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Dall'Albo chiarimenti in ordine alle disposizioni del Responsabile Tecnico

di Marco Casadei

Categoria: responsabile tecnico

Responsabili Tecnici: chiarimenti dall'Albo
 

Pochi giorni prima della scadenza del 16 ottobre 2023, data entro la quale i Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti che usufruiscono del periodo transitorio devono aver aggiornato la proprio idoneità per continuare a ricoprire l’incarico, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato una Circolare che chiarisce alcuni dubbi che erano emersi nell’applicazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n.6 del 30 maggio 2017 (modificata e integrata più volte) n. 1 del 30 gennaio 2020 (che disciplina le procedure da applicare in caso di decadenza del RTGR).
 

Andiamo con ordine!
 

Decadenza del Responsabile Tecnico

 

Nel solco tracciato dalla semplificazione degli adempimenti burocratici amministrativi, e alla razionalizzazione degli obblighi in capo alle imprese, si automatizza la procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel solo caso di perdita dell’idoneità.
 

Si prevede che dal giorno successivo alla sua scadenza:

  • le Sezioni provvedono ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC all’impresa;
  • tale comunicazione conterrà la notifica dell’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico;
  • l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di cui alla delibera n.1 del 30 gennaio 2020;
  • durante tale periodo le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione.

 

Durante la prosecuzione dell’attività, l’incarico del responsabile tecnico verrà ripristinato in automatico laddove l’interessato dovesse riacquisire l’idoneità mediante superamento delle prove.
 

Ovviamente, una eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico dovrà essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
 

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Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

 

Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del Responsabile Tecnico, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti temporali previsti ai fini della dispensa dalle verifiche di idoneità.
 

In sostanza, si ritiene qualificante ai fini dell’esperienza il periodo in cui il LR, che era anche RTGR, ricopre temporaneamente l’incarico nel periodo di carenza del requisito tecnico di cui all’art. 11, comma 1 , lett. a) del DM 120/2014.
 

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Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

 

L’Albo ribadisce un altro aspetto delle verifiche d’idoneità per Responsabili Tecnici, in realtà già contenuto nelle deliberazioni n. 6/2017 e n. 4/2019.
 

Il combinato disposto delle due disposizioni, consente ai responsabili tecnici in regime transitorio – e si fa riferimento esclusivamente a quelli di cui all’art. 3 comma 1 delle Delibera n. 6/2017 (ovvero coloro che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017) – restano esonerati dal possesso del diploma di scuola media superiore necessario ai fini dell’iscrizione alle verifiche d’idoneità, anche nel caso in cui non l’abbiano aggiornata nei tempi previsti.
 

Gli stessi, però, potranno iscriversi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.
 

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