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Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti: prime osservazioni
di Francesco Marazzi
Categoria: Rifiuti
La complessa tematica della classificazione dei rifiuti speciali, di recente è stata affrontata dal SNPA che, attraverso un Gruppo di Lavoro dedicato (GdL 15), ha pubblicato in data 24 dicembre 2019 il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvato con Delibera 61/2019.
Un primo tentativo di armonizzazione in merito alla classificazione dei rifiuti era già stato fatto nell’aprile del 2018 dalla Comunicazione della Commissione Europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” con lo scopo principale di fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità (nazionali e locali) e alle imprese per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti, in particolare sull’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Nonostante ciò, sullo spinoso caso dei rifiuti identificati con codici a specchio, si è assistito successivamente ad un interessante dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposti, ancora una volta, i sostenitori della teoria della certezza (e del relativo concetto di pericolosità presunta) e coloro che, invece, difendono la teoria probabilistica e, con essa, la necessità della ricerca delle sostanze “ragionevolmente presenti” nel rifiuto.
Il dibattito ha raggiunto un primo punto di arrivo con il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea ad opera della nota sentenza del 28 marzo 2019[1] affermando che non esiste una presunzione di pericolosità del rifiuto che debba essere rovesciata dal produttore in rapporto al principio di precauzione.[2] Si intende precisare che detta sentenza ha un valore interpretativo assoluto in quanto prevale su tutta la giurisprudenza europea nonché su quella nazionale.
Pertanto, in Italia la decisione della Corte di Giustizia UE è stata subito richiamata nella sentenza n. 47288 del 21 novembre 2019[3] della Corte di Cassazione Penale, invitando così il produttore/detentore del rifiuto, qualora la composizione non sia immediatamente nota, a raccogliere tutte le informazioni necessarie attraverso una metodologia idonea che non si esaurisce con il mero campionamento e relativa analisi.
Le Linee guida SNPA, pubblicate con l’obiettivo di diventare uno strumento di orientamento sia per le autorità competenti sia per le imprese, sono intervenute a chiarire quale “metodologia” possa essere ritenuta “idonea”, anche in vista di eventuali verifiche da parte di un ente di controllo, allo scopo di effettuare una corretta classificazione dei rifiuti identificati con codice a specchio. Si tratterebbe, dunque, di un documento volto a “facilitare”, laddove possibile, l’adempimento degli oneri gravanti sul produttore, fornendogli un approccio metodologico a più stadi per la classificazione dei rifiuti. Ciò premesso, preme sottolineare che le Linee guida SNPA si discostano in parte con quanto proposto nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione Europea dell’aprile 2018, in particolare nella sezione 3.4 dove viene riportata la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti. La tabella riportante l’elenco dei codici commentati precisa che: “Nelle presenti linee guida […] i rifiuti facenti espressamente riferimento alla presenza di amianto, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti sanitari, i farmaci scaduti e i rifiuti pericolosi la cui descrizione riporta la dicitura “contenenti sostanze pericolose”,ma per i quali non è presente nell’elenco una corrispondente voce non pericolosa (a meno che non si faccia ricorso alla voce generica 99) sono stati interpretati come voci “assolute”. Tale interpretazione si discosta “in limitati casi” da quella riportata dalla Comunicazione della Commissione Europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, con la nota (A).
Si noti, peraltro, che la suddetta Comunicazione UE, nel Paragrafo 1.2.1. dell’Allegato I, già segnalava che: “l’interpretazione dei tipi di voce riportata” nell’elenco dei rifiuti commentato “è una delle interpretazioni possibili che tiene conto in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stati membri e anch’esse possono essere consultate”. Il che significa che quella offerta dell’Italia nelle Linee Guida SNPA è una delle diverse interpretazioni “tollerate” dalla Comunicazione UE del 2018. E tuttavia, ciò apre a possibili dubbi interpretativi.
In linea con la Comunicazione UE è invece la metodologia a più stadi che permette, con l’aiuto di schemi esemplificativi, di risolvere i molteplici casi di classificazione attraverso l’espletamento delle seguenti fasi:
Fase 1: Verifica dell’applicabilità alla normativa sui rifiuti o ad altre normative specifiche;
Fase 2: Individuazione del pertinente codice CER da attribuire al rifiuto;
Fase 3: Valutazione ulteriore da effettuare al fine di individuare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti per i rifiuti identificati da voci a specchio.
Le Linee guida confermano anch’esse la teoria delle sostanze “ragionevolmente presenti”, già avallata dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE, poiché proprio nella Fase 3 del manuale, relativa ai codici a specchio, viene riconfermato il metodo dell’applicazione dello scenario realistico più sfavorevole, già proposto nella Comunicazione della Commissione Europea. «Nei casi in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo “scenario realistico più sfavorevole” per ciascun elemento identificato.Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)».
«La procedura di classificazione – riporta l’SNPA – si basa, quindi, su una fase di acquisizione delle informazioni necessarie per ricostruire quali siano le sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente trovarsi nel rifiuto[4] e su una successiva fase volta alla valutazione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo connessa alla presenza di sostanze».
La procedura che viene proposta prevede che il “produttore” si impegni a seguire tutti i passaggi indicati, riportandoli, su consiglio del SNPA, in modo chiaro ed esaustivo in una specifica relazione tecnica. Lo stesso vale per il giudizio di classificazione, per il quale viene proposta una struttura indicativa del documento, riportante le informazioni minime, articolata in ben 18 punti.
Nel terzo capitolo del manuale, oltre a ripercorrere l’intero codice europeo vengono forniti alcuni esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti, dai rifiuti di imballaggio ai RAEE, anch’essi in contrasto con gli Orientamenti tecnici della Commissione UE.
La parte più consistente delle Linee guida, specificamente dedicata ai rifiuti con codici a specchio, è ricompresa poi nel capitolo 4. In questa sezione del documento viene riportata un’approfondita analisi dei Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo.
Tale lavoro di armonizzazione del GdL del SNPA è in continua evoluzione poiché, come affermato nella Delibera, proseguirà con la predisposizione del relativo addendum. Quest’ultimo verrà pubblicato entro i primi mesi di quest’anno al fine di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni specifici flussi di rifiuti classificabili con voci a specchio.
Ad oggi, in assenza di precise motivazioni/chiarimenti da parte del SNPA circa gli scostamenti dell’interpretazione di alcune categorie di codici rispetto a quella presentata dalla Comunicazione della Commissione Europea, sulla classificazione dei rifiuti rimangono ancora zone grigie che si auspica possano essere al più presto eliminate.
Queste importanti novità in tema di classificazione di rifiuti, con particolare attenzione al caso delle voci a specchio, saranno ampiamente trattate nel corso Rifiuti: novità e criticità in programma a Milano il 28 gennaio 2020, a Roma il 25 febbraio 2020 e nel corso Rifiuti: la corretta classificazione e attribuzione CER in programma a Milano il 17 marzo 2020.
[1] Corte di Giustizia europea cause C487 e C489/17 del 28 marzo 2019
[2] Per una maggiore approfondimento si veda P. PIPERE, Classificazione dei rifiuti: la Corte di Giustizia respinge la tesi della presunzione di pericolosità, in www.tuttoambiente.it
[3] Cass. Pen. Sent. Sez. III n. 47288 del 21 novembre 2019, Presidente: Izzo, Relatore: Ramacci
[4] Per un maggiore approfondimento si veda S. MAGLIA, I rifiuti pericolosi e le voci a specchio: come classificarli correttamente? in www.tuttoambiente.it
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Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti: prime osservazioni
di Francesco Marazzi
La complessa tematica della classificazione dei rifiuti speciali, di recente è stata affrontata dal SNPA che, attraverso un Gruppo di Lavoro dedicato (GdL 15), ha pubblicato in data 24 dicembre 2019 il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvato con Delibera 61/2019.
Un primo tentativo di armonizzazione in merito alla classificazione dei rifiuti era già stato fatto nell’aprile del 2018 dalla Comunicazione della Commissione Europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” con lo scopo principale di fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità (nazionali e locali) e alle imprese per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti, in particolare sull’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Nonostante ciò, sullo spinoso caso dei rifiuti identificati con codici a specchio, si è assistito successivamente ad un interessante dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposti, ancora una volta, i sostenitori della teoria della certezza (e del relativo concetto di pericolosità presunta) e coloro che, invece, difendono la teoria probabilistica e, con essa, la necessità della ricerca delle sostanze “ragionevolmente presenti” nel rifiuto.
Il dibattito ha raggiunto un primo punto di arrivo con il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea ad opera della nota sentenza del 28 marzo 2019[1] affermando che non esiste una presunzione di pericolosità del rifiuto che debba essere rovesciata dal produttore in rapporto al principio di precauzione.[2] Si intende precisare che detta sentenza ha un valore interpretativo assoluto in quanto prevale su tutta la giurisprudenza europea nonché su quella nazionale.
Pertanto, in Italia la decisione della Corte di Giustizia UE è stata subito richiamata nella sentenza n. 47288 del 21 novembre 2019[3] della Corte di Cassazione Penale, invitando così il produttore/detentore del rifiuto, qualora la composizione non sia immediatamente nota, a raccogliere tutte le informazioni necessarie attraverso una metodologia idonea che non si esaurisce con il mero campionamento e relativa analisi.
Le Linee guida SNPA, pubblicate con l’obiettivo di diventare uno strumento di orientamento sia per le autorità competenti sia per le imprese, sono intervenute a chiarire quale “metodologia” possa essere ritenuta “idonea”, anche in vista di eventuali verifiche da parte di un ente di controllo, allo scopo di effettuare una corretta classificazione dei rifiuti identificati con codice a specchio. Si tratterebbe, dunque, di un documento volto a “facilitare”, laddove possibile, l’adempimento degli oneri gravanti sul produttore, fornendogli un approccio metodologico a più stadi per la classificazione dei rifiuti. Ciò premesso, preme sottolineare che le Linee guida SNPA si discostano in parte con quanto proposto nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione Europea dell’aprile 2018, in particolare nella sezione 3.4 dove viene riportata la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti. La tabella riportante l’elenco dei codici commentati precisa che: “Nelle presenti linee guida […] i rifiuti facenti espressamente riferimento alla presenza di amianto, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti sanitari, i farmaci scaduti e i rifiuti pericolosi la cui descrizione riporta la dicitura “contenenti sostanze pericolose”, ma per i quali non è presente nell’elenco una corrispondente voce non pericolosa (a meno che non si faccia ricorso alla voce generica 99) sono stati interpretati come voci “assolute”. Tale interpretazione si discosta “in limitati casi” da quella riportata dalla Comunicazione della Commissione Europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, con la nota (A).
Si noti, peraltro, che la suddetta Comunicazione UE, nel Paragrafo 1.2.1. dell’Allegato I, già segnalava che: “l’interpretazione dei tipi di voce riportata” nell’elenco dei rifiuti commentato “è una delle interpretazioni possibili che tiene conto in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stati membri e anch’esse possono essere consultate”. Il che significa che quella offerta dell’Italia nelle Linee Guida SNPA è una delle diverse interpretazioni “tollerate” dalla Comunicazione UE del 2018. E tuttavia, ciò apre a possibili dubbi interpretativi.
In linea con la Comunicazione UE è invece la metodologia a più stadi che permette, con l’aiuto di schemi esemplificativi, di risolvere i molteplici casi di classificazione attraverso l’espletamento delle seguenti fasi:
Le Linee guida confermano anch’esse la teoria delle sostanze “ragionevolmente presenti”, già avallata dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE, poiché proprio nella Fase 3 del manuale, relativa ai codici a specchio, viene riconfermato il metodo dell’applicazione dello scenario realistico più sfavorevole, già proposto nella Comunicazione della Commissione Europea. «Nei casi in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo “scenario realistico più sfavorevole” per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)».
«La procedura di classificazione – riporta l’SNPA – si basa, quindi, su una fase di acquisizione delle informazioni necessarie per ricostruire quali siano le sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente trovarsi nel rifiuto[4] e su una successiva fase volta alla valutazione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo connessa alla presenza di sostanze».
Nelle Linee guida SNPA vengono anche riportati due schemi, in particolare nel Riquadro 2.1 “Esempio indicativo e non esaustivo di schema procedurale complessivo” e nel Riquadro 2.2 “Esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione” riportati rispettivamente a pagina 60 e 61 del documento, che forniscono un contributo sulla metodologia idonea da adottare per una corretta classificazione di un rifiuto (per l’impresa) e un vademecum preciso e puntuale per un controllo della classificazione stessa (per l’autorità competente).
La procedura che viene proposta prevede che il “produttore” si impegni a seguire tutti i passaggi indicati, riportandoli, su consiglio del SNPA, in modo chiaro ed esaustivo in una specifica relazione tecnica. Lo stesso vale per il giudizio di classificazione, per il quale viene proposta una struttura indicativa del documento, riportante le informazioni minime, articolata in ben 18 punti.
Nel terzo capitolo del manuale, oltre a ripercorrere l’intero codice europeo vengono forniti alcuni esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti, dai rifiuti di imballaggio ai RAEE, anch’essi in contrasto con gli Orientamenti tecnici della Commissione UE.
La parte più consistente delle Linee guida, specificamente dedicata ai rifiuti con codici a specchio, è ricompresa poi nel capitolo 4. In questa sezione del documento viene riportata un’approfondita analisi dei Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo.
Tale lavoro di armonizzazione del GdL del SNPA è in continua evoluzione poiché, come affermato nella Delibera, proseguirà con la predisposizione del relativo addendum. Quest’ultimo verrà pubblicato entro i primi mesi di quest’anno al fine di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni specifici flussi di rifiuti classificabili con voci a specchio.
Ad oggi, in assenza di precise motivazioni/chiarimenti da parte del SNPA circa gli scostamenti dell’interpretazione di alcune categorie di codici rispetto a quella presentata dalla Comunicazione della Commissione Europea, sulla classificazione dei rifiuti rimangono ancora zone grigie che si auspica possano essere al più presto eliminate.
Queste importanti novità in tema di classificazione di rifiuti, con particolare attenzione al caso delle voci a specchio, saranno ampiamente trattate nel corso Rifiuti: novità e criticità in programma a Milano il 28 gennaio 2020, a Roma il 25 febbraio 2020 e nel corso Rifiuti: la corretta classificazione e attribuzione CER in programma a Milano il 17 marzo 2020.
[1] Corte di Giustizia europea cause C487 e C489/17 del 28 marzo 2019
[2] Per una maggiore approfondimento si veda P. PIPERE, Classificazione dei rifiuti: la Corte di Giustizia respinge la tesi della presunzione di pericolosità, in www.tuttoambiente.it
[3] Cass. Pen. Sent. Sez. III n. 47288 del 21 novembre 2019, Presidente: Izzo, Relatore: Ramacci
[4] Per un maggiore approfondimento si veda S. MAGLIA, I rifiuti pericolosi e le voci a specchio: come classificarli correttamente? in www.tuttoambiente.it
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