione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico” non è stata modificata dal reg. UE 1357/2014 poiché era necessario uno studio supplementare per “garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all’eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Dal momento che tale studio è stato completato è opportuno tenere conto delle sue raccomandazione nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP14 “Ecotossico” di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE ed allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell’ecotossicità delle sostanze chimiche”.
Ragion per cui il regolamento 997/20177/UE in vigore dal 4.07.2017, applicabile dal 5.07.2018, definisce le formule di calcolo per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ovvero:
Tali criteri sostituiscono quelli temporaneamente definiti dalla normativa italiana (L. 125 del 6.08.2015 di conversione D.L. 78/2015) la quale prevedeva che la caratteristica di pericolo HP14 venisse attribuita secondo i criteri indicati dall’ADR (Accord Dangereuses Route) per la classe 9-M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) ed M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
Attualmente a livello europeo non esiste un metodo armonizzato per la classificazione delle ceneri pesanti da incenerimento.
In Austria l’elenco europeo dei rifiuti (secondo la decisione 2014/955/UE) non viene utilizzato. A livello nazionale non esiste una voce a specchio per le ceneri pesanti come 19 01 11* e 19 01 12 EER. Tuttavia il codice austriaco relativo alle ceneri pesanti 31 308, che risulta sempre pericoloso, può essere modificato con il codice non pericoloso 31 308 88 mediante un processo di “declassificazione” ed in tal senso essere conferito in discarica.
Nei Paesi Bassi l’HP14 non rientra nel processo di classificazione. Le caratteristiche di pericolo sono attribuite sulla base delle concentrazioni dei seguenti elementi: As, Be, Cr, Cu, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, V e Zn. Il numero delle analisi, generalmente condotte una volta l’anno, dipende dai livelli di concentrazione riscontrati nei campioni in relazione ai valori limite di riferimento. Lo studio condotto dall’ECN (Energy research Center of Netherlands, su commissione del CEWEP !!) ha dimostrato che le ceneri pesanti da incenerimento non sono pericolose (in conformità ai reg. UE 1357/2014 e 955/2014) considerando il 95% dei dati europei e adottando un approccio di classificazione graduale:
Mentre l’approccio degli altri paesi al tema della classificazione di pericolo HP14 delle ceneri pesanti (verosimilmente più pragmatico e possibilista, anche in considerazione delle rilevantissme produzioni annue) permette a tali rifiuti di poter svolgere ancora una funzione di riciclo/riutilizzo, in Italia la direzione che si vuole imprimere a tale tematica volge verso una maggiore ed accentuata cautela ambientale riguardo gli impatti sull’ecosistema, con specifico riferimento agli effetti di lisciviazione acquatica dei materiali utilizzati come aggregati cementizi (ed affini).
A rendere ancor più complicata la vicende vi è il fatto che, con l’entrata in vigore del reg. 1357/2017/UE è necessario verificare caso per caso, utilizzando le formule di calcolo pertinenti, con conseguente maggiore complessità di valutazione, in caso di approcci sperimentali diversi, l’assoggettabilità dell’impianto alla disciplina Seveso-ter, quando invece con la precedente normativa nazionale (art. 7/comma 9-ter L. 6.08.2015 n. 125) si aveva perfetta corrispondenza tra HP14 con le indicazioni H400-H410-H411 e la classificazione CLP per la Seveso.
Dai dati disponibili sulla composizione chimica e sul livello di approfondimento analitico, è ragionevole prevedere che le scorie pesanti prodotte dall’incenerimento dei rifiuti urbani saranno classificate ecotossiche HP14 nella maggior parte dei casi, utilizzando il metodo di calcolo previsto dal reg. 997/2017/UE e che, con gli stessi dati le scorie saranno classificabili H410-H411 perciò assoggettabili alla Seveso-ter.
A tali problematiche (sopratutto per quanto concerne l’approccio condiviso tra Produttore ed organi di controllo) ha cercato di fornire chiarimenti e risposte il tavolo tecnico inceneritori tenutosi in Regione Lombardia (Arpa Lombardia, Gestori Termovalorizzatori ed impianti trattamento scorie, laboratori, università ed Enti di Ricerca), e conclusosi con la redazione di un corposo studio (luglio 2018) sull’argomento il cui approccio sperimentale conclude indicando 2 possibili scenari:
quello cautelativo worst-case il quale verificato al 78% dei casi porta alla classificazione di pericolosità per ecotossicità ma non dà indicazioni per la classificazione ai fini dell’assoggettabilità alla direttiva Seveso;
quello analitico, il quale permette di valutare entrambi i fattori (HP14 e Seveso-ter), con l’applicazione di un protocollo sperimentale condiviso su campioni di ceneri pesanti analizzati.
Tale studio, è stato trasmesso al MITE affinché possa contribuire (in tempi auspicabilmente celeri) ad elaborare una disciplina (ed una metodica) applicabile sull’intero territorio nazionale, quanto mai indispensabile a tutelare gli operatori dai rischi gestionali (e dai temibili riverberi giudiziali) sul corretto recupero/riciclo delle ceneri pesanti. Attendiamo fiduciosi.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata