Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Classificazione rifiuti, approvate dal MITE le Linee guida SNPA: cosa cambia per gli operatori?
di Elena Mussida
Categoria: Rifiuti
L’articolo 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo 116/2020, dispone espressamente che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte da SNPA approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[1].
Ebbene, sulla Gazzetta ufficiale del 21 agosto 2021 è stato pubblicato un Comunicato del MITE relativo al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021.
Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano state in precedenza approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come linee guida SNPA n. 24/2020, ma, successivamente, per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle stesse. In più, le linee guida sulla classificazione recentemente approvate sono state integrate da un sotto–paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.
Ciò premesso, l’approvazione delle linee guida con decreto del MITE è rilavante sotto diversi profili. Il documento, che, come noto, fornisce criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 116/2020 era annoverabile come c.d. atto di soft law, avente natura interpretativa ed orientativa di natura tecnica e quindi non giuridicamente vincolante. Le linee guida in esame sono poi state richiamate dall’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006. Tale richiamo ha attribuito loro – indirettamente – lo status di norma di rango primario. Pertanto, a seguito della approvazione del MITE le linee guida SNPA, nella versione aggiornata del 18 maggio 2021, devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.
Altro aspetto, non di minore importanza, risiede nel fatto che le linee guida SNPA forniscono altresì la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti che, come noto, è contenuto nell’Allegato D del D.L.vo 152/2006. Tale allegato è stato recentemente modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. Tuttavia, l’elenco commentato dei rifiuti presente nelle linee guida SNPA datate 18 maggio parrebbe essere in linea anche con le ultimissime modifiche come, ad esempio, l’eliminazione del CER 07 02 18 relativo agli scarti di gomma, il mutamento dei CER 17.05.05* e 17.05.06 da fanghi di dragaggio in materiale di dragaggio e l’aggiunta del CER 13.04 sugli oli di sentina.
Precisata l’importanza interpretativa che riveste ora tale elaborato, vale la pena anche ricordare che le Linee guida SNPA si discostano in alcuni punti dai contenuti da un altro importante documento tecnico in tema di classificazione, ossia la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01), recante “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”. La presenza all’interno delle Linee guida SNPA di una diversa interpretazione in tema di classificazione (voci assolute pericolose e non pericolose, voci a specchio non pericolose e pericolose) rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea è segnalata con la nota (A) e nell’elenco commentato sono numerose le voci di rifiuti contrassegnate con questa nota: si pensi ai rifiuti facenti espressamente riferimento alla presenza di amianto, ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai rifiuti sanitari, ai farmaci scaduti e ai rifiuti pericolosi la cui descrizione riporta la dicitura “contenenti sostanze pericolose”, ma per i quali non è presente nell’elenco una corrispondente voce non pericolosa (a meno che non si faccia ricorso alla voce generica 99). Tutti questi rifiuti nelle Linee guida SNPA sono stati indentificati come rifiuti con voci pericolose assolute, contrassegnate dalla lettera P. L’elenco commentato di SNPA riduce quindi notevolmente il numero di rifiuti con voci a specchio, con il vantaggio di semplificare e rendere più agevole la classificazione per i produttori dei rifiuti in ambito nazionale.
Prima della modifica dell’art. 184, comma 5 del D.L.vo 152/2006, gli operatori del settore si sono spesso domandati, in assenza di specifiche indicazioni ufficiali e viste le differenze interpretative tra i due elaborati, se fare riferimento, ai fini della corretta classificazione, alle Linee guida in esame o al documento di orientamento della Commissione UE, anch’esso giuridicamente non vincolante ma già acquisito come riferimento tecnico dalla giurisprudenza delle Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione italiana. Oggi, invece, sul punto pare esser estato eliminato ogni dubbio: il legislatore nazionale ha definitivamente chiarito che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti deve essere effettuata sulla base di quanto disposto dalle linee guida redatte da SNPA approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica.
Piacenza, 24 agosto 2021
[1] La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole, nella seduta del 4 agosto 2021, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca Ambientale.
Categorie
Classificazione rifiuti, approvate dal MITE le Linee guida SNPA: cosa cambia per gli operatori?
di Elena Mussida
L’articolo 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo 116/2020, dispone espressamente che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte da SNPA approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[1].
Ebbene, sulla Gazzetta ufficiale del 21 agosto 2021 è stato pubblicato un Comunicato del MITE relativo al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021.
Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano state in precedenza approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come linee guida SNPA n. 24/2020, ma, successivamente, per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle stesse. In più, le linee guida sulla classificazione recentemente approvate sono state integrate da un sotto–paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.
Ciò premesso, l’approvazione delle linee guida con decreto del MITE è rilavante sotto diversi profili. Il documento, che, come noto, fornisce criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 116/2020 era annoverabile come c.d. atto di soft law, avente natura interpretativa ed orientativa di natura tecnica e quindi non giuridicamente vincolante. Le linee guida in esame sono poi state richiamate dall’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006. Tale richiamo ha attribuito loro – indirettamente – lo status di norma di rango primario. Pertanto, a seguito della approvazione del MITE le linee guida SNPA, nella versione aggiornata del 18 maggio 2021, devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.
Altro aspetto, non di minore importanza, risiede nel fatto che le linee guida SNPA forniscono altresì la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti che, come noto, è contenuto nell’Allegato D del D.L.vo 152/2006. Tale allegato è stato recentemente modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. Tuttavia, l’elenco commentato dei rifiuti presente nelle linee guida SNPA datate 18 maggio parrebbe essere in linea anche con le ultimissime modifiche come, ad esempio, l’eliminazione del CER 07 02 18 relativo agli scarti di gomma, il mutamento dei CER 17.05.05* e 17.05.06 da fanghi di dragaggio in materiale di dragaggio e l’aggiunta del CER 13.04 sugli oli di sentina.
Precisata l’importanza interpretativa che riveste ora tale elaborato, vale la pena anche ricordare che le Linee guida SNPA si discostano in alcuni punti dai contenuti da un altro importante documento tecnico in tema di classificazione, ossia la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01), recante “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”. La presenza all’interno delle Linee guida SNPA di una diversa interpretazione in tema di classificazione (voci assolute pericolose e non pericolose, voci a specchio non pericolose e pericolose) rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea è segnalata con la nota (A) e nell’elenco commentato sono numerose le voci di rifiuti contrassegnate con questa nota: si pensi ai rifiuti facenti espressamente riferimento alla presenza di amianto, ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai rifiuti sanitari, ai farmaci scaduti e ai rifiuti pericolosi la cui descrizione riporta la dicitura “contenenti sostanze pericolose”, ma per i quali non è presente nell’elenco una corrispondente voce non pericolosa (a meno che non si faccia ricorso alla voce generica 99). Tutti questi rifiuti nelle Linee guida SNPA sono stati indentificati come rifiuti con voci pericolose assolute, contrassegnate dalla lettera P. L’elenco commentato di SNPA riduce quindi notevolmente il numero di rifiuti con voci a specchio, con il vantaggio di semplificare e rendere più agevole la classificazione per i produttori dei rifiuti in ambito nazionale.
Prima della modifica dell’art. 184, comma 5 del D.L.vo 152/2006, gli operatori del settore si sono spesso domandati, in assenza di specifiche indicazioni ufficiali e viste le differenze interpretative tra i due elaborati, se fare riferimento, ai fini della corretta classificazione, alle Linee guida in esame o al documento di orientamento della Commissione UE, anch’esso giuridicamente non vincolante ma già acquisito come riferimento tecnico dalla giurisprudenza delle Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione italiana. Oggi, invece, sul punto pare esser estato eliminato ogni dubbio: il legislatore nazionale ha definitivamente chiarito che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti deve essere effettuata sulla base di quanto disposto dalle linee guida redatte da SNPA approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica.
Piacenza, 24 agosto 2021
[1] La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole, nella seduta del 4 agosto 2021, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca Ambientale.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata