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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Classificazione dei rifiuti. Le linee guida ufficiali della Commissione Europea
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Il tema della classificazione, così come quello dell’attribuzione del codice identificativo e delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, è da molti anni reso incerto dall’assenza di indicazioni interpretative uniformi.La Commissione Europea ha elaborato una serie di orientamenti tecnici utili per le imprese e gli operatori del settore, anche se non mancano le difficoltà causate da una traduzione del tutto inaffidabile.
La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati:
— il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti e istruzioni su come leggere gli orientamenti; — il capitolo 2 presenta sinteticamente la normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi); — il capitolo 3 illustra, in generale e con alcuni esempi, la procedura di classificazione dei rifiuti. — l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifiuti; — l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione; — l’allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15; — l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e presenta le norme e i metodi disponibili per il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.
Le indicazioni fornite nella Comunicazione non pregiudicano l’interpretazione che può essere elaborata sui medesimi temi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
L’importanza della classificazione e gli errori di traduzione
La traduzione in italiano della linea guida della Commissione presenta, purtroppo, frequenti ed evidenti inesattezze, se non veri e propri errori, per questo motivo è senz’altro opportuno fare riferimento al testo in lingua inglese. Solo per citare uno dei molti abbagli, decisivo per la corretta interpretazione dei principi di base della classificazione, si consideri che l’espressione voci “ANH, absolute non-hazardous”è stata tradotta a pagina 23 come “voci di pericolo non assoluto” in luogo di voci non pericolose assolute.
In apertura, la Comunicazione ricorda che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi, è una decisione cruciale per l’intera filiera di gestione dei rifiuti, dalla produzione fino al trattamento finale. Infatti, le modalità di applicazione delle norme relative alla classificazione incidono profondamente sulle strategie di gestione dei rifiuti, influendo sulla fattibilità e la redditività economica della raccolta, sul metodo di riciclaggio o sulla scelta tra il recupero e lo smaltimento.
Il documento della Commissione ricorda che le proprietà (caratteristiche) di pericolo dei rifiuti, di cui all’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, sono state recentemente adattate al progresso scientifico mediante il regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, applicabile a decorrere dal 1° giugno 2015 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, applicabile a decorrere dal 5 luglio 2018. Come è noto, i regolamenti UE sono direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento degli stessi nella legislazione nazionale, mentre in Italia si sono definite ben due norme nazionali sull’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 in diretto e insanabile contrasto con il Regolamento 1357/2014.
L’elenco dei rifiuti
La decisione 2000/532/CE della Commissione stabilisce l’elenco europeo dei rifiuti: il documento fondamentale per la classificazione. Una versione consolidata dell’elenco dei rifiuti esiste dal 2000 ed è stata rivista dalla decisione 2014/955/UE della Commissione al fine di adattare l’elenco al progresso scientifico e allinearlo all’evoluzione della normativa in materia di sostanze chimiche. Trattandosi di una decisione dell’UE, l’elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso, è indirizzato agli Stati membri e non richiede alcun recepimento.
La corretta attribuzione del Codice identificativo consente di comprendere, sottolinea la Commissione, se al rifiuto è attribuibile una voce non pericolosa assoluta, una voce pericolosa assoluta o una “voce a specchio”.
Classificazione e CLP
La Comunicazione precisa che il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») adatta per l’UE il sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (sistema generale armonizzato – GHS). In tale contesto, il regolamento stabilisce criteri dettagliati per la valutazione delle sostanze e la determinazione della classificazione dei pericoli presentati dalle stesse. Analogamente al REACH, l’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento CLP, stabilisce che i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo; di conseguenza, gli obblighi previsti dal regolamento CLP non si applicano ai produttori o ai detentori di rifiuti.
Sebbene l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti si basi sul regolamento CLP – ricorda la Commissione – tale allegato non rappresenta un completo e sistematico recepimento dei criteri previsti da detto regolamento. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, invece, va osservato che alcuni dei criteri HP dell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione. Le linee guida della Commissione, infine, precisano chiaramente che: «La classificazione delle sostanze è effettuata in base al regolamento CLP, mentre la presenza di sostanze pericolose contenute nei rifiuti deve essere valutata in conformità con l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti».
Attribuzione di un codice al rifiuto
La Comunicazione richiama la procedura di attribuzione dei codici descritta nelle Decisioni 2000/532/CE e 2014/955/UE, rilevando che quando al rifiuto è attribuita una voce assoluta pericolosa è in ogni caso necessario: «[…] determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all’articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)».
Si afferma, inoltre, che qualora a un rifiuto sia assegnata una voce non pericolosa assoluta lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni. Nell’allegato 1 il concetto espresso è ulteriormente sviluppato: «Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L’unica eccezione a questo principio è descritta all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l’autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti».
Aspettative deluse
Soprattutto a causa della assoluta inaffidabilità della traduzione, la Comunicazione interpretativa soddisfa solo in minima parte le attese delle imprese e degli operatori italiani. Probabilmente per una risposta articolata ai dubbi interpretativi, che anche la Corte di Cassazione finora non ha chiarito, dovremo attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Terza Sezione della Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 37460 depositata il 27 luglio 2017 ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione».
Di questo tema, e di tanto altro, tratteremo nei prossimi appuntamenti formativi di Tuttoambiente:
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Classificazione dei rifiuti. Le linee guida ufficiali della Commissione Europea
di Paolo Pipere
Il tema della classificazione, così come quello dell’attribuzione del codice identificativo e delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, è da molti anni reso incerto dall’assenza di indicazioni interpretative uniformi. La Commissione Europea ha elaborato una serie di orientamenti tecnici utili per le imprese e gli operatori del settore, anche se non mancano le difficoltà causate da una traduzione del tutto inaffidabile.
Con la “Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)” l’istituzione europea intende fornire chiarimenti e indicazioni alle autorità nazionali, a quelle locali e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della normativa UE sulla classificazione dei rifiuti.
La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati:
— il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti e istruzioni su come leggere gli orientamenti;
— il capitolo 2 presenta sinteticamente la normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
— il capitolo 3 illustra, in generale e con alcuni esempi, la procedura di classificazione dei rifiuti.
— l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifiuti;
— l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;
— l’allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
— l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e presenta le norme e i metodi disponibili per il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.
Le indicazioni fornite nella Comunicazione non pregiudicano l’interpretazione che può essere elaborata sui medesimi temi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
L’importanza della classificazione e gli errori di traduzione
La traduzione in italiano della linea guida della Commissione presenta, purtroppo, frequenti ed evidenti inesattezze, se non veri e propri errori, per questo motivo è senz’altro opportuno fare riferimento al testo in lingua inglese. Solo per citare uno dei molti abbagli, decisivo per la corretta interpretazione dei principi di base della classificazione, si consideri che l’espressione voci “ANH, absolute non-hazardous”è stata tradotta a pagina 23 come “voci di pericolo non assoluto” in luogo di voci non pericolose assolute.
In apertura, la Comunicazione ricorda che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi, è una decisione cruciale per l’intera filiera di gestione dei rifiuti, dalla produzione fino al trattamento finale. Infatti, le modalità di applicazione delle norme relative alla classificazione incidono profondamente sulle strategie di gestione dei rifiuti, influendo sulla fattibilità e la redditività economica della raccolta, sul metodo di riciclaggio o sulla scelta tra il recupero e lo smaltimento.
Il documento della Commissione ricorda che le proprietà (caratteristiche) di pericolo dei rifiuti, di cui all’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, sono state recentemente adattate al progresso scientifico mediante il regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, applicabile a decorrere dal 1° giugno 2015 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, applicabile a decorrere dal 5 luglio 2018. Come è noto, i regolamenti UE sono direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento degli stessi nella legislazione nazionale, mentre in Italia si sono definite ben due norme nazionali sull’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 in diretto e insanabile contrasto con il Regolamento 1357/2014.
L’elenco dei rifiuti
La decisione 2000/532/CE della Commissione stabilisce l’elenco europeo dei rifiuti: il documento fondamentale per la classificazione. Una versione consolidata dell’elenco dei rifiuti esiste dal 2000 ed è stata rivista dalla decisione 2014/955/UE della Commissione al fine di adattare l’elenco al progresso scientifico e allinearlo all’evoluzione della normativa in materia di sostanze chimiche. Trattandosi di una decisione dell’UE, l’elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso, è indirizzato agli Stati membri e non richiede alcun recepimento.
La corretta attribuzione del Codice identificativo consente di comprendere, sottolinea la Commissione, se al rifiuto è attribuibile una voce non pericolosa assoluta, una voce pericolosa assoluta o una “voce a specchio”.
Classificazione e CLP
La Comunicazione precisa che il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») adatta per l’UE il sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (sistema generale armonizzato – GHS). In tale contesto, il regolamento stabilisce criteri dettagliati per la valutazione delle sostanze e la determinazione della classificazione dei pericoli presentati dalle stesse. Analogamente al REACH, l’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento CLP, stabilisce che i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo; di conseguenza, gli obblighi previsti dal regolamento CLP non si applicano ai produttori o ai detentori di rifiuti.
Sebbene l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti si basi sul regolamento CLP – ricorda la Commissione – tale allegato non rappresenta un completo e sistematico recepimento dei criteri previsti da detto regolamento. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, invece, va osservato che alcuni dei criteri HP dell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione. Le linee guida della Commissione, infine, precisano chiaramente che: «La classificazione delle sostanze è effettuata in base al regolamento CLP, mentre la presenza di sostanze pericolose contenute nei rifiuti deve essere valutata in conformità con l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti».
Attribuzione di un codice al rifiuto
La Comunicazione richiama la procedura di attribuzione dei codici descritta nelle Decisioni 2000/532/CE e 2014/955/UE, rilevando che quando al rifiuto è attribuita una voce assoluta pericolosa è in ogni caso necessario: «[…] determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all’articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)».
Si afferma, inoltre, che qualora a un rifiuto sia assegnata una voce non pericolosa assoluta lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni. Nell’allegato 1 il concetto espresso è ulteriormente sviluppato: «Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L’unica eccezione a questo principio è descritta all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l’autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti».
Aspettative deluse
Soprattutto a causa della assoluta inaffidabilità della traduzione, la Comunicazione interpretativa soddisfa solo in minima parte le attese delle imprese e degli operatori italiani. Probabilmente per una risposta articolata ai dubbi interpretativi, che anche la Corte di Cassazione finora non ha chiarito, dovremo attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Terza Sezione della Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 37460 depositata il 27 luglio 2017 ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione».
Di questo tema, e di tanto altro, tratteremo nei prossimi appuntamenti formativi di Tuttoambiente:
“Rifiuti pericolosi: come classificarli correttamente – criticità, novità, metodiche analitiche, HP14, responsabilità, sanzioni“, a Milano, il 29 maggio 2018;
“Summer School Gestione Rifiuti: aspetti pratici, critici e operativi“, a Rivalta(PC), dal 20 al 22 giugno 2018.
Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it
Piacenza, 7.05.2018
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