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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Chi è il soggetto competente alla fissazione della tariffa e come viene commisurata?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero i costi di realizzazione e esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura post-operativa. L’art. 238, D.Lgs. 152/2006, al comma 1 precisa che la tariffa di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dal 29 aprile 2006, ma salvo quanto previsto dal comma 11.
Il comma 11 prevede che, sino alla emanazione del nuovo regolamento circa i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 238, comma 10).
Quanto al soggetto competente alla fissazione della tariffa medesima, a riprova dell’importanza crescente delle Autorità d’ambito, il compito di determinare la tariffa è attribuito (art. 238, comma 3) a queste ultime, salvo poi, anche in questo caso, il necessario coordinamento con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 al sopraccitato art. 195, ove invece si legge: “La tariffazione per le quantità conferite … è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani”.
Sul punto si segnala che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (pubblicato in GU n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) ha introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. L’art. 14 del citato decreto prevede l’istituzione in tutti i Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di un tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il tributo in oggetto è a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.
Dal 1° gennaio 2013 saranno soppressi, di conseguenza, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria).
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Chi è il soggetto competente alla fissazione della tariffa e come viene commisurata?
di Stefano Maglia
La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero i costi di realizzazione e esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura post-operativa. L’art. 238, D.Lgs. 152/2006, al comma 1 precisa che la tariffa di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dal 29 aprile 2006, ma salvo quanto previsto dal comma 11.
Il comma 11 prevede che, sino alla emanazione del nuovo regolamento circa i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 238, comma 10).
Quanto al soggetto competente alla fissazione della tariffa medesima, a riprova dell’importanza crescente delle Autorità d’ambito, il compito di determinare la tariffa è attribuito (art. 238, comma 3) a queste ultime, salvo poi, anche in questo caso, il necessario coordinamento con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 al sopraccitato art. 195, ove invece si legge: “La tariffazione per le quantità conferite … è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani”.
Sul punto si segnala che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (pubblicato in GU n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) ha introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. L’art. 14 del citato decreto prevede l’istituzione in tutti i Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di un tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il tributo in oggetto è a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.
Dal 1° gennaio 2013 saranno soppressi, di conseguenza, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria).
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