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Stefano Maglia

Che disciplina si applica alle attività ambulanti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Bisogna fare riferimento al co. 5 dell’art. 266 del D.L.vo 152/06 che fornisce la definizione di “attività ambulante”, cioè l’attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Tale norma sancisce l’esclusione dei soggetti di cui sopra dalla necessità di autorizzazioni e dalla tenuta di documentazione inerente i rifiuti. Non si applicano, infatti, alle fattispecie rientranti nella definizione prevista dall’articolo in esame, gli artt. 189, 190, 193 e 212; ossia la disciplina relativa, rispettivamente, al “Catasto dei rifiuti”, al “Registro di carico e scarico”, al “Trasporto” e all’”Albo nazionale gestori ambientali”.
Di contro, in merito agli esercenti in forma ambulante, la Corte di Cassazione – Sez. III Penale – in particolare, con la sentenza n. 28366 dell’8 agosto 2006, ha precisato che: “ l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l’abrogazione dell’art. 121 T.U. è necessaria l’iscrizione dell’attività presso la CCIA e l’apertura della partita IVA per l’esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata…”. Sicché, in mancanza dell’abilitazione, è configurabile il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsto e punito dall’art. 256 D.L.vo 152/06.
Da non confondere con tali “attività” ambulanti sono ovviamente quelle operate senza alcun titolo abilitativo (es. nomadi, ecc.).
Da ultimo si segnala la recente sentenza Cass. Pen. 17 febbraio 2012, n. 6602, per la quale “integra il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 D.L.vo 152/06 il trasporto di materiale ferroso e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest’ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l’illiceità della condotta”.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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