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Che differenza c’è tra “riutilizzo” e “preparazione al riutilizzo”?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il “riutilizzo” e la “preparazione al riutilizzo” sono due novità introdotte dalla Direttiva 98/2008/CE e recepite in Italia con il D.L.vo 205/10. A norma dell’art. 3 (punti da 13 a 17) della Direttiva si deve intendere per:
– “riutilizzo”, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
– “preparazione per il riutilizzo”, le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
L’art. 10 del citato D.L.vo 205 ha recepito le predette definizioni introducendole nell’art. 183 del D.L.vo 152/06 senza introdurre alcuna differenza, fatta una piccola eccezione di cui si scriverà subito di seguito. La “preparazione per il riutilizzo” viene definita come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (che non è contenuta nella definizione comunitaria ma sono in quella italiana) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Appare evidente che essa riguarda prodotti o componenti diventati rifiuti. Detta definizione non può leggersi che insieme a quella successiva della lettera r), sempre del nuovo art. 183, che riguarda il “riutilizzo”. Quest’ultimo viene inteso come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Se la “preparazione per il riutilizzo” riguarda un prodotto o un componente diventato un rifiuto, il riutilizzo concerne un prodotto o un componente che non è (più) un rifiuto.
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Che differenza c’è tra “riutilizzo” e “preparazione al riutilizzo”?
di Stefano Maglia
Il “riutilizzo” e la “preparazione al riutilizzo” sono due novità introdotte dalla Direttiva 98/2008/CE e recepite in Italia con il D.L.vo 205/10.
A norma dell’art. 3 (punti da 13 a 17) della Direttiva si deve intendere per:
– “riutilizzo”, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
– “preparazione per il riutilizzo”, le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
L’art. 10 del citato D.L.vo 205 ha recepito le predette definizioni introducendole nell’art. 183 del D.L.vo 152/06 senza introdurre alcuna differenza, fatta una piccola eccezione di cui si scriverà subito di seguito.
La “preparazione per il riutilizzo” viene definita come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (che non è contenuta nella definizione comunitaria ma sono in quella italiana) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
Appare evidente che essa riguarda prodotti o componenti diventati rifiuti.
Detta definizione non può leggersi che insieme a quella successiva della lettera r), sempre del nuovo art. 183, che riguarda il “riutilizzo”.
Quest’ultimo viene inteso come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
Se la “preparazione per il riutilizzo” riguarda un prodotto o un componente diventato un rifiuto, il riutilizzo concerne un prodotto o un componente che non è (più) un rifiuto.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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