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Classificazione rifiuti e CLP: i composti del Rame tra RAC, errate traduzioni, fattori M e tossicità acquatica

di Chiara Zorzino

Categoria: Sostanze pericolose

Con una circolare, datata 28.02.2018, il Ministero dell’Ambiente ha voluto offrire alcuni chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/1179, ossia del 9° ATP – Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico al cosiddetto Reg. “CLP” (Reg. (CE) n. 1272/2008).

 

Anche il Consiglio Nazionale dei Chimici, nella stessa data, ha inviato, al Governo e ai Presidenti e ai Consiglieri degli Ordini dei Chimici, tra gli altri, una lettera con cui intende intervenire nella controversia generata dal “complesso sovrapporsi” della legislazione europea e nazionale “in materia di classificazione di sostanze e miscele e incidentalmente, o direttamente, rifiuti”, con riferimento ad una dettagliata Nota interpretativa. Il Consiglio Nazionale, allo scopo di “fornire univoche interpretazioni deontologiche a tutti i Chimici circa l’applicazione delle norme secondo i criteri di “scienza e coscienza”” ha ritenuto doveroso intervenire, anche a causa della complessità delle tematiche trattate, per chiarire alcune modalità di valutazione della pericolosità di sostanze, miscele e rifiuti, per le quali, in caso di incertezza interpretativa, si possono generare conflitti etico-professionali che possono collimare con l’adozione in maniera indiscriminata del “principio di massima cautela”, pregiudicando così una gestione dei rifiuti corretta e sostenibile.
Tra le norme oggetto della Nota e quindi del chiarimento si citano: il Reg. (UE) 2016/1179 – 9° Adeguamento al Progresso Tecnico del Reg. (CE) n. 1272/2008, entrato in vigore dal 9 agosto 2016, ma applicabile dal 1° marzo 2018; la Dec. 2000/532/CE, così come prevista dal Reg. (UE) 2017/997 che modifica l’allegato III della Dir. 2008/98/CE; il Titolo quarto del Dlgs. 152/2006 e articolo 7, comma 9-ter, DL 78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015.

tossicita-acqua

Sulla corretta interpretazione del 9° ATP al CLP, dunque si sono espressi sia il MinAmb sia il CNC o, forse, sarebbe meglio dire “il MinAmb in risposta anche alla lettera del CNC”, poiché nella circolare si esplicitano tali motivazioni sottese alla sua emanazione: “al fine di fornire una adeguata risposta alle richieste pervenute a questa Direzione generale dalle associazioni di settore”. Il Reg. (UE) n. 2016/1179 ha modificato l’allegato VI, parte 3, del Reg. (CE) n. 1272/2008, aggiornando la Tabella 3.1 “Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose” ed eliminando la Tabella n.3.2 “Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall’allegato I della Direttiva 67/548/CEE”, ultimo riferimento, nella legislazione europea di settore, al previgente sistema di classificazione.

 

Nella circolare si legge che a causa di una discrepanza formale e sostanziale tra la versione italiana e inglese del 5° Considerando del 9° ATP relativamente ai composti del Rame si rischia un’applicazione disomogenea dello stesso sul territorio nazionale. La versione inglese del Regolamento, infatti, riporta: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”. Il testo nella versione italiana, invece, riporta: “... I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.
Essendo la versione inglese, quella predisposta, approvata e votata dagli Stati Membri, è evidente che sia stato commesso un errore: manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica, alla quale, in base al testo originale, non dovrebbe applicarsi il “fattore M”, introdotto invece dal regolamento per la sola tossicità acuta. Ad avvallare quanto sopra spiegato, la circolare riporta il parere che l’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) ha fornito sull’applicabilità del fattore M alla sola tossicità acuta in risposta a un quesito posto dall’ARPA Lombardia: “it is obligatory to use the M-factor proposed by the RAC for short-term aquatic hazard. […]. The M factors proposed by the RAC are not compulsory for long-term aquatic hazard, …”. In definitiva, ad oggi, secondo l’ECHA, l’uso del fattore M è “obligatory”, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acquatica acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità acquatica cronica delle medesime sostanze e miscele.

 

Lo stesso solco sembra percorso dal CNC al Capitolo 1 della Nota interpretativa, che solleva la medesima questione sull’errata traduzione del (5) Considerando del testo in lingua italiana, ma che porta all’attenzione anche altre due questioni:
1) il testo del (4) Considerando, relativo alla distinzione tra piombo in forma massiva e in polvere e i rispettivi limiti di concentrazione generico (GCL) e specifico (SCL)
2) il contrasto tra il (5) considerando in lingua italiana, la tabella allegata al 9° ATP e il punto 1.1.2.3 del VI Allegato al Reg. CLP relativo ai fattori M. Si legge infatti nella Nota: “La scelta della Commissione di “sospendere” l’applicazione della classificazione nella “categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Cronico 1 ”fino a successivi approfondimenti del RAC dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA), avrebbe dovuto emergere chiaramente nella tabella, ad es. introducendo nella stessa riga della “categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Cronico 1” un “M=1*” o una nota che rimandasse alla sospensione dei fattori M per questa specifica categoria di pericolo”. Riguardo a tale “infelice scelta redazionale” in tutte le lingue ufficiali della tabella 3.1 allegata al 9° ATP, che si oppone al punto 1.1.2.3 del VI Allegato al Reg. CLP, il CNC suggerisce a livello nazionale e/o europeo di creare uno “sportello unico” a cui poter segnalare errori e/o omissioni nei testi normativi.

 

In conclusione, il contenuto della circolare del MinAmb si esaurisce qui. La Nota del CNC invece mette in luce altri due argomenti: la mancata sovrapposizione/coerenza tra la legislazione nazionale ed europea relativa ai rifiuti in riferimento alle “sostanze pericolose contenute nei rifiuti” e il regime transitorio vigente in Italia in tema di HP 14 “Ecotossico”, temi sui quali si tornerà in un successivo momento.

 

In ogni caso si segnala che anche di tutto questo si tratterà al corso “Rifiuti pericolosi: come classificarli correttamente” il 29 maggio 2018, a Milano.

 

Piacenza, 20/03/2018

 

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