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Stefano Maglia

Chi è il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti


 
Ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/06, in caso di violazione del generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, la norma individua il soggetto obbligato al ripristino anzitutto nel soggetto che ha effettuato l’abbandono.
L’obbligo di rimozione e ripristino è subordinato all’adozione di un’ordinanza che disponga “… le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere”, decorso il quale potrà procedersi all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 
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Seguendo l’orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza, il Legislatore ha individuato con precisione i soggetti solidalmente responsabili con colui che ha commesso l’illecito ed i casi in cui ricorre tale solidarietà: in particolare il proprietario del fondo (o, comunque, il soggetto che ne abbia la gestione), se soggetto diverso dall’autore dell’illecito, è destinatario dell’ordine ma solo se ed in quanto sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe dell’illecito.
Nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), D.L.vo 152/06, secondo cui: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi” sono rifiuti urbani.
 
In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dal citato art. 192.
Se la strada non fosse comunale, ma provinciale, statale o anche arteria autostradale, occorre individuare anzitutto il “gestore” della medesima.
 
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A tale conclusione si arriva interpretando estensivamente il principio espresso da Consiglio di Stato sentenza 4 maggio 2011 n. 2677 in tema di rifiuti abbandonati sulle autostrade.
 
I Giudici hanno fornito un criterio interpretativo di più ampio respiro, ritenendo di applicare il Codice della Strada piuttosto che il TUA nei seguenti termini: “È illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade di proprietà di soggetto terzo; l’obbligo di pulizia incombe doverosamente in capo all’ente proprietario, ovvero al concessionario. È quindi corretta l’applicazione dell’articolo 14 del D.L.vo 285/92 (Codice della strada) in relazione alla mancata rimozione di rifiuti indifferenziati depositati sul raccordo autostradale rientrante nel territorio comunale. Tale norma affida la pulizia delle strade e delle loro pertinenze – e quindi non limitata al “nastro stradale”.
 
Il D.L.vo 152/06 non contiene difatti alcuna disposizione che possa incidere sulla questione, mentre la “procedura sostitutiva” istituita dal DL 172/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania, seppur dotata di valenza generica, mal si concilia con la norma speciale di settore contenuta nell’articolo 14”.
 

 
In questi termini, ancor più recentemente, si è espresso Tar Puglia (BA), I, 9 febbraio 2012, n. 299: “Poiché l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, deve ritenersi legittima l’ordinanza sindacale ex art. 192, co. 3 del D.L.vo 152/06 che ingiunga la rimozione e l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi (nel caso di specie, eternit) abbandonati da terzi in un’area di cui essa risulta essere proprietaria”.
 
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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