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Che differenza c’è tra i rifiuti assimilabili e assimilati?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Una parte dei rifiuti speciali, quindi generati da imprese o enti, non pericolosi si definisce come “assimilabile agli urbani” perché queste tipologie di rifiuti hanno caratteristiche e composizione merceologica tali da consentirne il recupero o lo smaltimento in impianti originariamente progettati per il trattamento di rifiuti urbani.
Allo stato attuale, e fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/06, sono speciali assimilabili agli urbani solo i rifiuti individuati secondo i criteri di cui al punto 1.1 della Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti (istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915) del 27 luglio 1984, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al punto 1.1.1., lettera a) della Deliberazione citata.
I rifiuti speciali assimilabili, precisa la Deliberazione del 27 luglio 1984, devono avere caratteristiche tali da far sì che il loro smaltimento negli impianti per rifiuti urbani: “non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani”.
Deve essere, infine, considerato che – a seguito del recepimento della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti attuato con il D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 – dal 1 gennaio 2009 saranno abrogati i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in questa tipologia di impianti di smaltimento previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27 luglio 1984, anche alla luce del D.M. 3 agosto 2005.
Si definiscono come “speciali assimilati agli urbani” quei “rifiuti speciali assimilabili agli urbani” che ogni singolo Comune, esercitando il potere di assimilazione che è stato espressamente conferito a questi enti locali territoriali dall’articolo 198, comma 2, lettera g), del D.L.vo 152/06, ha accettato di prendere in carico nell’ambito del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.
Se in passato, infatti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 39 della Legge 146/1994, si era provveduto ad un’assimilazione ex lege dei rifiuti di cui al punto 1.1.1., lettera a) della Delibera del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27 luglio 1984, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 17, comma 3, della Legge 24 aprile 1998, n. 128, (Legge comunitaria 1995-1997), si è avuta un’abrogazione esplicita della norma.
Ogni Comune, quindi, ha la facoltà di scegliere – avendo come imprescindibile riferimento i criteri qualitativi e quantitativi determinati dallo Stato – quali rifiuti speciali assimilabili assimilare ai rifiuti urbani. Tale potestà dei Comuni trova un limite invalicabile, quindi, in quanto è statuito dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.L.vo 152/06: «Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del D.L.vo 114 del 1998».
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Che differenza c’è tra i rifiuti assimilabili e assimilati?
di Stefano Maglia
Una parte dei rifiuti speciali, quindi generati da imprese o enti, non pericolosi si definisce come “assimilabile agli urbani” perché queste tipologie di rifiuti hanno caratteristiche e composizione merceologica tali da consentirne il recupero o lo smaltimento in impianti originariamente progettati per il trattamento di rifiuti urbani.
Allo stato attuale, e fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/06, sono speciali assimilabili agli urbani solo i rifiuti individuati secondo i criteri di cui al punto 1.1 della Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti (istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915) del 27 luglio 1984, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al punto 1.1.1., lettera a) della Deliberazione citata.
I rifiuti speciali assimilabili, precisa la Deliberazione del 27 luglio 1984, devono avere caratteristiche tali da far sì che il loro smaltimento negli impianti per rifiuti urbani: “non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani”.
Deve essere, infine, considerato che – a seguito del recepimento della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti attuato con il D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 – dal 1 gennaio 2009 saranno abrogati i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in questa tipologia di impianti di smaltimento previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27 luglio 1984, anche alla luce del D.M. 3 agosto 2005.
Si definiscono come “speciali assimilati agli urbani” quei “rifiuti speciali assimilabili agli urbani” che ogni singolo Comune, esercitando il potere di assimilazione che è stato espressamente conferito a questi enti locali territoriali dall’articolo 198, comma 2, lettera g), del D.L.vo 152/06, ha accettato di prendere in carico nell’ambito del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.
Se in passato, infatti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 39 della Legge 146/1994, si era provveduto ad un’assimilazione ex lege dei rifiuti di cui al punto 1.1.1., lettera a) della Delibera del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27 luglio 1984, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 17, comma 3, della Legge 24 aprile 1998, n. 128, (Legge comunitaria 1995-1997), si è avuta un’abrogazione esplicita della norma.
Ogni Comune, quindi, ha la facoltà di scegliere – avendo come imprescindibile riferimento i criteri qualitativi e quantitativi determinati dallo Stato – quali rifiuti speciali assimilabili assimilare ai rifiuti urbani. Tale potestà dei Comuni trova un limite invalicabile, quindi, in quanto è statuito dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.L.vo 152/06: «Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del D.L.vo 114 del 1998».
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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